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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 34004/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso.

E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LIVORNO in difesa di [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 23929 del 25.2.2021, la Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione - per quanto qui rileva - ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 4.6.2019 che aveva confermato la condanna del medesimo per il reato di usura contestato al capo 110) in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale sentenza di legittimità, propone ricorso straordinario per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la revoca, previa correzione degli errori di fatto ivi contenuti.

Si deducono in particolare le seguenti censure.

I) La Corte ha trascurato di analizzare il terzo motivo di ricorso, che denunciava l'omessa motivazione della Corte d'appello in ordine alle dettagliate e specifiche censure che la difesa aveva sviluppato sugli argomenti contenuti nella sentenza di primo grado (per affermare l'attendibilità dell'imputato in procedimento connesso e parte civile, [OSCURATO:PERSONA]).

La Cassazione, nel fraintendere il motivo, si è limitata a svolgere una valutazione di merito sulla presenza di asseriti riscontri a quelle dichiarazioni che renderebbero, nella sostanza, corretta la decisione di primo grado.

Avrebbe, invece, dovuto rilevare, sul punto, la mancanza di motivazione della sentenza impugnata.

II) La Corte ha erroneamente valutato il quinto motivo di ricorso, che denunciava il vizio di motivazione della sentenza di appello in ordine alle statuizioni risarcitorie e non in ordine alla liquidazione della provvisionale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per indeducibilità delle descritte censure, che non rientrano fra quelle consentite dal comma 1 dell'art. 625-bis cod. proc. pen. 2.

Va rammentato, infatti, che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, che può essere valorizzato con il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., è solo l'errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

Qualora, invece, la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale non deducibile con il rimedio straordinario (cfr. Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280 - 0).

L'estraneità del rimedio del ricorso straordinario all'errore che non abbia basi percettive ma solo giuridico-valutative è stata costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, anche di recente nel suo più autorevole consesso (cfr. Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Rv. 263686 - 01).

Sulla stessa linea interpretativa, è stato affermato il principio secondo cui non rientrano nell'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193 - 01).

È stato anche precisato che non ricorre l'errore di fatto nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen., quando la Corte di cassazione adotti un'interpretazione di norme e prassi che regolano lo svolgimento delle udienze dinanzi a sé, fondata su dati correttamente rilevati e valutati e non basata su una fuorviata rappresentazione percettiva (Sez. 6, n. 44637 del 31/10/2013, Rv. 257154 - 01).

3. Nel caso in disamina, nessuno specifico errore materiale o percettivo è stato dedotto dal ricorrente, bensì asseriti errori di valutazione riguardanti l'interpretazione e trattazione di due specifici motivi di ricorso.

4. Con particolare riguardo all'originario terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata si è limitata a valutare l'insussistenza del denunciato vizio motivazionale, a fronte dei plurimi elementi evidenziati dal giudice di merito, volti a corroborare, sul piano logico, le dichiarazioni della persona offesa, sulla base di specifici riscontri oggettivi (indicati a pag. 12 della sentenza della Terza sezione).

La Corte ha opinato nel senso di affermare che le dichiarazioni del teste (assistito) dovevano essere supportate da ulteriori elementi, e ciò ha fatto, indicandoli in maniera specifica, secondo una valutazione in nessun modo, riconducibile ad un errore percettivo o di fatto, come tale insindacabile in questa sede.

5. Quanto all'ulteriore motivo, relativo alle statuizioni risarcitorie, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la censura è stata adeguatamente trattata e valutata dalla cassazione, secondo quanto deciso dalla Corte di appello in tema di danno morale, e sul punto non è dato rilevare alcuno specifico errore di fatto nel suo esame.

Invero, il significato della censura è stato chiaramente acquisito dalla Corte di cassazione, nel senso che la doglianza aveva contestato anche - e soprattutto - il dato quantitativo del risarcimento espresso dal quantum della provvisionale.

Sicché, la dichiarata inammissibilità del motivo è coerente con il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020 - dep. 2021, Rv. 280495 - 02).

Inoltre, la valutazione equitativa dei danni non patrimoniali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, qualora abbia soddisfatto l'esigenza di ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno e ammontare dell'indennizzo, correlazione motivata attraverso i concreti elementi che possono concorrere al processo di formazione del libero convincimento (Sez. 5, n. 38948 del 27/10/2006, Rv. 235024 - 01).

Va solo aggiunto, per completezza, che in ogni caso non si tratta di un motivo decisivo, alla luce della questione sollevata e comunque motivatamente disattesa, non avendo il ricorrente neanche prospettato che il suo omesso esame sia stato decisivo, nel senso che abbia condotto ad una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se l'atto fosse stato considerato (cfr. Sez. 4, n. 13525 del 21/01/2020, Rv. 279004 - 01).

6. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LIVORNO in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 23929 del 25.2.2021, la Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione - per quanto qui rileva - ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 4.6.2019 che aveva confermato la condanna del medesimo per il reato di usura contestato al capo 110) in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza di legittimità, propone ricorso straordinario per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la revoca, previa correzione degli errori di fatto ivi contenuti. Si deducono in particolare le seguenti censure. I) La Corte ha trascurato di analizzare il terzo motivo di ricorso, che denunciava l'omessa motivazione della Corte d'appello in ordine alle dettagliate e specifiche censure che la difesa aveva sviluppato sugli argomenti contenuti nella sentenza di primo grado (per affermare l'attendibilità dell'imputato in procedimento connesso e parte civile, [OSCURATO:PERSONA]). La Cassazione, nel fraintendere il motivo, si è limitata a svolgere una valutazione di merito sulla presenza di asseriti riscontri a quelle dichiarazioni che renderebbero, nella sostanza, corretta la decisione di primo grado. Avrebbe, invece, dovuto rilevare, sul punto, la mancanza di motivazione della sentenza impugnata. II) La Corte ha erroneamente valutato il quinto motivo di ricorso, che denunciava il vizio di motivazione della sentenza di appello in ordine alle statuizioni risarcitorie e non in ordine alla liquidazione della provvisionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per indeducibilità delle descritte censure, che non rientrano fra quelle consentite dal comma 1 dell'art. 625-bis cod. proc. pen. 2. Va rammentato, infatti, che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, che può essere valorizzato con il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., è solo l'errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Qualora, invece, la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale non deducibile con il rimedio straordinario (cfr. Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280 - 0). L'estraneità del rimedio del ricorso straordinario all'errore che non abbia basi percettive ma solo giuridico-valutative è stata costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, anche di recente nel suo più autorevole consesso (cfr. Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Rv. 263686 - 01). Sulla stessa linea interpretativa, è stato affermato il principio secondo cui non rientrano nell'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193 - 01). È stato anche precisato che non ricorre l'errore di fatto nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen., quando la Corte di cassazione adotti un'interpretazione di norme e prassi che regolano lo svolgimento delle udienze dinanzi a sé, fondata su dati correttamente rilevati e valutati e non basata su una fuorviata rappresentazione percettiva (Sez. 6, n. 44637 del 31/10/2013, Rv. 257154 - 01). 3. Nel caso in disamina, nessuno specifico errore materiale o percettivo è stato dedotto dal ricorrente, bensì asseriti errori di valutazione riguardanti l'interpretazione e trattazione di due specifici motivi di ricorso. 4. Con particolare riguardo all'originario terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata si è limitata a valutare l'insussistenza del denunciato vizio motivazionale, a fronte dei plurimi elementi evidenziati dal giudice di merito, volti a corroborare, sul piano logico, le dichiarazioni della persona offesa, sulla base di specifici riscontri oggettivi (indicati a pag. 12 della sentenza della Terza sezione). La Corte ha opinato nel senso di affermare che le dichiarazioni del teste (assistito) dovevano essere supportate da ulteriori elementi, e ciò ha fatto, indicandoli in maniera specifica, secondo una valutazione in nessun modo, riconducibile ad un errore percettivo o di fatto, come tale insindacabile in questa sede. 5. Quanto all'ulteriore motivo, relativo alle statuizioni risarcitorie, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la censura è stata adeguatamente trattata e valutata dalla cassazione, secondo quanto deciso dalla Corte di appello in tema di danno morale, e sul punto non è dato rilevare alcuno specifico errore di fatto nel suo esame. Invero, il significato della censura è stato chiaramente acquisito dalla Corte di cassazione, nel senso che la doglianza aveva contestato anche - e soprattutto - il dato quantitativo del risarcimento espresso dal quantum della provvisionale. Sicché, la dichiarata inammissibilità del motivo è coerente con il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020 - dep. 2021, Rv. 280495 - 02). Inoltre, la valutazione equitativa dei danni non patrimoniali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, qualora abbia soddisfatto l'esigenza di ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno e ammontare dell'indennizzo, correlazione motivata attraverso i concreti elementi che possono concorrere al processo di formazione del libero convincimento (Sez. 5, n. 38948 del 27/10/2006, Rv. 235024 - 01). Va solo aggiunto, per completezza, che in ogni caso non si tratta di un motivo decisivo, alla luce della questione sollevata e comunque motivatamente disattesa, non avendo il ricorrente neanche prospettato che il suo omesso esame sia stato decisivo, nel senso che abbia condotto ad una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se l'atto fosse stato considerato (cfr. Sez. 4, n. 13525 del 21/01/2020, Rv. 279004 - 01). 6. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle