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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41253/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo e per genericità.

La sentenza impugnata adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come la pena per il reato sub B dell'imputazione ex art. 81 cod. pen. è limitata a mesi 6 di reclusione (il minimo edittale del reato) e complessivamente la pena risulta adeguata alla gravità dei fatti e alla personalità del ricorrente, considerando anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Si tratta di una evidente valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo e per genericità. La sentenza impugnata adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come la pena per il reato sub B dell'imputazione ex art. 81 cod. pen. è limitata a mesi 6 di reclusione (il minimo edittale del reato) e complessivamente la pena risulta adeguata alla gravità dei fatti e alla personalità del ricorrente, considerando anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si tratta di una evidente valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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