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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 13609/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e9k N. 39620/21 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è totalmente generico oltre che manifestamente infondato avendo la Corte congruamente argomentato sulla impossibilità di applicazione della medesima (si veda, in particolare, pag. 4); Ritenuto altresì che il secondo motivo, relativo alla dosimetria della pena, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pagg. 4,5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pierluigi bi Stefano D [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e9k N. 39620/21 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è totalmente generico oltre che manifestamente infondato avendo la Corte congruamente argomentato sulla impossibilità di applicazione della medesima (si veda, in particolare, pag. 4); Ritenuto altresì che il secondo motivo, relativo alla dosimetria della pena, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pagg. 4,5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pierluigi bi Stefano D [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13609/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris