CassazionedecretoSezione 7Decisione del 13 marzo 2026
Cassazione n. 25188/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Campobasso;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte diappello di Campobasso che confermava la sentenza del tribunale di Campobassodi condanna del [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all’articolo sette commadue del decreto-legge numero quattro del 2019.Con il primo motivo deduce la violazione dell’articolo due comma due del codicepenale riguardo al principio di retroattività della lex mitior e si contestal'orientamento sul punto della Corte di Cassazione.In proposito il motivo si deve ritenere inammissibile ribadendosi il principio percui l’abrogazione, a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel farsalva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessisino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio diretroattività della "lex mitior", altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo,cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione,non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebitaerogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare afruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordinacronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023,n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita aglianaloghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito dicittadinanza. (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Picciano, Rv. 285964 - 01)Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla penaapplicata: essa è stata applicata nel minimo con riduzione per le genericheritenute nella massima estensione per cui non si rileva né è dedotto l’interesse alricorso, con conseguente inammissibilità della censura.Di fatto poi si cerca di introdurre, in maniera anomala, una critica sull’offensivitàdella condotta, posto che la censura si incentra anche in rubrica sulla dosimetriadella pena, che quindi presuppone la sussistenza di un reato, altrimentiinesistente se mancasse l’offensività, così introducendo un motivo nuovo oltreche puramente valutativo, anche esso inammissibile.Si lamenta poi, col terzo motivo, la mancata applicazione della speciale tenuitàdel fatto. In proposito si osserva che la Corte non ha citato tale questione nelriepilogo dei motivi di gravame per cui la censura appare nuova. Va ricordato chesussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo dei motivi diimpugnazione, contenuto nella sentenza impugnata, allorquando si ritenga chenon sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede digravame; in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertantoritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo edinammissibile (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione delriepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep.28/06/2017 ) Rv. 270627 – 01).Con il quarto motivo rappresenta la mancata valutazione della inoffensività inconcreto: si tratta anche in tal caso di una censura non richiamata nel riepilogodei motivi di gravame ed è peraltro meramente rivalutativa del merito.Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]