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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17519/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 15/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] TORINOudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 15 settembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza, in quanto ha ritenuto non essere ancora possibile formulare prognosi favorevole di positivo reinserimento sociale in considerazione della gravità del reato, del lontano fine pena, dell'esistenza di flebili riferimenti esterni, dell'aver il condannato non ancora sperimentato un graduale accesso a spazi di libertà mediante permessi premio o accesso a lavoro all'esterno, e ha concluso pertanto nel senso che la concessione di entrambe le misure richieste fosse ancora prematura.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., lamenta la violazione dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

In particolare, il ricorrente evidenzia che l'ordinanza impugnata non considera adeguatamente la buona condotta tenuta in carcere, la inesistenza di ulteriori denunce a carico, e la lontananza del tempo del reato per cui vi è espiazione.

Non sarebbero, invece, previsti dalla norma i requisiti del graduale accesso a spazi di libertà mediante permessi premio o accesso a lavoro all'esterno su cui il Tribunale di sorveglianza ha fondato la decisione.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Considerato in diritto

1. La norma attributiva del potere esercitato dal Tribunale di sorveglianza con l'ordinanza impugnata è l'art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 che, con riferimento al provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale, dispone: "il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il soggetto è recluso, e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se l'istanza è proposta da soggetto in libertà, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati".

Le valutazioni che il tribunale di sorveglianza deve effettuare nel decidere sull'affidamento in prova sono, pertanto, due: che non esista un pericolo di recidiva ("assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati") e che l'affidamento sia utile per il reinserimento sociale del condannato ("contribuisca alla rieducazione del reo").

Le prognosi non sono alternative, ma cumulative, in quanto devono essere entrambe positive perché il condannato venga ammesso a questo tipo di espiazione della pena.

La eventuale mancanza di elementi di valutazione non è neutra, ma impone il rigetto dell'istanza, atteso che per ammettere il condannato ad espiare la pena mediante affidamento in prova non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, ma occorre la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602-01).

Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha ritenuto non ancora possibile formulare la prognosi favorevole sul positivo reinserimento sociale, attesa la gravità del reato, il lontano fine pena, l'esistenza di flebili riferimenti esterni, il non aver ancora il condannato sperimentato un graduale accesso a spazi di libertà mediante permessi premio o accesso a lavoro all'esterno.

Si tratta di parametri di valutazione che trovano fondamento nella giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto valorizzabile la gravità del reato commesso (definito punto di partenza necessario dell'indagine in Sez. 1, Sentenza n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174 - 01), i precedenti penali (Sez. 1, Sentenza n. 38953 del 18/6/2021, Palermo, Rv. 282146 - 01), l'attaccamento al contesto familiare e la condotta di vita attuale (Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 - 01).

Lo stesso principio, espresso dalla ordinanza impugnata, della gradualità dell'accesso alle misure alternative ha superato lo scrutinio del giudice di legittimità, che ha ritenuto che il sistema di accesso ai benefici penitenziari sia fondato sulla progressività e gradualità (Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, Froncillo, Rv. 276213: il Tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre).

In tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma soltanto di verificare che gli stessi abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (cfr. Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428); ne consegue che una motivazione quale quella della ordinanza impugnata non presenta, pertanto, aspetti di manifesta illogicità nel significato dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ed il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al , versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 15/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] TORINOudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 15 settembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza, in quanto ha ritenuto non essere ancora possibile formulare prognosi favorevole di positivo reinserimento sociale in considerazione della gravità del reato, del lontano fine pena, dell'esistenza di flebili riferimenti esterni, dell'aver il condannato non ancora sperimentato un graduale accesso a spazi di libertà mediante permessi premio o accesso a lavoro all'esterno, e ha concluso pertanto nel senso che la concessione di entrambe le misure richieste fosse ancora prematura. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., lamenta la violazione dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente evidenzia che l'ordinanza impugnata non considera adeguatamente la buona condotta tenuta in carcere, la inesistenza di ulteriori denunce a carico, e la lontananza del tempo del reato per cui vi è espiazione. Non sarebbero, invece, previsti dalla norma i requisiti del graduale accesso a spazi di libertà mediante permessi premio o accesso a lavoro all'esterno su cui il Tribunale di sorveglianza ha fondato la decisione. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. La norma attributiva del potere esercitato dal Tribunale di sorveglianza con l'ordinanza impugnata è l'art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 che, con riferimento al provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale, dispone: "il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il soggetto è recluso, e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se l'istanza è proposta da soggetto in libertà, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati". Le valutazioni che il tribunale di sorveglianza deve effettuare nel decidere sull'affidamento in prova sono, pertanto, due: che non esista un pericolo di recidiva ("assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati") e che l'affidamento sia utile per il reinserimento sociale del condannato ("contribuisca alla rieducazione del reo"). Le prognosi non sono alternative, ma cumulative, in quanto devono essere entrambe positive perché il condannato venga ammesso a questo tipo di espiazione della pena. La eventuale mancanza di elementi di valutazione non è neutra, ma impone il rigetto dell'istanza, atteso che per ammettere il condannato ad espiare la pena mediante affidamento in prova non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, ma occorre la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602-01). Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha ritenuto non ancora possibile formulare la prognosi favorevole sul positivo reinserimento sociale, attesa la gravità del reato, il lontano fine pena, l'esistenza di flebili riferimenti esterni, il non aver ancora il condannato sperimentato un graduale accesso a spazi di libertà mediante permessi premio o accesso a lavoro all'esterno. Si tratta di parametri di valutazione che trovano fondamento nella giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto valorizzabile la gravità del reato commesso (definito punto di partenza necessario dell'indagine in Sez. 1, Sentenza n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174 - 01), i precedenti penali (Sez. 1, Sentenza n. 38953 del 18/6/2021, Palermo, Rv. 282146 - 01), l'attaccamento al contesto familiare e la condotta di vita attuale (Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 - 01). Lo stesso principio, espresso dalla ordinanza impugnata, della gradualità dell'accesso alle misure alternative ha superato lo scrutinio del giudice di legittimità, che ha ritenuto che il sistema di accesso ai benefici penitenziari sia fondato sulla progressività e gradualità (Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, Froncillo, Rv. 276213: il Tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre). In tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma soltanto di verificare che gli stessi abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (cfr. Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428); ne consegue che una motivazione quale quella della ordinanza impugnata non presenta, pertanto, aspetti di manifesta illogicità nel significato dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ed il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al , versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d
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