Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 aprile 2025

Cassazione n. 16675/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11529-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA]; -intimato – avverso la sentenza n. 1013/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 08/05/2024 R.G.N. 747/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto R.G.N.11529/2024 Cron.

Rep.

Ud.10/04/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza n. 1013/2023 della Corte d’appello di Milano che ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede che aveva rigettato la domanda volta a conseguire la rivalutazione integrale del trattamento pensionistico escludendo l’applicazione della percentuale di cui all’art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022, per violazione dell’art. 34, comma 1, della legge n. 448/1998, in relazione all’art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022 e agli artt. 3, 36 e 38 Cost.

INPS è rimasto intimato.

A seguito di richiesta di decisione depositata dal ricorrente nei confronti della proposta di definizione accelerata del presente giudizio, è stata fissata l’odierna adunanza camerale, nella quale il collegio ha riservato il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] In data 17 febbraio 2025 è stata depositata rinuncia al ricorso che così recita: “A seguito della pubblicazione della sentenza n.19/25 della Corte costituzionale, con la quale sono state respinte le tre questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309 della L.197/22 (Legge di bilancio 2023) che erano state sollevate dalle Corti dei Conti, si dichiara per il ricorrente di rinunziare al ricorso”.

La rinuncia non è sottoscritta dalla parte ed il difensore ha allegato la procura, che è la stessa procura alle liti allegata al ricorso, in cui è previsto il potere di “rinunciare agli atti del giudizio e rinunciare all’azione”.

Nulla quanto alle spese, essendo INPS rimasto intimato.

La rinuncia al ricorso e la conseguente estinzione del giudizio valgono ad escludere che la Corte abbia deciso in conformità alla proposta e, di conseguenza, non trova applicazione l’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ..

Non sussistono i presupposti per imporre il pagamento del doppio contributo unificato in ragione dell’intervenuta rinuncia al ricorso (Cass. Sez.

Un. n. 19976/2024).

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11529-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA]; -intimato – avverso la sentenza n. 1013/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 08/05/2024 R.G.N. 747/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.11529/2024 Cron. Rep. Ud.10/04/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza n. 1013/2023 della Corte d’appello di Milano che ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede che aveva rigettato la domanda volta a conseguire la rivalutazione integrale del trattamento pensionistico escludendo l’applicazione della percentuale di cui all’art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022, per violazione dell’art. 34, comma 1, della legge n. 448/1998, in relazione all’art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022 e agli artt. 3, 36 e 38 Cost. INPS è rimasto intimato. A seguito di richiesta di decisione depositata dal ricorrente nei confronti della proposta di definizione accelerata del presente giudizio, è stata fissata l’odierna adunanza camerale, nella quale il collegio ha riservato il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] In data 17 febbraio 2025 è stata depositata rinuncia al ricorso che così recita: “A seguito della pubblicazione della sentenza n.19/25 della Corte costituzionale, con la quale sono state respinte le tre questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309 della L.197/22 (Legge di bilancio 2023) che erano state sollevate dalle Corti dei Conti, si dichiara per il ricorrente di rinunziare al ricorso”. La rinuncia non è sottoscritta dalla parte ed il difensore ha allegato la procura, che è la stessa procura alle liti allegata al ricorso, in cui è previsto il potere di “rinunciare agli atti del giudizio e rinunciare all’azione”. Nulla quanto alle spese, essendo INPS rimasto intimato. La rinuncia al ricorso e la conseguente estinzione del giudizio valgono ad escludere che la Corte abbia deciso in conformità alla proposta e, di conseguenza, non trova applicazione l’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ.. Non sussistono i presupposti per imporre il pagamento del doppio contributo unificato in ragione dell’intervenuta rinuncia al ricorso (Cass. Sez. Un. n. 19976/2024). La Corte dichiara estinto il giudizio. Così
Sentenza Cassazione n. 16675/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris