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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2025

Cassazione n. 21159/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato.

La Corte di appello (pagg. 5-6 della sentenza impugnata) ha motivato il diniego della diminuente in modo congruo e senza alcuna illogicità ed al riguardo ha affermato che il banco bar oggetto di appropriazione indebita aveva un valore economico di 1.500,00 euro e che la condotta di reato aveva anche impedito alla persona offesa di far fruttare detto bene, cedendolo in godimento a terzi, dietro corrispettivo, così applicando correttamente l'orientamento costante di legittimità secondo cui, ai fini della attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., occorre innanzitutto considerare il danno in sé, da valutarsi in relazione al valore della cosa, che deve essere non solo lieve, ma di rilevanza minima e di entità quasi trascurabile.

Si tratta di un accertamento rimesso al giudice di merito che, in quanto immune da vizi logico-giuridici, come nella specie, non è censurabile in sede di legittimità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 15 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA] stensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato. La Corte di appello (pagg. 5-6 della sentenza impugnata) ha motivato il diniego della diminuente in modo congruo e senza alcuna illogicità ed al riguardo ha affermato che il banco bar oggetto di appropriazione indebita aveva un valore economico di 1.500,00 euro e che la condotta di reato aveva anche impedito alla persona offesa di far fruttare detto bene, cedendolo in godimento a terzi, dietro corrispettivo, così applicando correttamente l'orientamento costante di legittimità secondo cui, ai fini della attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., occorre innanzitutto considerare il danno in sé, da valutarsi in relazione al valore della cosa, che deve essere non solo lieve, ma di rilevanza minima e di entità quasi trascurabile. Si tratta di un accertamento rimesso al giudice di merito che, in quanto immune da vizi logico-giuridici, come nella specie, non è censurabile in sede di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA] stensore
Sentenza Cassazione n. 21159/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris