CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 dicembre 2021
Cassazione n. 43070/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'Il gennaio 2022, il Tribunale di Milano — Sezione Riesame nel rigettare il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza emessa il 6 dicembre 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. nonché per reati di bancarotta e intestazione fittizia di beni. In particolare, con riferimento al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., all'imputato è contestato di essere uno dei capi dell'articolazione della 'ndrangheta lombarda: quella operante nelle provincie di Como e Varese. 2. Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 416-bis cod. pen. Lamenta la mancanza di un'adeguata motivazione in ordine alla dimostrazione che il presunto sodalizio individuato dalla pubblica accusa (c.d. "famiglia Salerni-Ficarra") sia effettivamente un'articolazione territoriale della "storica" `ndrangheta lombarda. I giudici di merito avrebbero ritenuto l'organicità della "famiglia Salerni-Ficarra" alla 'ndrangheta storicamente insediata in Lombardia per il solo fatto che talune persone, genericamente sospettate di contiguità con la 'ndrangheta, avrebbero perseguito interessi affaristici, agendo di concerto per scopi di arricchimento personale in danno dell'ordine economico e delle aziende acquisite e depauperate in frode ai creditori. L'accertata presenza della `ndrangheta in territorio lombardo, però, non giustificherebbe l'automatica riconduzione a essa di qualsiasi fenomeno di criminalità economica in ambito collettivo; soprattutto quando, come nel caso in esame, vi sarebbe l'assenza di quelle regole e di quei riti, che caratterizzano lo "storico" sodalizio criminale in questione. 2.2 Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 416-bis, comma 2, cod. pen. Lamenta la contraddittorietà delle argomentazioni dei giudici di merito che, da un lato, hanno ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione del Carlino al sodalizio criminoso e, dall'altro, hanno escluso la configurabilità della condotta estorsiva contestata al capo 4, ovvero la presunta estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], specificamente richiamata nell'imputazione, nella descrizione del ruolo associativo dell'imputato, quale vicenda che avrebbe manifestato in via principale "la riserva di violenza" che il Carlino avrebbe fornito al gruppo. 2.3 Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Lamenta la mancata valutazione da parte dei giudici di merito delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che si caratterizzerebbero per genericità e carenza di coerenza interna; esse, inoltre, risulterebbero prive di riscontri estrinseci. I giudici di merito, inoltre, secondo il ricorrente, avrebbero omesso di confrontare le dichiarazioni del Ficarra con il narrato del Pravisano, avente ad oggetto le medesime circostanze. Palese, infine, sarebbe la contraddizione nella quale il Tribunale sarebbe incorso, quando, da un lato, afferma che non poteva escludersi che «i beni non provenissero da delitto>> e, dall'altro, sostiene che ciò non impedisce di ritenere configurato il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo è infondato. Il Tribunale, invero, ha esaurientemente motivato in ordine all'organicità della "famiglia Salerni-Ficarra" alla 'ndrangheta Lombarda (cfr. pagine 77 e ss. dell'ordinanza). Ha prima ricostruito, in maniera rigorosa, il più ampio sodalizio criminale, descrivendone le caratteristiche strutturali, le articolazioni territoriali lombarde, gli stetti rapporti con le omologhe articolazioni calabresi e le più recenti vicende operative. Ha, poi, posto in rilievo come tra le articolazioni lombarde rientrasse pienamente il sottogruppo Ficarra-Salerni, basando tale affermazione non solo sugli esiti delle indagini del presente procedimento, ma anche su svariati provvedimenti giudiziari (tra cui la recente sentenza n. 543 del 2020 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Como). Il Tribunale ha evidenziato che dalle indagini era emerso in maniera chiara che l'associazione - in tutte le sue articolazioni - era organizzata e operava secondo le regole tipiche della 'ndrangheta: aveva luoghi dove si riuniva; si basava sul "mutuo soccorso" degli affilianti, "sostenendo" detenuti e latitanti; risolveva internamente contrasti e tensioni, per i quali venivano interpellati soggetti di riconosciuta "levatura"; ecc. Così come era emerso che il sottogruppo Ficarra-Salerni non solo faceva parte in modo strutturale del più ampio sodalizio criminale operante in Lombardia, ma aveva indiscutibili legami con la 'ndrangheta calabrese e con i gruppi Molè e Piromalli (cfr. pagine 82 e ss. dell'ordinanza). Ha evidenziato come in Calabria erano stati stipulati importanti accordi che coinvolgevano in prima persona il gruppo dei Ficarra e gli affari da loro gestiti. Con particolare riferimento alla presunta mancata dimostrazione della sottoposizione dell'indagato a rituali di affiliazione, va ricordato che <<La condotta di partecipazione all'associazione per delinquere di cui all'art. 416-bis cod. pen. è a forma libera e può realizzarsi in forme e contenuti diversi, indipendenti dall'esistenza di un formale atto di inserimento nel sodalizio e da uno stretto contatto con gli altri sodali, sicché il partecipe può anche non avere la conoscenza dei capi o degli altri affiliati essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, di fatto si inserisca nel gruppo per realizzarne gli scopi, con la consapevolezza che il risultato viene perseguito con l'utilizzazione di metodi mafiosi» (Sez. 2, n. 55141 del 16/07/2018, Galati, Rv. 274250). 1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. I giudici di merito desumono gli indizi a carico dell'indagato da numerosi elementi, tra cui anche la commissione dei reati-fine, che, però, sono svariati e non solo quello di cui al capo 4. Particolare rilievo attribuiscono alle fonti dichiarative (tra le quali quelle rese dal Ficarra, dallo Sciorra e dal Pravisano) e dalle conversazioni intercettate. Il Tribunale, dunque, non è incorso in alcuna contraddizione, poiché, pur venendo meno il reato-fine contestato al capo 4, comunque, rimanevano in capo all'indagato numerosi altri indizi di colpevolezza, dai quali emergeva anche l'apporto in termini di violenza che il Carlino forniva al gruppo. 1.3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Il Tribunale ha analizzato e valutato le dichiarazioni del Ficarra (cfr. pagine 57 e ss. e 89 e ss. dell'ordinanza), riscontrandole anche con gli altri elementi emersi dalle indagini. Ha anche confrontato tali dichiarazioni con quelle rese dal Pravisano, fornendo una lettura combinata delle medesime che appare priva di evidenti vizi logici. Alcuna contraddizione, infine, è rilevabile in ordine alla parte dell'ordinanza in cui viene affermato che «nulla poteva dirsi quanto alla specifica provenienza delle somme», essendosi limitato il Tribunale a rilevare la compatibilità di tale assunto con la giurisprudenza in materia di trasferimento fraudolento di valori, riportando il testo di una sentenza della Suprema Corte. 2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria pe