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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34242/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dagli A vv. ti [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno indicato indirizzo p.e.c. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata avverso la sentenza n. 629 / 5 / 20 1 9 della Co mmissione tributaria regionale della Toscana, depositata il giorno 11aprile 20 1 9 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 dicembre2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Nella controversia originata dall’impugnazione di avviso di accertamento, relativo a IRPEF dell’anno di imposta 2004,con cui era stato rideterminato il valore della plusvalenza realizzata dalla cessione Tributi-[OSCURATO:PERSONA] da cessione licenza taxi della licenza taxi, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, articolando quattro motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che non ha svolto attività difensiva) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.), a seguito di rinvio disposto da questa Corte, con sentenza n.5723/2018, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalTordi, rideterminava, ai, fini della contestata plusvalenza, il valore della licenza taxi cedutain euro 145.000,00.

In particolare, la C.T.R. rite neva che l’atto impositivo fosse ben motivato ed evidenziasse tutta un serie di elementi gravi, precisi e concordanti a suo fondamento.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod. proc. civ., in camera di consiglio in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso -rubricato: nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art.384 co.1 2 c.p.c.; error in procedendo, mancato rispetto del decisum della sentenza di cassazione, in relazione all’art.360 c.p.c. n. 4- si deduce che la C.T.R. abbia,non solo omesso di adeguarsi al principio di diritto statuito da questa Corte, con la sentenza n.5723 del 2018, ma, ancor prima, abbia mal interpretato il proprio compito,effettuando del tutto erroneamente una ripetizione del giudizio di appello.

In particolare, il ricorrente deduce che la Corte di cassazio n e , nell’accogliere il primo motivo di ricorso,formulato ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3 c.p.c., aveva statuito un principio di diritto in punto di motivazione dell’avviso di accertamento, dopo avere accertato la genericità dell’atto impositivo impugnato, mentre la C .

T .

R . aveva disatteso tale principio ed aveva ripetuto un inammissibile accertamento in fatto.

1.1. Appare utileritrascrivere la motivazione della sentenza di questa Corte in ordine all’accoglimento del primo motivo di ricorso: Il motivo è fondato, in quanto, "nel regime introdotto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente -ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale -di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento: in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto la carenza di motivazione nell'avviso di accertamento Irpef, a mezzo del quale era stata contestata l'omessa indicazione, nella dichiarazione dei redditi, della plusvalenza per trasferimento di una licenza taxi, sulla base di mera indicazione degli elementi di valutazione esterni" (Cass. n. 9032 del 2013).

Nella specie l'avviso di accertamento, che non risulta corredato di allegati, è di tenore assai generico e si risolve nel richiamo ad alcune generiche notizie di stampa nonché la citazione di una frase da un sito internet, sommariamente riportate, e nell'esposizione di alcuni movimenti bancari del cessionario della licenza, privi di riscontri nei movimenti bancari del contribuente.

1.2. La C .T.R., giudice del rinvio, con la sentenza impugnata, nel dare atto che, a seguito del dictum del giudice di legittimità , non potevano essere riesaminati né utilizzati quegli elementi che la Corte di cassazione aveva ritenuto generici ha , poi , rinvenuto nell’avviso di accertamentoaltri specifici riferimenti utilizzati dall’Ufficio e su questi ha fondato la sua motivazione.

1.3. Così ricostruiti i termini fattuali della vicenda processuale ritiene il Collegio chela censura sia infondat a .

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v., tra le altre Cass., Sez.5, n.28734 del 4/10/2022) Il giudice del rinvio, al quale la Corte di cassazione abbia rimesso la causa a seguito di annullamento della decisione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., incorre nella violazione dell'art. 384 c.p.c. laddove giudichi i rapporti sulla base di un criterio diverso da quello indicato dalla Corte stessa .

E’ stato, altresì, statuito che In ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme didiritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa v.Cass.n.7091 del 2022. 1.4 Nel caso in esame, però, non si verte, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, in questa ultima ipotesi , (che altrimenti non sarebbe stato necessario disporre il rinvio al giudice di merito) avendo la Corte, nell’accogliere il motivo per violazione di legge, accertato incidentalmente la genericità dell’avviso di accertamento solo con riferimento ad alcuni dei dati in esso contenuti.

Dati dei quali la C.T.R. non ha tenuto conto fondando la sua decisione su altri e diversi che ha ritenuto idonei, in ossequio al dictum della Corte che tale esame le aveva demandato , a esprimere sufficiente motivazione dell’atto impositivo. 2.Con il secondomotivo il ricorrente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.7, comma primo, della legge n.212 del 2000 perpetrata dalla C.T.R. nell’avere ritenuto che gli atti citati nell’avviso di accertamento siano stati riportati nel loro contenuto essenziale per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti dell’atto e del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato.

2.1. La censura è inammissibile in quanto tesa, sotto l’egida della violazione di legge, a censurare l’accertamento in fatto legittimamente effettuato dal Giudice di merito il quale (v. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata) dopo avere ritrascritto il contenuto dell’avviso di accertamento in merito agli atti richiamati (contratti di mutuo) ha ritenuto che tali riferimenti …riguardano proprio l’insieme di quelle parti dell’atto e del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato.

3. Con il terzo motivo di ricorso- rubricato: violazione dell’art.39, comma 1., l ett. d) d.P.R. 600/73 e degli art.2727 e 2729 c.c. in relazione all’art.360, primo comma, n.3 c.p.c. – si contesta che gli elementi valorizzati dalla C.T.R. costituiscano presunzioni gravi, precise e concordanti rilevanti ai fini della rettifica del reddito e della valutazione della plusvalenza.

3.1. La censura è inammissibile a fronte del consolidato orientamento giurisprudenziale che, i n tema di prova presuntiva, statuisce che l'errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave, precisa e concordante una presunzione, che non lo sia, può configurare un vizio censurabile in cassazione ex art. 360, n. 3 c.p.c., purché vi sia stata una macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale(v.,di recente, Cass. n. 10240 del 18/04/202 5 ) .

Sul punto va, invero, ricordato che, già prima , le Sezioni Unite di questa Corte - richiamando in realt à̀ principi consolidati, gi à̀ espressi dalla giurisprudenza di legittimità̀ (v.

Cass. n. 17457 del 2007; successivamente,Cass. n. 17535 del 2008; Cass. n. 19485 del 2017) - hanno precisato che "la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando [...] si concreta o in un'attività̀ diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo [...] o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito", trattandosi altrimenti di "un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti (v.Cass., Sez.

U., 24 gennaio 2018, n. 1785).

E’ stato, inoltre, evidenziato , sempre dalle Sezioni Unite da ultimo ricordate, che ... la denuncia di violazione o di falsa applicazione della norma di diritto di cui all'art. 2729 cod. civ. si può̀prospettare ... sotto i seguenti aspetti: ... bb) il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravitào di precisione o di concordanza ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, cos̀ sussumendo sotto la norma dell'art. 2729 cod. civ. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, incorrendo in una sua falsa applicazione, giacch́ dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo contenuto astratto, ma lo fa con riguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, cioè̀sotto la specie della gravità, precisione e concordanza. 3.2 Nel caso, di specie, non parevi sia stata da parte del giudice del merito una macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale -intesa quest’ultima come produzione di una proposizione come conseguenza deduttiva probabilistica da una determinata premessa fattuale conosciuta - per poter rintracciare margini di intervento da parte del giudice di legittimit à̀ , nei termini sopra evidenziati dell’integrazione del vizio di falsa applicazione di legge, come tale ricorribile ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

4. Infine, con il quarto motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4 c.p.c., la sentenza impugnata di motivazione meramente apparente, incomprensibile e illogica laddove la C.T.R. aveva ritenuto apoditticamente quegli elementi idonei ad integrare una presunzione grave, precisa e concordante.

4.1. La censura è infondata laddove appare ben chiaro dalla mera lettura della diffusa e congrua motivazione della sentenza impugnata il percorso logico giuridico seguito dal giudice di merito per giungere alla sua decisione

5. In conclusione, il ricorso va rigettato mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese in mancanza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’Agenzia delle entrate.

6. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

La Corte P.Q.M Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art.13 comma 1 quaterdel d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dagli A vv. ti [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno indicato indirizzo p.e.c. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata avverso la sentenza n. 629 / 5 / 20 1 9 della Co mmissione tributaria regionale della Toscana, depositata il giorno 11aprile 20 1 9 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 dicembre2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nella controversia originata dall’impugnazione di avviso di accertamento, relativo a IRPEF dell’anno di imposta 2004,con cui era stato rideterminato il valore della plusvalenza realizzata dalla cessione Tributi-[OSCURATO:PERSONA] da cessione licenza taxi della licenza taxi, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, articolando quattro motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che non ha svolto attività difensiva) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.), a seguito di rinvio disposto da questa Corte, con sentenza n.5723/2018, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalTordi, rideterminava, ai, fini della contestata plusvalenza, il valore della licenza taxi cedutain euro 145.000,00. In particolare, la C.T.R. rite neva che l’atto impositivo fosse ben motivato ed evidenziasse tutta un serie di elementi gravi, precisi e concordanti a suo fondamento. Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod. proc. civ., in camera di consiglio in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso -rubricato: nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art.384 co.1 2 c.p.c.; error in procedendo, mancato rispetto del decisum della sentenza di cassazione, in relazione all’art.360 c.p.c. n. 4- si deduce che la C.T.R. abbia,non solo omesso di adeguarsi al principio di diritto statuito da questa Corte, con la sentenza n.5723 del 2018, ma, ancor prima, abbia mal interpretato il proprio compito,effettuando del tutto erroneamente una ripetizione del giudizio di appello. In particolare, il ricorrente deduce che la Corte di cassazio n e , nell’accogliere il primo motivo di ricorso,formulato ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3 c.p.c., aveva statuito un principio di diritto in punto di motivazione dell’avviso di accertamento, dopo avere accertato la genericità dell’atto impositivo impugnato, mentre la C . T . R . aveva disatteso tale principio ed aveva ripetuto un inammissibile accertamento in fatto. 1.1. Appare utileritrascrivere la motivazione della sentenza di questa Corte in ordine all’accoglimento del primo motivo di ricorso: Il motivo è fondato, in quanto, "nel regime introdotto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente -ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale -di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento: in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto la carenza di motivazione nell'avviso di accertamento Irpef, a mezzo del quale era stata contestata l'omessa indicazione, nella dichiarazione dei redditi, della plusvalenza per trasferimento di una licenza taxi, sulla base di mera indicazione degli elementi di valutazione esterni" (Cass. n. 9032 del 2013). Nella specie l'avviso di accertamento, che non risulta corredato di allegati, è di tenore assai generico e si risolve nel richiamo ad alcune generiche notizie di stampa nonché la citazione di una frase da un sito internet, sommariamente riportate, e nell'esposizione di alcuni movimenti bancari del cessionario della licenza, privi di riscontri nei movimenti bancari del contribuente. 1.2. La C .T.R., giudice del rinvio, con la sentenza impugnata, nel dare atto che, a seguito del dictum del giudice di legittimità , non potevano essere riesaminati né utilizzati quegli elementi che la Corte di cassazione aveva ritenuto generici ha , poi , rinvenuto nell’avviso di accertamentoaltri specifici riferimenti utilizzati dall’Ufficio e su questi ha fondato la sua motivazione. 1.3. Così ricostruiti i termini fattuali della vicenda processuale ritiene il Collegio chela censura sia infondat a . Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v., tra le altre Cass., Sez.5, n.28734 del 4/10/2022) Il giudice del rinvio, al quale la Corte di cassazione abbia rimesso la causa a seguito di annullamento della decisione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., incorre nella violazione dell'art. 384 c.p.c. laddove giudichi i rapporti sulla base di un criterio diverso da quello indicato dalla Corte stessa . E’ stato, altresì, statuito che In ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme didiritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa v.Cass.n.7091 del 2022. 1.4 Nel caso in esame, però, non si verte, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, in questa ultima ipotesi , (che altrimenti non sarebbe stato necessario disporre il rinvio al giudice di merito) avendo la Corte, nell’accogliere il motivo per violazione di legge, accertato incidentalmente la genericità dell’avviso di accertamento solo con riferimento ad alcuni dei dati in esso contenuti. Dati dei quali la C.T.R. non ha tenuto conto fondando la sua decisione su altri e diversi che ha ritenuto idonei, in ossequio al dictum della Corte che tale esame le aveva demandato , a esprimere sufficiente motivazione dell’atto impositivo. 2.Con il secondomotivo il ricorrente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.7, comma primo, della legge n.212 del 2000 perpetrata dalla C.T.R. nell’avere ritenuto che gli atti citati nell’avviso di accertamento siano stati riportati nel loro contenuto essenziale per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti dell’atto e del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato. 2.1. La censura è inammissibile in quanto tesa, sotto l’egida della violazione di legge, a censurare l’accertamento in fatto legittimamente effettuato dal Giudice di merito il quale (v. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata) dopo avere ritrascritto il contenuto dell’avviso di accertamento in merito agli atti richiamati (contratti di mutuo) ha ritenuto che tali riferimenti …riguardano proprio l’insieme di quelle parti dell’atto e del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato. 3. Con il terzo motivo di ricorso- rubricato: violazione dell’art.39, comma 1., l ett. d) d.P.R. 600/73 e degli art.2727 e 2729 c.c. in relazione all’art.360, primo comma, n.3 c.p.c. – si contesta che gli elementi valorizzati dalla C.T.R. costituiscano presunzioni gravi, precise e concordanti rilevanti ai fini della rettifica del reddito e della valutazione della plusvalenza. 3.1. La censura è inammissibile a fronte del consolidato orientamento giurisprudenziale che, i n tema di prova presuntiva, statuisce che l'errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave, precisa e concordante una presunzione, che non lo sia, può configurare un vizio censurabile in cassazione ex art. 360, n. 3 c.p.c., purché vi sia stata una macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale(v.,di recente, Cass. n. 10240 del 18/04/202 5 ) . Sul punto va, invero, ricordato che, già prima , le Sezioni Unite di questa Corte - richiamando in realt à̀ principi consolidati, gi à̀ espressi dalla giurisprudenza di legittimità̀ (v. Cass. n. 17457 del 2007; successivamente,Cass. n. 17535 del 2008; Cass. n. 19485 del 2017) - hanno precisato che "la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando [...] si concreta o in un'attività̀ diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo [...] o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito", trattandosi altrimenti di "un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti (v.Cass., Sez. U., 24 gennaio 2018, n. 1785). E’ stato, inoltre, evidenziato , sempre dalle Sezioni Unite da ultimo ricordate, che ... la denuncia di violazione o di falsa applicazione della norma di diritto di cui all'art. 2729 cod. civ. si può̀prospettare ... sotto i seguenti aspetti: ... bb) il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravitào di precisione o di concordanza ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, cos̀ sussumendo sotto la norma dell'art. 2729 cod. civ. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, incorrendo in una sua falsa applicazione, giacch́ dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo contenuto astratto, ma lo fa con riguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, cioè̀sotto la specie della gravità, precisione e concordanza. 3.2 Nel caso, di specie, non parevi sia stata da parte del giudice del merito una macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale -intesa quest’ultima come produzione di una proposizione come conseguenza deduttiva probabilistica da una determinata premessa fattuale conosciuta - per poter rintracciare margini di intervento da parte del giudice di legittimit à̀ , nei termini sopra evidenziati dell’integrazione del vizio di falsa applicazione di legge, come tale ricorribile ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 4. Infine, con il quarto motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4 c.p.c., la sentenza impugnata di motivazione meramente apparente, incomprensibile e illogica laddove la C.T.R. aveva ritenuto apoditticamente quegli elementi idonei ad integrare una presunzione grave, precisa e concordante. 4.1. La censura è infondata laddove appare ben chiaro dalla mera lettura della diffusa e congrua motivazione della sentenza impugnata il percorso logico giuridico seguito dal giudice di merito per giungere alla sua decisione 5. In conclusione, il ricorso va rigettato mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese in mancanza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’Agenzia delle entrate. 6. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. La Corte P.Q.M Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quaterdel d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper i
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