CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 aprile 2026
Cassazione n. 09068/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntata e difesa dall' Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Domenichella-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado dellaLombardia n. 321/2025 depositata il 28/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 276/2023, depositata il 20/11/2023, la Corte diGiustizia Tributaria di primo grado di Pavia accoglieva il ricorso propostoNumero registro generale 6808/2025Numero sezionale 8297/2025Numero di raccolta generale 9068/2026Data pubblicazione 10/04/2026da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’intimazione di pagamento n.0792022900140265000, notificata dall’Ader di Pavia in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],limitatamente alle cartelle n. 07920110007250539000, n.07920110032874766000 e n. 07920120008887726000, afferenti alpagamento di tributi Irpef, addizionale regionale, tassa sui rifiuti, oneriaccessori e sanzioni, per complessivi 85.742,82 euro, delle quali lacontribuente eccepiva l’omessa notifica, non provata dall’agente dellariscossione.2. Con sentenza n. 321/2025, depositata il 28/01/2025, la Corte diGiustizia di secondo grado della Lombardia rigettava l’appello avverso lasuddetta sentenza di primo grado proposto dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione, rilevando la tardività del deposito delle notifiche delle cartellein questione, effettuato solo con l’atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA], inviolazione del vigente disposto dell’art. 58 del d. lgs n.546/1992,ribadendo, pertanto, la mancanza di prova della notifica degli attiprodromici e dunque la nullità degli atti impugnati.3. Avverso la sentenza n. 321/2025 proponeva ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate-Riscossione.4. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso e depositava inoltrememoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli articoli 19 e 21del d.lgs. n. 546/1992, con riferimento all’omessa declaratoria diirretrattabilità dei crediti erariali azionati, per effetto dell’omessaimpugnazione di precedenti intimazioni di pagamento ritualmentenotificate e segnatamente dell’avviso di intimazione n.07920169004173150000 notificato in data 17/03/2017 e dell’avviso diintimazione n. 07920199004145603000 notificato in data 03/02/2020,relativi alle cartelle n. 07920110007250539000 e n.Numero registro generale 6808/2025Numero sezionale 8297/2025Numero di raccolta generale 9068/2026Data pubblicazione 10/04/202607920110032874766000. Sostiene pertanto la ricorrente che lasuccessiva intimazione di pagamento n. 0792022900140265000,notificata in data 08/09/2022, oggetto del giudizio innanzi alla CGT diPavia, fosse impugnabile solo per vizi propri e non in funzionerecuperatoria ex art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 564/92.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 58 edell’art. 79 del d.lgs. 546/92, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c., avendo la sentenza impugnata erroneamente ritenuto applicabile algiudizio in corso il nuovo disposto dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/92, comemodificato dall’art.1, comma 1, lettera bb) del d.lgs. n.220/2023.L’art. 4 del citato d.lgs. 220/2023, al comma 2, prevede, infatti, che“Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, inprimo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1°settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1,lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t) u), numero 1), v), aa), bb), cc) edd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado,nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata invigore del presente decreto” e l’art. 79 del medesimo d.lgs. prevedeinoltre che “Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 2, e 58 comma 1,non si applicano ai giudizi già pendenti in grado d’appello davanti allacorte di giustizia tributaria di secondo grado e a quelli iniziati davanti allacorte di giustizia tributaria di secondo grado se il primo grado si è svoltosotto la disciplina della legge anteriore.”. Nel caso di specie, pertanto,essendo il giudizio di primo grado stato instaurato con ricorso notificato indata 04/11/2022, il giudice d’appello, secondo la prospettazione dellaricorrente, avrebbe dovuto applicare il previgente disposto dell’art. 58 deld.lgs. n. 546/1992, che consentiva la produzione di nuovi documenti inappello (nel limite temporale previsto per i giudizi di primo grado). Aconferma della inapplicabilità al caso in esame del vigente disposto delcitato art. 58, l’Ader ha inoltre rilevato che la Corte Costituzionale, conNumero registro generale 6808/2025Numero sezionale 8297/2025Numero di raccolta generale 9068/2026Data pubblicazione 10/04/2026sentenza n. 36/2025, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 4,comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 (Disposizioniin materia di contenzioso tributario), nella parte in cui prescrive che ledisposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n.220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado adecorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché aigiudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamenteall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo”, rimanendoaltrimenti frustrata, nei processi in cui alla data di entrata in vigore dellanovella erano già decorsi i termini per le produzioni documentali,l’aspettativa delle parti di poter esercitare il diritto alla prova anche inappello.3. La controricorrente ha eccepito, in via preliminare, il giudicatoesterno in merito all’omessa notifica ed all’annullamento delle tre cartellen. 07920110007250539000, n. 07920110032874766000 e n.07920120008887726000, in forza di sentenza n. 234/2024 della Corte diGiustizia di primo grado di Pavia - depositata il 16/07/2024 e divenutadefinitiva il 17/02/2025, successivamente al deposito della sentenzaimpugnata - avente ad oggetto l’ulteriore intimazione di pagamento n.07920249000000134/000, notificata dall’Ader in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], diidentico contenuto dell’intimazione n. 0792022900140265000 oggetto delpresente contenzioso. Ha comunque ribadito l’insussistenza dellacristallizzazione della pretesa tributaria, stante l’omesso deposito, sia inprimo che in secondo grado, delle cartelle e delle relative notifiche,nonché la insussistenza di idonei atti interruttivi della prescrizione, dellacui valida notifica non v’era del pari prova.Va preliminarmente disattesa l’eccezione di giudicato, in quanto lasentenza n. 234/2024 della Corte di Giustizia di primo grado di Pavia si èlimitata ad accogliere il ricorso della contribuente avverso l’ulterioreintimazione di pagamento, sulla scorta dell’avvenuta presa d’attoNumero registro generale 6808/2025Numero sezionale 8297/2025Numero di raccolta generale 9068/2026Data pubblicazione 10/04/2026dell’annullamento delle sottese cartelle da parte della sentenza dellamedesima Corte n. 276/23, ancora sub iudice, poi confermata dal giudiced’appello con la sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione.Avendo detta sentenza irrevocabile n. 234/2024 annullato esclusivamentel’ulteriore diverso avviso di intimazione impugnato (come da domandadella contribuente) e non anche le sottese cartelle, non sussiste alcungiudicato relativo alle stesse.Ciò posto, i due motivi del ricorso (entrambi riconducibili al paradigmadi cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.), da trattarsi congiuntamentein quanto tra loro connessi, vanno accolti.Va anzitutto rilevata l’applicabilità al giudizio di appello definito con lasentenza impugnata del disposto dell’art. 58 comma 2, d.lgs. n. 546/1992nella formulazione previgente a quella introdotta dal d.lgs. n. 220/2023, ilquale faceva salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti inappello, atteso che l’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 220/2023 è stato dichiaratocostituzionalmente illegittimo (sent. Corte Cost. n. 36/2025) nella parte incui non prevede che il nuovo disposto del citato art. 58 si applichi aigiudizi di appello il cui primo grado si sia instaurato successivamenteall’entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023 (pertanto a decorrere dal5/1/2024).Orbene, poiché il giudizio di primo grado innanzi alla CGT di Pavia èstato introdotto con ricorso depositato il 24.2.2023, stante l’inoperativitànel caso di specie del divieto di produzione di nuovi documenti in appello, idepositi effettuati dalla appellante non possono ritenersi tardivi e quindiinammissibili come affermato dalla sentenza impugnata, considerato ilcostante orientamento di questa Corte nel ritenere consentita laproduzione di nuove prove documentali in appello, anche se preesistenti algiudizio di primo grado, a prescindere dalla impossibilità dell'interessato diprodurle in prima istanza per causa a lui non imputabile ed anche in casoNumero registro generale 6808/2025Numero sezionale 8297/2025Numero di raccolta generale 9068/2026Data pubblicazione 10/04/2026di contumacia nel giudizio di primo grado (Cass. n. 17454/23; 27265/24;25577/25).Il giudice d’appello dovrà pertanto valutare la documentazioneprodotta dall’Ader in appello, il cui deposito ha erroneamente ritenutoinammissibile per tardività, così come dovrà valutare la ulterioredocumentazione, concernente precedenti intimazioni di pagamento erelative notifiche, posta dall’Ader a fondamento della dedottairretrattabilità della pretesa tributaria conseguente all’omessaimpugnazione di tali precedenti atti.La sentenza impugnata va perciò cassata con rinvio innanzi alla Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia innanzialla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, indiversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data02.12.2025.Il PresidenteUgo Candia