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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 17276/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14272/2018R.G. proposto da: I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI “[OSCURATO:PERSONA]”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentat o e difes o dall’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenzan. 4956/2017 d ella CORTE D'APPELLO di ROMAdepositata il10/11/2017, R.G.N. 5391/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatto e diritto Con sentenza del 10/11/17 la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del 2014 del Tribunale della stessa sede, che aveva condannato l’INPGI a restituire la contribuzione ricevuta (ma versata dall’asserito debitore solo con riserva di ripetizione) nella misura di euro 32.277 per l’attività del giornalista Brattoli, formalmente in regime di collaborazione coordinata e continuativa.

In particolare la corte territoriale, premesso che il lavoratore era occupato all'interno dell'ufficio stampa enon in redazione, ha ritenuto applicabili gli ordinari indici di subordinazione ed ha rilevato che nel caso il lavoratore non era sottoposto al potere direttivo datoriale, non aveva obbligo di presenza, né orario fisso né aveva l'obbligo di giustificare le assenze ovvero di restare a disposizione tra una prestazione e l'altra, mentre riteneva irrilevante il mero conferimento di incarico di direttore responsabile di un periodico.

Avverso tale sentenza ricorre INPGI per un motivo, illustrato da memoria, verso il quale si difende il Consorzio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.

Il motivo di ricorso deduce violazione degli articoli 2094 c.c., 1 e 2 contratto collettivo approvato con DPR 153 del 61, nonché contratto collettivo del 1° marzo 2001, per erronea individuazione degli indici applicabili ai fini della qualificazione del rapporto e per avere la corte territoriale trascurato lo s tabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione, essendovi una subordinazione, per quanto attenuata, tipica questa dell’attività giornalistica.

Il motivo è infondato.

Invero, facendo riferimento agli specifici indici propri dell'attività giornalistica (che evidenziano un possibile compatibilità del rapporto di lavoro giornalistico con una subordinazione attenuata: Sez.

L, Sentenza n. 6983 del 09/04/2004, Rv. 572011 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 3320 del 12/02/2008, Rv. 601515 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 8068 del 02/04/2009, Rv. 607603 - 01), la qualificazione del rapporto operato dalla sentenza impugnata merita conferma, risultando del tutto decisiva l’assenza in capo al lavoratore -riscontrata in modo peraltro conforme dai due giudici di merito- sia dell' obbligo di restare a disposizione tra una prestazione e l'altra, sia, per altro verso, dell’obbligo di giustificare le assenze, sicché nessun errore di sussunzione della fattispecie risulta nel caso di specie, restando in ogni caso escluso ogni riesame in sede di legittimità dei fatti storici già accertati in modo conforme dai giudici di merito.

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 4500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14272/2018R.G. proposto da: I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI “[OSCURATO:PERSONA]”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentat o e difes o dall’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenzan. 4956/2017 d ella CORTE D'APPELLO di ROMAdepositata il10/11/2017, R.G.N. 5391/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatto e diritto Con sentenza del 10/11/17 la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del 2014 del Tribunale della stessa sede, che aveva condannato l’INPGI a restituire la contribuzione ricevuta (ma versata dall’asserito debitore solo con riserva di ripetizione) nella misura di euro 32.277 per l’attività del giornalista Brattoli, formalmente in regime di collaborazione coordinata e continuativa. In particolare la corte territoriale, premesso che il lavoratore era occupato all'interno dell'ufficio stampa enon in redazione, ha ritenuto applicabili gli ordinari indici di subordinazione ed ha rilevato che nel caso il lavoratore non era sottoposto al potere direttivo datoriale, non aveva obbligo di presenza, né orario fisso né aveva l'obbligo di giustificare le assenze ovvero di restare a disposizione tra una prestazione e l'altra, mentre riteneva irrilevante il mero conferimento di incarico di direttore responsabile di un periodico. Avverso tale sentenza ricorre INPGI per un motivo, illustrato da memoria, verso il quale si difende il Consorzio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. Il motivo di ricorso deduce violazione degli articoli 2094 c.c., 1 e 2 contratto collettivo approvato con DPR 153 del 61, nonché contratto collettivo del 1° marzo 2001, per erronea individuazione degli indici applicabili ai fini della qualificazione del rapporto e per avere la corte territoriale trascurato lo s tabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione, essendovi una subordinazione, per quanto attenuata, tipica questa dell’attività giornalistica. Il motivo è infondato. Invero, facendo riferimento agli specifici indici propri dell'attività giornalistica (che evidenziano un possibile compatibilità del rapporto di lavoro giornalistico con una subordinazione attenuata: Sez. L, Sentenza n. 6983 del 09/04/2004, Rv. 572011 - 01; Sez. L, Sentenza n. 3320 del 12/02/2008, Rv. 601515 - 01; Sez. L, Sentenza n. 8068 del 02/04/2009, Rv. 607603 - 01), la qualificazione del rapporto operato dalla sentenza impugnata merita conferma, risultando del tutto decisiva l’assenza in capo al lavoratore -riscontrata in modo peraltro conforme dai due giudici di merito- sia dell' obbligo di restare a disposizione tra una prestazione e l'altra, sia, per altro verso, dell’obbligo di giustificare le assenze, sicché nessun errore di sussunzione della fattispecie risulta nel caso di specie, restando in ogni caso escluso ogni riesame in sede di legittimità dei fatti storici già accertati in modo conforme dai giudici di merito. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 4500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis
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