CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 13831/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso18954-2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso per cassazione , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 266 del 20 1 7 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA],pronunciata l’11 ottobre 2017 e pubblicata il 18dicembre 2017 (R.G.N. 3 0 9/2016). R.G.N.18954/2018 Cron. Rep. C.C. 26/01/2023 giurisdizione Gestione separata INPS. Versamento del contributo integrativo. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 26 gennaio2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di Cagliari di accertare l’insussistenza dell’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata dell’INPS di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, iscrizione effettuata d’ufficio per l’anno 2005 e comunicata con le note del 10 giugno 2005 e del 15 novembre 2005. Il ricorrente ha contestato l’obbligo di pagare i contributi pretesi dall’INPS, deducendo di essere assoggettato ad altra forma di previdenza obbligatoria, in ragione del rapporto d’impiego pubblico che lo vincola all’Università “[OSCURATO:PERSONA]” di Roma, e di essere anche iscritto all’albo professionale dei dottori commercialistie alla Cassa di previdenza di categoria. I crediti vantati dall’INPS sarebbero, inoltre, prescritti, considerando come dies a quodel termine di prescrizione il 20 giugno 2006, scadenza del termine per il versamento dei contributi. L’Istituto ha ribadito l’obbligo d’iscrizione del ricorrente alla Gestione separata e, quanto all’eccezione di prescrizione, ha replicato che il termine decorre, a tutto concedere, dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Peraltro, l’omessa iscrizione alla Gestione separata e l’omessa presentazione del modello di dichiarazione necessario alla determinazione dei contributi avrebbero impedito all’INPS di esercitare il diritto, con la conseguente sospensione della prescrizione. Il Tribunale di Cagliari ha accolto la domanda e ha dichiarato che il ricorrente non è obbligato a iscriversi, per l’anno 2005, alla Gestione separata. 2.–L’INPS ha impugnato la pronuncia di primo grado. -3 - La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza pubblicata il 18 dicembre 2017, con il numero 266 del 2017, ha respinto il gravame dell’INPS. 2.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha accertato, in punto di fatto, che [OSCURATO:PERSONA] era iscritto alla Cassa di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti e che, in qualità di dipendente dell’Università degli studi di Roma, non era tenuto a versare alla Cassa il contributo sul reddito, ma il solo contributo di solidarietà. 2.2.–In punto di diritto, i giudici d’appello ha nno osservato che l’iscrizione alla Gestione separata ha carattere residuale ed è obbligatoria per i soli lavoratori autonomi che esercitino una professionenon assoggettata all’obbligo d’iscrizione ad appositi albi. Il regime contributivo della Cassa professionale assicura «un corretto trattamento previdenziale e pensionistico» e si configura come un “sistema chiuso” rispetto all’INPS. Il versamento di qualsiasi tipologia di contributo previsto «dagli statuti e dagli ordinamenti dell[e] casse professionali di competenza» è sufficiente adescludere l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata. In tal senso depone anche la norma d’interpretazione autentica dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111. 3.–Con ricorso notificato il 15 giugno 2018 e affidato a un motivo , l’INPS impugna in cassazione la sentenza della Corte d’appello di Cagliari. 4.– [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso , illustrato da memoria depositata in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. 5.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ., nel testo antecedente alle innovazioni recate dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e applicabile ratione -4 - temporis alla luce della disciplina transitoria dettata dall’art. 35, comma 6, del medesimo decreto legislativo. 6.–Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’INPS denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, commi 26-31, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 18, commi 1 e 2, del d.l. n. 98 del 2011, dell’art. 21, comma 8, «l. 247/2010» (così nella rubrica del motivo a pagina 4 del ricorso). La sentenza impugnata avrebbe erroneamente escluso l’obbligo del signor [OSCURATO:PERSONA] d’iscriversi alla Gestione separata. Tale obbligo, stabilito dall’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, norma d’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, non potrebbe essere escluso in virtù dell’iscrizione all’albo professionale o del versamento del contributo integrativo alla Cassa di categoria. 2.– Il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] nco Zanda ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto, solo in sede di legittimità, l’INPS ha negato l’iscrizione del professionista alla Cassa previdenziale dei dottori commercialisti e, sulla base di tale circostanza, ha affermato l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata. 3.–L’eccezione non è fondata. 4.– Sin dal primo grado di giudizio (pagina 2 della sentenza d’appello), l’INPS ha propugnato l’obbligo d’iscrizione del professionista alla Gestione separata INPS, sul presupposto che non valga a escludere tale obbligo il versamento di un contributo integrativo alla Cassa di categoria. Tale prospettazione è stata ribadita anche in fase di gravame (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza della Corte d’appello di Cagliari) ed è stata disattesa dai giudici d’appello sulla base della normativa -5 - d’interpretazione autentica dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011. La ratio decidendi risiede nel rilievo che i «contributi, comunque previsti dagli statuti e dagli ordinamenti dell[e] casse professionali di competenza» escludono l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata (pagina 5). L’irrilevanza del mero contributo integrativo, sulla base dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, è ribadita anche nel ricorso per cassazione (pagine 5 e 6), che pone l’accento sul principio di universalizzazione delle tutele previdenziali, sotteso all’istituzione della Gestione separata (pagina 11). Questo è l’asse portante del ricorsoe questo è il punto nodale del contendere. L a formulazione delle censure non impedisc e a questa Corte di coglierne il nucleoessenziale, volto a riaffermare anche in sede di legittimitàl’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata, sulla base dei fatti ritualmente allegati nei gradi di merito e delle ragioni giuridiche prospettate già dinanzi al Tribunale. 5.–Il ricorso è fondato. 6.– È oramai consolidata la giurisprudenza di questa Corte, nel nega la rilevanza del versamento del contributo integrativo, ai fini dell’esclusione dell’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’INPS. Tale contributo riveste valenza solidaristica, ma non vale a costituire alcuna posizione previdenziale a beneficio del lavoratore autonomo. In virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, che presiede all’istituzione della Gestione separata, l’unico versamento contributivo che possa escludere il predetto obbligo d’iscrizione è quello suscettibile di costituire, in capo al lavoratore autonomo,una correlata prestazione previdenziale (Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047, con riguardo agli avvocati, ma con affermazioni di portata generale sulla disciplina dell’art. 2, comma 26, della legge n. -6 - 335 del 1995). Invero, il rapporto tra il sistema previdenziale di categoria e quello della Gestione separata si atteggia in termini non già alternativi,ma complementari . L’indirizzo richiamato, che il controricorrente non induce a rimeditare, è stato recepito anche dal giudice delle leggi, con le sentenze n. 104 e n. 238 del 2022, relative all’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata degli avvocati (la prima) e degl’ingegneri e degli architetti (la seconda). 7.– Erra, dunque, la Corte territoriale nel configurare il regime contributivo apprestato da ciascuna Cassa professionale come «un sistema chiuso» (pagina 5 della sentenza impugnata) e nel ritenere, alla luce di tale premessa, che il versamento di qualsiasi contributo alla propria Cassa escluda di per sé l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’INPS. Nell’annettere rilievo anche al versamento del contributo integrativo e nel reputarlo di per sé incompatibile con l’obbligo d’iscrizione di cui si discute, le statuizioni della Corte d’appello di Cagliariprestano dunque il fianco alle censure del ricorrente, incentrate sull’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, e sull’universalizzazione delle tutele perseguita dal legislatore con l’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. 8.–Il ricorso, pertanto, dev’essere accolto e la sentenza d’appello va cassata. 9.– Alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, è demandato il riesame della fattispecie controversa, alla luce dei principi di diritto enunciati aipunti 6 e 7 della presente ordinanza. Il giudice di rinvio procederà, inoltre,alla disamina delle questioni che nel primo e nel secondo grado di merito sono rimaste assorbite e che la parte controricorrente non manca di approfondire anche nella memoria illustrativa. -7 - Al giudice designato per la fase di rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso , cassa l’impugna ta sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del pre