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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34553/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità di tutti i ricorsi.

È presente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di BENEVENTO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

È presente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

È presente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], come da delega depositata in udienza, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 27/9/2021 la Corte di appello di Napoli ha riformato quoad poenam la sentenza del GUP del Tribunale in sede del 4/3/2011, che, a seguito di rito abbreviato, aveva condannato, tra gli altri, gli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]Albenzio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene ivi indicate per una serie di delitti - nel presente processo interessano soltanto le vicende estorsive - commessi nell'ambito dell'associazione di tipo mafioso operante nella provincia di Caserta, finalizzata al controllo delle attività economiche ed amministrative di detta area, anche attraverso il condizionamento del voto dei cittadini e delle attività degli organismi politici locali, all'acquisizione di appalti e servizi pubblici, nonché al reinvestimento delle risorse finanziarie in attività imprenditoriali e commerciali; in Maddaloni, in epoca antecedente e prossima al 5 novembre 2004 con condotta perdurante (riferita alla data della sentenza di primo grado).

1.1. Nella sentenza di appello, vi è stata rideterminazione del trattamento sanzionatorio per gli elencati ricorrenti, nei seguenti termini: per [OSCURATO:PERSONA] - pena rideterminata in anni tre di reclusione, con prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante ex art. 416 bis, comma 4, cod. pen. e con l'attenuante ex art. 8 L. n. 203 del 1991. [OSCURATO:PERSONA] - pena ridotta a mesi sei di reclusione ed C 300 di multa, calcolata in continuazione alla pena di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 14/1/2009, irrevocabile il 28/4/2009, con pena finale pari a anni tre e mesi quattro di reclusione ed C 1.100 di multa. [OSCURATO:PERSONA] - pena ridotta ad anni otto di reclusione e C 3.400 di multa.

I gravami dei residui ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]Albenzio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non sortivano esito positivo, essendo inter- venuta conferma della sentenza di primo grado.1.2.

Le posizioni degli odierni ricorrenti sono state trattate partitamente nell'impugnata sentenza, come da seguente indicazione: [OSCURATO:PERSONA] alle pag. 28/30, [OSCURATO:PERSONA] alle pag. 33/34, [OSCURATO:PERSONA] alle pag. 40/45, [OSCURATO:PERSONA] alle pag. 51/58, [OSCURATO:PERSONA] alle pag. 59/66, [OSCURATO:PERSONA] alle pag. 66/71, [OSCURATO:PERSONA]Albenzio alle pag. 74/80.

2. Avverso tale sentenza hanno avanzato ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, esponendo motivi che qui si enunciano partitamente, nei limiti strettamente necessari per la motivazione della sentenza, come prevede l'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], Il ricorrente ha riportato la pena di anni tre di reclusione (così determi- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e già ridotta per il rito abbreviato), con prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante ex art. 416 bis, comma 4, cod. pen. e con l'attenuante ex art. 8 L. n. 203 del 1991, per i delitti di cui ai capi Al (contestazione associativa), G, H, I, i, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y1 e Z2 - tutte estorsioni aggravate.

Il motivo unico di appello deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133, primo e secondo comma n. 3, cod. peli.

Premesso l'apprezzamento per le valutazioni positive espresse nell'impu- gnata sentenza in ordine alla significatività dell'apporto collaborativo del [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente però si duole dell'eccessività della pena comminata, proprio in contraddizione con il giudizio di essenzialità della collaborazione dell'imputato.

Si afferma che [OSCURATO:PERSONA] sia stato condannato alla pena di quattor- dici anni di reclusione, a seguito di una riduzione per le attenuanti generiche non effettuata nella massima estensione; inoltre, ci si duole dell'inadeguata conside- razione dei criteri dosimetrici indicati dall'art. 133 cod. pen. 2.2.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha riportato la pena - ridotta nell'impugnata sentenza - di mesi sei di reclusione ed € 300 di multa (già considerata la diminuente del rito abbreviato), calcolata in continuazione alla pena di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 14/1/2009, irrevocabile il 28/4/2009, con determinazione della pena finale in anni tre e mesi quattro di reclusione ed € L100 di multa, per il delitto contestato al capo U - estorsione aggravata e continuata, in concorso con altri soggetti, ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare del negozio di materiale edile [OSCURATO:SOCIETA]., commessa in Maddaloni in epoca antecedente e prossima al mese di luglio 2006.

L'unico motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di inammissibilità della richiesta di continuazione.

Si evidenzia che la difesa aveva chiesto - in sede di discussione - l'applicazione della continuazione tra il reato in accertamento e quelli per i quali Lombardi era stato condannato con altre sentenze divenute irrevocabili dopo la sentenza di primo grado.

Tale richiesta è stata dichiarata inammissibile per intempestività, in quanto non formulata nei motivi aggiunti.

Il ricorrente ha argomentato sulla possibilità di chiedere la continuazione anche al di fuori dei motivi aggiunti, in quanto le sentenze di condanna erano divenute irrevocabili dopo il deposito della sentenza di primo grado e dopo la scadenza del termine per i motivi di appello.

Pertanto, si invoca l'annullamento con rinvio onde procedere a valutare tale richiesta difensiva.

2.3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], Il ricorrente ha riportato la pena di anni tre di reclusione ed C 2.000 di multa (già ridotta per il rito abbreviato), in continuazione can altra precedente condanna irrevocabile, per i delitti di cui ai capi Al (contestazione associativa), M e N - estorsioni aggravate commesse in danno dell'impresa [OSCURATO:SOCIETA]., nonché in danno del [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in Casal di Principe e Maddaloni in epoca antecedente e prossima al 5 agosto 2006.

2.3.1. Nel primo motivo si deduce difetto assoluto di motivazione ovvero motivazione apparente con riferimento all'elemento soggettivo necessario per la partecipazione all'associazione di stampo mafioso.

Si assume che la Corte territoriale abbia ritenuto sussistente l'elemento psichico in base allo pseudo-brocardo "semel mafioso semper mafioso", né le generiche dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] colmano la denunciata lacuna motivazionale.

2.3.2. Nel secondo motivo si deduce carente motivazione per l'estorsione contestata al capo N, negandosi che [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso tale delitto.

Anche in tal caso non sarebbero utili le propalazioni del [OSCURATO:PERSONA].

2.3.3. Dette doglianze sono riprese anche a fondamento dell'ultimo motivo di ricorso, che lamenta la violazione della regola di giudizio per cui la condanna deve fondarsi sull'esclusione di ogni ragionevole dubbio.

2.4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente ha riportato la pena di anni quattro di reclusione ed C 2.100 di multa (già ridotta per il rito abbreviato), calcolata in continuazione alla pena di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 14/1/2009, irrevocabile il 28/4/2009, con pena finale pari ad anni sei e mesi sei di reclusione ed C 2.500 di multa, per i delitti di cui ai capi Al (contestazione associativa), I, M, N, V e Y1 - tutte estorsioni aggravate.2.4.1.

Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per le accertate vicende estorsive, delle quali si ripercorre la base probatoria e si contestano i risultati che la Corte territoriale ne ha tratto.

Per il capo I, ricapitolati i contenuti delle intercettazioni ambientali dei giorni 17 e 19 luglio 2006, si censura che essi non offrano sufficienti elementi di giudizio e soprattutto che non si siano valutati gli estremi del tentativo, essendo emerso che la presunta richiesta estorsiva non aveva avuto seguito per la ferma resistenza opposta dalla vittima [OSCURATO:PERSONA].

Per il capo M, si denuncia che l'identificazione della ditta estorta sia stata effettuata in modo incerto nella ditta [OSCURATO:SOCIETA]. (peraltro riconducibile all'esponente di spicco del clan dei casalesi, [OSCURATO:PERSONA]), oltre a rilevare che l'impugnata sentenza non ha accertato il ruolo ivi svolto dal Ferrara.

Per il capo N, si rimarca il ruolo marginale tenuto dal Ferraro, risultando dall'interrogatorio del [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente era stato da lui incaricato soltanto di condurre le persone offese - cioè i rappresentati del [OSCURATO:PERSONA] - presso il bar Meeting di Maddaloni, senza evidenze che anche il Ferraro avesse partecipato all'incontro con detti imprenditori.

Per il capo V, estorsione ai danni del supermercato '[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.", il ruolo del Ferraro è stato solo quello di essere presente nell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] il giorno 24 agosto 2006, manifestando approvazione per la scelta del boss di chiudere detto esercizio commerciale se non avesse pagato il pizzo.

Era stato il coimputato [OSCURATO:PERSONA] a gestire le varie fasi dell'estorsione in discorso.

Per il capo Yl, si riporta uno stralcio dell'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] in data 30/9/2009 per evidenziare che il collaboratore non ha mai nominato il ricorrente come coinvolto nell'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare di fatto della Medi.Gas, sicché si deduce la falsità dell'affermazione contenuta a pag. 57 dell'impugnata sentenza laddove si attribuisce al collaboratore [OSCURATO:PERSONA] di avere confermato la vicenda estorsiva ai danni dell'indicata persona offesa.

Con memoria datata 14/11/2022, trasmessa digitalmente, la difesa ha illustrato ulteriori considerazioni con riguardo alle imputazioni M e Y1.

2.4.2. Nel secondo motivo di ricorso si censura il riconoscimento della aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., che si ritiene invece non provata, sia sotto il profilo oggettivo del metodo mafioso, in considerazione della vetustà delle due pregresse condanne del Ferraro, sia sotto quello soggettivo dell'agevo- lazione mafiosa, non essendovi alcuna trattazione del dolo specifico a tal fine necessario.

Si esclude che possa trarsi dalla sentenza una motivazione implicita di tale circostanza, restando il punto privo di ogni giustificazione ed affidato ad una mera presunzione.2.4.3.

Nell'ultimo motivo di impugnazione si deplora la negazione delle circostanze attenuanti generiche, invece ritenute concedibili con giudizio quanto meno di equivalenza alla contestata aggravante.

La motivazione sul punto è stata resa esclusivamente per relationem alla sentenza di primo grado, mentre sarebbe stata necessaria una risposta alle specifiche censure che erano state devolute nell'atto di appello su tale punto della prima sentenza.

2.5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha riportato la pena di anni otto di reclusione ed C 3.400 di multa (così determinata in appello e già ridotta per il rito abbreviato), per i delitti in continuazione tra loro di cui ai capi G (ritenuto il più grave) e I - il primo capo estorsione aggravata e continuata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:SOCIETA]., commessa in Marcianise e Maddaloni dal mese di marzo 2004 al dicembre 2006; il secondo capo estorsione aggravata e continuata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima impresa edile, in Marcianise, Maddaloni e Valle di Maddaloni, in epoca antecedente e prossima al 7 agosto 2006.

L'unico motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità del Napolitano per le contestate estorsioni.

Si censura che la motivazione costituisca la pedissequa riproduzione della requisitoria del Pubblico ministero, a sua volta ricalcata sulla richiesta di misura cautelare che fu presentata al Gli:) nel settembre del 2008, senza aggiungere alcuna valutazione critica delle fonti indiziarie.

Si denuncia poi travisamento della prova costituita dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Si ripercorrono notazioni di merito per negare il concorso del Napolitano nelle estorsioni, in quanto il ricorrente era stato detenuto ininterrottamente fino al 4 novembre 2005, mentre le estorsioni si erano dipanate dal marzo 2004 al dicembre 2006; inoltre, egli non potrebbe identificarsi nel "Capitone", agnome che si è accertato corrispondere ad altro omonimo [OSCURATO:PERSONA], mentre il ricorrente è soprannominato "Feliciotto".

Peraltro, [OSCURATO:PERSONA], capo del sodalizio di Maddaloni, nemmeno sapeva chi fosse Capitone, sicché si ravvisa l'impossibilità che costui abbia offerto rassicurazioni al [OSCURATO:PERSONA] circa le modalità di riscossione.

La condotta contestata al ricorrente è successiva alla fase di coercizione della persona offesa, della trattativa, dell'accordo estorsivo e della riscossione della quasi totalità della tangente, essendovi soltanto intercettazioni del luglio 2006 che interessano la posizione del Napolitano.

Pertanto, si tratterebbe di un post-factum attinente ai rapporti con il gruppo dei Maddalonesi, ininfluente ed estraneo alla struttura dei contestati delitti, o comunque di un contributo di minima partecipazione. //-2/11()

2.6. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha riportato la pena di anni cinque di reclusione ed C 2.000 di multa (già ridotta per il rito abbreviato), per il delitto contestato al capo O - estorsione aggravata e continuata, in concorso con altri soggetti già condannati a tale titolo, ai danni dei titolari della [OSCURATO:SOCIETA]., catena di supermercati con sede in Salerno, commessa in Casal di Principe e Maddaloni in epoca antecedente e prossima al mese di agosto 2006.

2.6.1. Il primo motivo deduce violazione di legge sostanziale e proces- suale e vizio di motivazione.

Si lamenta il travisamento dei fatti per non avere la Corte territoriale tratto le dovute conseguenze dall'accertata mancanza di intimi- dazione, ed avere invece riaffermato la natura estorsiva dell'incontro, ribaden- dosi che il ricorrente in occasione del colloquio non ebbe ad incutere timore o a coartare la volontà del soggetto passivo.

2.6.2. Nel secondo motivo si lamenta violazione di legge quanto agli elementi integrativi dell'aggravante del metodo mafioso, che è stata riaffermata in spregio alle specifiche doglianze espresse in sede di gravame. trigggi

2.6.3. Nell'ultimo motivo di impugnazione si deplora la negazione delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte territoriale, ritenendo illogica la motivazione riferita esclusivamente all'obiettiva gravità del fatto, senza considerazione per la capacità a delinquere dell'imputato.

2.7. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Albenzio, difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha riportato la pena di anni sei di reclusione ed C 2.000 di multa (già ridotta per il rito abbreviato), per i delitti in continuazione tra loro di cui ai capi Al (contestazione associativa) e Y2 - tentata estorsione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., commessa in Maddaloni, in epoca antecedente e prossima al 3 ottobre 2006.

2.7.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il delitto associativo.

Si censura che la Corte territoriale abbia affermato l'appartenenza del ricorrente al gruppo di Maddaloni, senza valutare la scissione interna determi- natasi a seguito dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], considerata elemento margi- nale e non idoneo a scindere il vincolo associativo del D'Albenzio al gruppo di [OSCURATO:PERSONA].

Al contrario, detta scissione aveva causato la formazione di due gruppi autonomi, dato di rilievo che doveva essere adeguatamente valutato e condurre ad escludere la partecipazione di D'Albenzio alla consorteria contestata al capo Al, mentre l'impugnata sentenza non ha reso alcuna motivazione sul punto.

2.7.2. Nel secondo motivo si deducono gli stessi vizi di legittimità con riferimento all'affermazione di responsabilità per l'imputazione Y2, richiamando in specie l'intercettazione ambientale del 3 ottobre 2006 tra l'estorto Esposito e il coimputato [OSCURATO:PERSONA], per rilevare che detta captazione non presenta i caratteri di univocità e chiarezza tali da costituire prova del delitto.

Peraltro, l'intercettazione non trova adeguato riscontro nelle propalazioni del [OSCURATO:PERSONA], divenuto collaboratore di giustizia, la cui attendibilità è stata proclamata con formule di stile e senza vagliare gli elementi acquisiti in atti che conducono a conclusioni opposte, con riguardo all'eventualità che [OSCURATO:PERSONA] abbia strumenta- lizzato la sua collaborazione in danno del D'Albenzio, o comunque abbia dispensato informazioni acquisite progressivamente nel corso del processo.

Si rimarca che nelle indagini la persona offesa non è stata interpellata in ordine al contenuto di detta captazione, sicché esso resta vaga e ambiguo.

2.7.3. Nel terzo motivo si censura il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso, che è stata basata sulla mera individuazione di "indubbie modalità mafiose" dell'azione estorsiva.

Invece, si deve considerare che la tentata estorsione è emersa unicamente dalle intercettazioni, dimostrando che l'imputato ha agito per proprio conto, senza vantare appartenenze camorristiche, ed anzi contrapponendosi all'associazione egemone nell'area di Maddaloni, capeggiata da [OSCURATO:PERSONA].

2.7.4. Nell'ultimo motivo di ricorso si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e si deplora che la pena non sia stata contenuta nel minimo edittale, anche con riguardo alla eccessività dell'aumento a titolo di continuazione.

Nella determinazione del trattamento sanzionatorio la Corte ha fatto uso di formule di stile, peraltro erroneamente indicando che la pena veniva calcolata in continuazione coni altra sentenza definitiva, senza considerare la breve partecipazione associativa del D'Albenzio e la commissione di un unico reato fine.

Peraltro, l'estorsione è contestata in forma di tentativo, ma non si è specificato né la misura degli aumenti per le contestate aggravanti né quella della diminuzione per il tentativo, sicché la pena base di otto anni risulta eccessiva e sproporzionata considerando che nell'ipotesi del delitto consumato essa andrebbe individuata in dodici anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Albenzio sono infondati e devono essere respinti, come si illustrerà nel prosieguo.

I ricorsi degli altri imputati sono invece inammissibili, per le ragioni di seguito specificate.

1.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è generico ed erroneo.

Invero, detto collaboratore non è stato condannato a quattordici anni di reclusione, bensì alla più benevola pena di anni tre di reclusione, concesse le ,) tit attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate in tutte le estorsioni ex art. 629, comma 2, cod. pen., e l'attenuante speciale della collaborazione, considerando che [OSCURATO:PERSONA] era il capo dell'associazione di Maddaloni e nel presente processo risponde di venti estorsioni pluriaggravate, per le quali ha riconosciuto la propria responsabilità.

Il calcolo della pena, come rettificato dai giudici di appello, è il seguente: pena base per il più grave delitto associativo Al: un anno e sei mesi, già ridotta per l'attenuante della collaborazione e le attenuanti generiche - e si tratta di una pena inferiore al minimo edittale, mantenuta indenne per il divieto di reformatio in peius -; aumento per continuazione pari ad anni tre (un mese e ventiquattro giorni per ciascun ulteriore reato), quindi anni quattro e mesi sei, ridotti ad anni tre per il rito abbreviato.

Tale determinazione è stata ritenuta congrua e adeguata al fatto (unica motivazione rinvenibile nell'impugnata sentenza: del resto non vi sono doglianze riguardanti questo profilo).

Lo stesso ricorrente ha ammesso che la sentenza ha ben inquadrato il contributo collaborativo del [OSCURATO:PERSONA], e le doglianze quantitative sono destituite di fondamento: invero, la determinazione della pena base al di sotto del minimo legale, ed i contenuti aumenti per ognuna delle imputazioni di estorsione, non richiedono motivazioni analitiche per giustificare una scelta obbligata in favore dell'imputato.

1.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - imperniato esclusivamente sul mancato riconoscimento della continuazione è confuso e generico: la continua- zione era stata già riconosciuta in primo grado con altra sentenza di condanna, né si specifica quali siano le altre sentenze da porre in continuazione.

In termini generali, è stato affermato che la continuazione può chiedersi anche al di fuori dei motivi aggiunti, in sede di discussione del processo di appello: «Il riconoscimento del vincolo della continuazione fra reati da giudicare e reati già giudicati con sentenza definitiva, può essere richiesto per la prima volta anche nel corso della discussione orale del giudizio di appello, soltanto se la sentenza relativa ai fatti già giudicati sia divenuta definitiva dopo la presenta- zione dei motivi di appello» (Sez. 2, n. 37379 del 18/11/2020, Arcadu, Rv. 280424; conf.

Sez. 1, n. 9997 del 1986, Rv. 176698).

Tuttavia, la sentenza impugnata ha correttamente escluso che detta richiesta di continuazione, avanzata nella discussione del processo di appello, potesse considerarsi tempestiva, avendo riguardato "le sentenze definitive richia- mate nel provvedimento di cumulo del 7/12/2018", dunque in epoca precedente all'instaurazione del giudizio di secondo grado.

In ogni caso, si evidenzia che l'inammissibilità dell'istanza per intempesti- vità, pronunciata dai giudici di appello, non preclude la possibilità di avanzare la medesima in sede di incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 6348 del 14/10/2022, dep. 2023, Cantone, Rv. 284409).

1.3. Risulta inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Il primo motivo si duole dell'assente analisi dell'elemento psichico della partecipazione mafiosa e dell'insufficienza al riguardo sia della precedente condanna per estorsione aggravata ex art. 7 L. n. 203 del 1991, che delle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA].

Il punto è stato trattato nell'impugnata sentenza con rinvio per relationem alla sentenza di primo grado e alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che aveva indicato Ricca come affiliato al clan con il ruolo di curare la fase della riscossione dei proventi estorsivi.

Come riscontri si citano (pag. 41) la comprovata partecipa- zione del ricorrente alle estorsioni MeNe la condanna definitiva (quella della sentenza in continuazione) per l'estorsione ai danni della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] alla contestata estorsione sub N (per il capo M non vi è doglianza) il compendio probatorio illustrato nella sentenza consta dell'affermazione che [OSCURATO:PERSONA] aveva organi zato un incontro a Casal di Principe per risolvere la situa- , 6)--1 zione estorsiva roriMílinD "lavori stradali di Casale", riunione alla quale si erano , recati [OSCURATO:PERSONA] e suo cognato [OSCURATO:PERSONA] (pag. 44).

Inoltre, si riportano le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che Ricca partecipava alle riunioni dei sodali dedicate a definire le strategie per l'esecuzione delle estorsioni ai vari imprenditori; era a conoscenza delle dina- miche criminali tra il clan di Maddaloni e le altre organizzazioni del territorio casertano, in specie il clan dei casalesi; prendeva in consegna i ratei delle estorsioni dal Corvino e conduceva le vittime al cospetto del capo-clan [OSCURATO:PERSONA], all'epoca ristretto agli arresti domiciliari.

Tali propalazioni sono state ritenute riscontrate dalle conversazioni intervenute presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], in cui comparivano tra gli interlocutori anche [OSCURATO:PERSONA] e suo cognato [OSCURATO:PERSONA].

Deve dunque affermarsi che gli elementi valorizzati dai giudici del merito sono ampiamente sufficienti sia per sostanziare l'imputazione sub N, che per rinforzare la contestazione associativa, certamente non basata su valutazioni congetturali, ma su dati concreti che hanno evidenziato sotto il profilo soggettivo la piena adesione del Ricca al programma associativo.

1.4. Inammissibile è il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], diretto a confutare con notazioni di puro merito l'affermazione di responsabilità per i delitti accertati a suo carico.

La Corte territoriale passa in rassegna le prove delle estorsioni sub G e I, e rende una valutazione critica di tali prove, dichiarando di condividere, alla stregua degli elementi che ha diffusamente illustrato, il giudizio di responsabilità nei confronti del Napolitano reso dal primo giudice.È stato trattato il punto dell'art. 114 cod. pen., escludendo una partecipa- zione di minima entità alle vicende estorsive, sottolineando il contributo determinante del Napolitano, che aveva stipulato un accordo con i maddalonesi sulle modalità di riscossione dei proventi delle estorsioni, sicché risulta anche confermata la qualificazione giuridica dei delitti e la piena partecipazione del ricorrente, una volta scarcerato. [OSCURATO:SOCIETA] ai rilievi della difesa sul fatto che il soprannome del Napolitano non fosse "Capitone", trattasi di affermazioni unilaterali e non documentate, non essendo stata allegata la sentenza della Corte di appello di Perugia che ciò avrebbe sancito; né si può accedere all'irnpostazione difensiva per cui la condotta dell'imputato si sostanzierebbe in un mero post-factum attinente ai rapporti con il gruppo dei Maddalonesi, ininfluente ed estraneo alla struttura dei contestati delitti, in quanto successiva alle fasi rilevanti delle estorsioni.

All'opposto, il ruolo del Napolitano è stato correttamente ritenuto di rilievo, alla stregua delle evidenze disponibili in ordine all'accordo da lui stipulato con i maddalonesi per regolare le modalità di riscossione dei proventi estorsivi, che è uno dei momenti fondamentali per la consumazione di tal genere di delitti, sicché anche detta censura è priva di fondamento giuridico. 1.5.

Infine, va dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

I primi due motivi sono generici, a prescindere dal riferimento al "travisa- mento dei fatti": la Corte ha ampiamente dato conto delle risultanze probatorie che collegano "Carminuccio" al ruolo di collettore delle tangenti estorte alla società [OSCURATO:SOCIETA] nelle casse del clan del [OSCURATO:PERSONA]: lo ha detto costui, individuandolo in fotografia con il nome di [OSCURATO:PERSONA], e lo ha detto anche il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], dichiarando' che l'estorsione al [OSCURATO:SOCIETA] era gestita dal clan dei casalesi, ed un casalese — che individuava fotograficamente in [OSCURATO:PERSONA] — portava a Maddaloni la quota di soldi spettante al gruppo del [OSCURATO:PERSONA].

Ci sono poi riscontri tratti dalla conversazione intercettata in ambientale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il giorno 4 settembre 2006.

La Corte ha anche considerato e confutato le obiezioni ,difensive sul punto della qualificazione giuridica della vicenda, sottolineando che vi erano stati atti di minaccia verso il titolare del supermercato (tant'è vero che la vittima aveva negato di avere mai pagato estorsioni al Passarelli), e che il contesto ambientale rendeva efficaci anche pressioni larvate o indirette provenienti dagli associati, ritenendo esistente l'aggravante della mafiosità per le modalità indubbiamente mafiose e per l'intento di favorire il clan di riferimento attraverso l'introito alle casse del sodalizio dei proventi dell'estorsione.

Del resto, è consolidata l'esegesi di legittimità che valorizza, al fine di apprezzare l'idoneità coercitiva della condotta estorsiva, il particolare contesto ambientale, l'integrazione di comportamenti anche velatamente minacciosi provenienti da soggetti contigui a consorterie criminali, le condizioni soggettive della vittima, essendo solo necessario che si tratti di condotta idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo (Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, Bonasorta e altri, Rv. 261632; Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012, dep. 2013, Adamo e altri, Rv. 254297; Sez. 2, n. 19724 del 20/05/2010, Pm in proc.

Pistolesi, Rv. 247117).

Manifestamente infondato e generico risulta anche il motivo sul tratta- mento sanzionatorio e sulla negazione delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen.

L'analisi della Corte territoriale si è espressa tanto in ordine alla gravità del reato quanto alla personalità dell'imputato, intraneo a sodalizi criminali intesi alla consumazione di delitti di notevole allarme sociale e già destinatario di plurime condanne per reati associativi, in materia di armi e per estorsioni.

Si ritiene dunque che la discrezionalità vincolata del giudice in tema di dosimetria della sanzione e di apprezzamento della sussistenza di attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. sia stata correttamente esercitata, così rendendo inoppugnabile la determinazione sul punto in contestazione.

2. Di seguito si espongono le ragioni che inducono al rigetto dei ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Albenzio.

2.1. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] posizione di questo ricorrente è stata trattata nell'irnpugnata sentenza con riferimento a ciascuna delle cinque estorsioni, in termini congrui e sufficienti, considerando che si verte in un caso di doppia conforme, il che comporta la k)-1 3_1 necessità efrintegraTcm tra le motivazioni di entrambi i gradi di merito.

Ciò è utile per chiarire che l'estorsione sub I ai danni di [OSCURATO:PERSONA] è una fattispecie consumata e non solo tentata, come è dato comprendere dalla motivazione della sentenza di primo grado (vds. pag. 327 e seguenti), che riporta passi esplicativi dell'interrogatorio del [OSCURATO:PERSONA] del 25/9/2009, in particolare laddove questi afferma che "del gruppo di Maddaloni hanno percepito, consapevoli della provenienza, il frutto dell'estorsione in danno di Mast'Aniello: io, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - il quale ha partecipato a degli incontri con l'imprenditore presso la mia abitazione o per averlo prelevato per portarlo a casa - e [OSCURATO:PERSONA]".

Quest'ultimo, ha specific tq il GUP, aveva il compito di convocare Vigliotta L presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], ci è stato accertato dalla Polizia giudiziaria, in osservazione sotto detta abitazione.

In ordine al capo M, non residua margine di dubbio sul fatto che detta estorsione sia stata condotta ai danni della ditta [OSCURATO:SOCIETA]., e il ruic,o svolto dal Ferraro nella vicenda è stato compiutamente descritto alla pagina 412 della prima sentenza, sulla base delle informazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], oltre a rinviare alle illuminanti intercettazioni riportate alle pagine 406/411.

Per i capi N e V è ingiustificata e rivalutativa la minimizzazione del contri- buto reso dal Ferraro in entrambe le, estorsioni, che risulta ben lumeggiato nella a3z, sentenza di primo grado Ìrir137 ruolo di colui che contatta le imprese da taglieggiare e affianca il dominus nella perpetrazione delle estorsioni.

Per il capo Y1, il mero richiamo di uno stralcio di interrogatorio del [OSCURATO:PERSONA], avulso dal contesto e senza allegazione dell'intera prova, determina la genericità della doglianza.

Anche per tale imputazione è necessario fare capo alla sentenza di primo grado, onde integrare le osservazioni di quella impugnata.

Per tale ricorrente, l'aggravante della mafiosità è stata ritenuta sussi- stente con riguardo alle modalità delle estorsioni, locuzione da riferirsi al già richiamato concetto di minaccia ambientale, nonché all'intento di favorire il clan di riferimento attraverso l'introito alle casse del sodalizio dei proventi estorsivi.

Tale apprezzamento può ritenersi sufficiente, in quanto si tratta di estorsioni all'evidenza costituenti espressione del programma criminoso dell'associazione del [OSCURATO:PERSONA], attuate in concorrenza con altri gruppi criminali del territorio, sicché risulta chiara la loro rispondenza a metodi e a finalità di agevolazione dell'associazione di cui al capo Al, come emerge da entrambe le sentenze di merito e dalle valutazioni ivi espresse in ordine alla posizione del Ferraro nella struttura associativa, quale addetto ai rapporti con i soggetti taglieggiati e alla riscossione dei proventi delle estorsioni.

Infine, quanto alle doglianze dirette alla negazione delle attenuanti generiche, la sentenza ha giustificato tale decisione per essere l'imputato già gravato da due condanne per estorsione aggravata ex art. 7 L. n. 203 del 1991 e da due condanne per violazioni in materia di armi: elementi di valutazione ampiamente sufficienti a dare conto di una negativa personalità, a fronte della mancanza di elementi favorevoli al Ferraro.

2.2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Albenzio (detto "il Vecchie") Va respinta la censura di non avere adeguatamente considerato il tema della scissione interna nel gruppo di Maddaloni, in quanto la sentenza impugnata se ne è occupata diffusamente, dando conto degli sviluppi diacronici ed argo- mentando sul fatto che la presenza all'interno di uno stesso sodalizio di due fazioni in contrasto tra loro non esclude la configurabilità del vincolo associativo: tale affermazione è stata sostanziata dall'illustrazione degli elementi di fatto che avevano determinato la frizione tra il gruppo "indipendentista" di [OSCURATO:PERSONA] e il gruppo di intranei al clan di Maddaloni facente capo a [OSCURATO:PERSONA]Albenzio e ad [OSCURATO:PERSONA], dopo l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] - avvenuto il 24/5/2006 - che aveva segnato l'inizio della crisi tra i due gruppi.

Pur considerando tali evenienze, le sentenze di merito hanno fotografato un periodo in cui la frattura era ad uno stadio iniziale e, come peraltro descritto nel capo di imputazione Al, nonostante la contrapposizione in divenire, il clan del [OSCURATO:PERSONA] e il clan Belforte di Marcianise, cui si riferiva D'Albenzio, erano alleati nella consumazione di delitti di natura estorsiva.

Infatti, la contestazione associativa è stata cronologicamente ancorata ad "epoca antecedente e prossima al 5 novembre 2004", e all'atto della scarcerazione del ricorrente, nell'agosto 2006, costui si era recato subito dal [OSCURATO:PERSONA], il quale lo aveva aggiornato in merito alle attività estorsive del gruppo e gli aveva anche consegnato del denaro, a riprova del vincolo associativo che almeno fino a quel momento aveva legato i due imputati.

In tale prospettiva, le sentenze di merito hanno ritenuto che l'imputazione Y2 contestata al D'Albenzio - tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con violenza e minaccia consistita nell'avvalersi della efficacia intirnidatrice derivante dalla sua nota appartenenza al clan Belforte - risulti provata dalle propalazioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che il taglieggiato [OSCURATO:PERSONA] era andato a casa sua ad avvisarlo che D'Albenzio lo stava cercando, verosimilmente per estorcergli denaro; la circostanza gli sarebbe stata confermata dallo stesso D'Albenzio, che gli aveva riferito di avere ricevuto del denaro clall'Esposito, senza quantificarne l'ammontare.

Tali dichiarazioni sono riscontrate dalle captazioni registrate tra luglio e ottobre 2006 nell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, vi è una intercettazione ambientale del 3/10/2006 - riportata per esteso nella prima sentenza alle pag. 655-658 - tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che è eloquente sul ruolo intrusivo del "Vecchio", con il quale Esposito rivendica di essersi sempre comportato bene, ciò implicando che l'azione estorsiva del D'Albenzio risaliva ad epoca precedente alla captazione.

Invero, le intercettazioni in atti danno conto di un contesto conflit- tuale tra [OSCURATO:PERSONA] e D'Albenzio, ma al contempo confermano il racconto del [OSCURATO:PERSONA].

In ordine alle censure rivolte all'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen., si osserva che, per quanto affermato in ordine alla possibilità di ritenere vincolati in associazione anche soggetti progressivamente in conflitto, nella specie è giustificato il riconoscimento di detta aggravante.

Invero, anche se il primo giudice ha affermato (pag. 638) che D'Albenzio aveva avanzato le richieste estorsive in danno dell'Esposito "a titolo autonomo e non concertato", tale condotta ha comunque amplificato l'azione criminale del clan del [OSCURATO:PERSONA], al quale si era pur sempre rivolto Esposito per ottenere consiglio, riconoscendone la posizione di "primo creditore" e così confermandone il ruolo di collettore di estorsioni del territorio.Infine, anche nei riguardi del D'Albenzio, vanno respinte le censure rela- tive alla eccessiva dosimetria della pena.

Il calcolo effettuato dal primo giudice ha fissato la pena base per il più grave reato sub Y2 in otto anni di reclusione ed C 2.500 di multa, con aumento di un anno ed C 500 per l'imputazione associativa, e con riduzione per il rito abbreviato ad anni sei di reclusione ed C 2000 di multa.

Pur trattandosi di delitto tentato, si deve considerare che tale pena risulta dalla fattispecie aggravata ex art. 629, comma 2, cod. pen., nonché dall'applicazione dell'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen., il cui aumento è fissato ex lege da un terzo alla metà.

Anche per detto ricorrente, l'esclusione delle circostanze attenuanti gene- riche è stata congruamente giustificata, quindi risulta rispettata la condizione che impone a questa Corte di legittimità di non interferire nelle valutazioni riservate all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.

3. In conclusione, risultano inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende, non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.

Invece, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Albenzio devono essere respinti, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità di tutti i ricorsi. È presente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di BENEVENTO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. È presente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. È presente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], come da delega depositata in udienza, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27/9/2021 la Corte di appello di Napoli ha riformato quoad poenam la sentenza del GUP del Tribunale in sede del 4/3/2011, che, a seguito di rito abbreviato, aveva condannato, tra gli altri, gli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]Albenzio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene ivi indicate per una serie di delitti - nel presente processo interessano soltanto le vicende estorsive - commessi nell'ambito dell'associazione di tipo mafioso operante nella provincia di Caserta, finalizzata al controllo delle attività economiche ed amministrative di detta area, anche attraverso il condizionamento del voto dei cittadini e delle attività degli organismi politici locali, all'acquisizione di appalti e servizi pubblici, nonché al reinvestimento delle risorse finanziarie in attività imprenditoriali e commerciali; in Maddaloni, in epoca antecedente e prossima al 5 novembre 2004 con condotta perdurante (riferita alla data della sentenza di primo grado). 1.1. Nella sentenza di appello, vi è stata rideterminazione del trattamento sanzionatorio per gli elencati ricorrenti, nei seguenti termini: per [OSCURATO:PERSONA] - pena rideterminata in anni tre di reclusione, con prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante ex art. 416 bis, comma 4, cod. pen. e con l'attenuante ex art. 8 L. n. 203 del 1991. [OSCURATO:PERSONA] - pena ridotta a mesi sei di reclusione ed C 300 di multa, calcolata in continuazione alla pena di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 14/1/2009, irrevocabile il 28/4/2009, con pena finale pari a anni tre e mesi quattro di reclusione ed C 1.100 di multa. [OSCURATO:PERSONA] - pena ridotta ad anni otto di reclusione e C 3.400 di multa. I gravami dei residui ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]Albenzio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non sortivano esito positivo, essendo inter- venuta conferma della sentenza di primo grado.1.2. Le posizioni degli odierni ricorrenti sono state trattate partitamente nell'impugnata sentenza, come da seguente indicazione: [OSCURATO:PERSONA] alle pag. 28/30, [OSCURATO:PERSONA] alle pag. 33/34, [OSCURATO:PERSONA] alle pag. 40/45, [OSCURATO:PERSONA] alle pag. 51/58, [OSCURATO:PERSONA] alle pag. 59/66, [OSCURATO:PERSONA] alle pag. 66/71, [OSCURATO:PERSONA]Albenzio alle pag. 74/80. 2. Avverso tale sentenza hanno avanzato ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, esponendo motivi che qui si enunciano partitamente, nei limiti strettamente necessari per la motivazione della sentenza, come prevede l'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], Il ricorrente ha riportato la pena di anni tre di reclusione (così determi- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e già ridotta per il rito abbreviato), con prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante ex art. 416 bis, comma 4, cod. pen. e con l'attenuante ex art. 8 L. n. 203 del 1991, per i delitti di cui ai capi Al (contestazione associativa), G, H, I, i, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y1 e Z2 - tutte estorsioni aggravate. Il motivo unico di appello deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133, primo e secondo comma n. 3, cod. peli. Premesso l'apprezzamento per le valutazioni positive espresse nell'impu- gnata sentenza in ordine alla significatività dell'apporto collaborativo del [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente però si duole dell'eccessività della pena comminata, proprio in contraddizione con il giudizio di essenzialità della collaborazione dell'imputato. Si afferma che [OSCURATO:PERSONA] sia stato condannato alla pena di quattor- dici anni di reclusione, a seguito di una riduzione per le attenuanti generiche non effettuata nella massima estensione; inoltre, ci si duole dell'inadeguata conside- razione dei criteri dosimetrici indicati dall'art. 133 cod. pen. 2.2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha riportato la pena - ridotta nell'impugnata sentenza - di mesi sei di reclusione ed € 300 di multa (già considerata la diminuente del rito abbreviato), calcolata in continuazione alla pena di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 14/1/2009, irrevocabile il 28/4/2009, con determinazione della pena finale in anni tre e mesi quattro di reclusione ed € L100 di multa, per il delitto contestato al capo U - estorsione aggravata e continuata, in concorso con altri soggetti, ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare del negozio di materiale edile [OSCURATO:SOCIETA]., commessa in Maddaloni in epoca antecedente e prossima al mese di luglio 2006. L'unico motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di inammissibilità della richiesta di continuazione. Si evidenzia che la difesa aveva chiesto - in sede di discussione - l'applicazione della continuazione tra il reato in accertamento e quelli per i quali Lombardi era stato condannato con altre sentenze divenute irrevocabili dopo la sentenza di primo grado. Tale richiesta è stata dichiarata inammissibile per intempestività, in quanto non formulata nei motivi aggiunti. Il ricorrente ha argomentato sulla possibilità di chiedere la continuazione anche al di fuori dei motivi aggiunti, in quanto le sentenze di condanna erano divenute irrevocabili dopo il deposito della sentenza di primo grado e dopo la scadenza del termine per i motivi di appello. Pertanto, si invoca l'annullamento con rinvio onde procedere a valutare tale richiesta difensiva. 2.3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], Il ricorrente ha riportato la pena di anni tre di reclusione ed C 2.000 di multa (già ridotta per il rito abbreviato), in continuazione can altra precedente condanna irrevocabile, per i delitti di cui ai capi Al (contestazione associativa), M e N - estorsioni aggravate commesse in danno dell'impresa [OSCURATO:SOCIETA]., nonché in danno del [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in Casal di Principe e Maddaloni in epoca antecedente e prossima al 5 agosto 2006. 2.3.1. Nel primo motivo si deduce difetto assoluto di motivazione ovvero motivazione apparente con riferimento all'elemento soggettivo necessario per la partecipazione all'associazione di stampo mafioso. Si assume che la Corte territoriale abbia ritenuto sussistente l'elemento psichico in base allo pseudo-brocardo "semel mafioso semper mafioso", né le generiche dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] colmano la denunciata lacuna motivazionale. 2.3.2. Nel secondo motivo si deduce carente motivazione per l'estorsione contestata al capo N, negandosi che [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso tale delitto. Anche in tal caso non sarebbero utili le propalazioni del [OSCURATO:PERSONA]. 2.3.3. Dette doglianze sono riprese anche a fondamento dell'ultimo motivo di ricorso, che lamenta la violazione della regola di giudizio per cui la condanna deve fondarsi sull'esclusione di ogni ragionevole dubbio. 2.4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente ha riportato la pena di anni quattro di reclusione ed C 2.100 di multa (già ridotta per il rito abbreviato), calcolata in continuazione alla pena di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 14/1/2009, irrevocabile il 28/4/2009, con pena finale pari ad anni sei e mesi sei di reclusione ed C 2.500 di multa, per i delitti di cui ai capi Al (contestazione associativa), I, M, N, V e Y1 - tutte estorsioni aggravate.2.4.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per le accertate vicende estorsive, delle quali si ripercorre la base probatoria e si contestano i risultati che la Corte territoriale ne ha tratto. Per il capo I, ricapitolati i contenuti delle intercettazioni ambientali dei giorni 17 e 19 luglio 2006, si censura che essi non offrano sufficienti elementi di giudizio e soprattutto che non si siano valutati gli estremi del tentativo, essendo emerso che la presunta richiesta estorsiva non aveva avuto seguito per la ferma resistenza opposta dalla vittima [OSCURATO:PERSONA]. Per il capo M, si denuncia che l'identificazione della ditta estorta sia stata effettuata in modo incerto nella ditta [OSCURATO:SOCIETA]. (peraltro riconducibile all'esponente di spicco del clan dei casalesi, [OSCURATO:PERSONA]), oltre a rilevare che l'impugnata sentenza non ha accertato il ruolo ivi svolto dal Ferrara. Per il capo N, si rimarca il ruolo marginale tenuto dal Ferraro, risultando dall'interrogatorio del [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente era stato da lui incaricato soltanto di condurre le persone offese - cioè i rappresentati del [OSCURATO:PERSONA] - presso il bar Meeting di Maddaloni, senza evidenze che anche il Ferraro avesse partecipato all'incontro con detti imprenditori. Per il capo V, estorsione ai danni del supermercato '[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.", il ruolo del Ferraro è stato solo quello di essere presente nell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] il giorno 24 agosto 2006, manifestando approvazione per la scelta del boss di chiudere detto esercizio commerciale se non avesse pagato il pizzo. Era stato il coimputato [OSCURATO:PERSONA] a gestire le varie fasi dell'estorsione in discorso. Per il capo Yl, si riporta uno stralcio dell'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] in data 30/9/2009 per evidenziare che il collaboratore non ha mai nominato il ricorrente come coinvolto nell'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare di fatto della Medi.Gas, sicché si deduce la falsità dell'affermazione contenuta a pag. 57 dell'impugnata sentenza laddove si attribuisce al collaboratore [OSCURATO:PERSONA] di avere confermato la vicenda estorsiva ai danni dell'indicata persona offesa. Con memoria datata 14/11/2022, trasmessa digitalmente, la difesa ha illustrato ulteriori considerazioni con riguardo alle imputazioni M e Y1. 2.4.2. Nel secondo motivo di ricorso si censura il riconoscimento della aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., che si ritiene invece non provata, sia sotto il profilo oggettivo del metodo mafioso, in considerazione della vetustà delle due pregresse condanne del Ferraro, sia sotto quello soggettivo dell'agevo- lazione mafiosa, non essendovi alcuna trattazione del dolo specifico a tal fine necessario. Si esclude che possa trarsi dalla sentenza una motivazione implicita di tale circostanza, restando il punto privo di ogni giustificazione ed affidato ad una mera presunzione.2.4.3. Nell'ultimo motivo di impugnazione si deplora la negazione delle circostanze attenuanti generiche, invece ritenute concedibili con giudizio quanto meno di equivalenza alla contestata aggravante. La motivazione sul punto è stata resa esclusivamente per relationem alla sentenza di primo grado, mentre sarebbe stata necessaria una risposta alle specifiche censure che erano state devolute nell'atto di appello su tale punto della prima sentenza. 2.5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha riportato la pena di anni otto di reclusione ed C 3.400 di multa (così determinata in appello e già ridotta per il rito abbreviato), per i delitti in continuazione tra loro di cui ai capi G (ritenuto il più grave) e I - il primo capo estorsione aggravata e continuata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:SOCIETA]., commessa in Marcianise e Maddaloni dal mese di marzo 2004 al dicembre 2006; il secondo capo estorsione aggravata e continuata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima impresa edile, in Marcianise, Maddaloni e Valle di Maddaloni, in epoca antecedente e prossima al 7 agosto 2006. L'unico motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità del Napolitano per le contestate estorsioni. Si censura che la motivazione costituisca la pedissequa riproduzione della requisitoria del Pubblico ministero, a sua volta ricalcata sulla richiesta di misura cautelare che fu presentata al Gli:) nel settembre del 2008, senza aggiungere alcuna valutazione critica delle fonti indiziarie. Si denuncia poi travisamento della prova costituita dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Si ripercorrono notazioni di merito per negare il concorso del Napolitano nelle estorsioni, in quanto il ricorrente era stato detenuto ininterrottamente fino al 4 novembre 2005, mentre le estorsioni si erano dipanate dal marzo 2004 al dicembre 2006; inoltre, egli non potrebbe identificarsi nel "Capitone", agnome che si è accertato corrispondere ad altro omonimo [OSCURATO:PERSONA], mentre il ricorrente è soprannominato "Feliciotto". Peraltro, [OSCURATO:PERSONA], capo del sodalizio di Maddaloni, nemmeno sapeva chi fosse Capitone, sicché si ravvisa l'impossibilità che costui abbia offerto rassicurazioni al [OSCURATO:PERSONA] circa le modalità di riscossione. La condotta contestata al ricorrente è successiva alla fase di coercizione della persona offesa, della trattativa, dell'accordo estorsivo e della riscossione della quasi totalità della tangente, essendovi soltanto intercettazioni del luglio 2006 che interessano la posizione del Napolitano. Pertanto, si tratterebbe di un post-factum attinente ai rapporti con il gruppo dei Maddalonesi, ininfluente ed estraneo alla struttura dei contestati delitti, o comunque di un contributo di minima partecipazione. //-2/11() 2.6. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha riportato la pena di anni cinque di reclusione ed C 2.000 di multa (già ridotta per il rito abbreviato), per il delitto contestato al capo O - estorsione aggravata e continuata, in concorso con altri soggetti già condannati a tale titolo, ai danni dei titolari della [OSCURATO:SOCIETA]., catena di supermercati con sede in Salerno, commessa in Casal di Principe e Maddaloni in epoca antecedente e prossima al mese di agosto 2006. 2.6.1. Il primo motivo deduce violazione di legge sostanziale e proces- suale e vizio di motivazione. Si lamenta il travisamento dei fatti per non avere la Corte territoriale tratto le dovute conseguenze dall'accertata mancanza di intimi- dazione, ed avere invece riaffermato la natura estorsiva dell'incontro, ribaden- dosi che il ricorrente in occasione del colloquio non ebbe ad incutere timore o a coartare la volontà del soggetto passivo. 2.6.2. Nel secondo motivo si lamenta violazione di legge quanto agli elementi integrativi dell'aggravante del metodo mafioso, che è stata riaffermata in spregio alle specifiche doglianze espresse in sede di gravame. trigggi 2.6.3. Nell'ultimo motivo di impugnazione si deplora la negazione delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte territoriale, ritenendo illogica la motivazione riferita esclusivamente all'obiettiva gravità del fatto, senza considerazione per la capacità a delinquere dell'imputato. 2.7. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Albenzio, difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha riportato la pena di anni sei di reclusione ed C 2.000 di multa (già ridotta per il rito abbreviato), per i delitti in continuazione tra loro di cui ai capi Al (contestazione associativa) e Y2 - tentata estorsione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., commessa in Maddaloni, in epoca antecedente e prossima al 3 ottobre 2006. 2.7.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il delitto associativo. Si censura che la Corte territoriale abbia affermato l'appartenenza del ricorrente al gruppo di Maddaloni, senza valutare la scissione interna determi- natasi a seguito dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], considerata elemento margi- nale e non idoneo a scindere il vincolo associativo del D'Albenzio al gruppo di [OSCURATO:PERSONA]. Al contrario, detta scissione aveva causato la formazione di due gruppi autonomi, dato di rilievo che doveva essere adeguatamente valutato e condurre ad escludere la partecipazione di D'Albenzio alla consorteria contestata al capo Al, mentre l'impugnata sentenza non ha reso alcuna motivazione sul punto. 2.7.2. Nel secondo motivo si deducono gli stessi vizi di legittimità con riferimento all'affermazione di responsabilità per l'imputazione Y2, richiamando in specie l'intercettazione ambientale del 3 ottobre 2006 tra l'estorto Esposito e il coimputato [OSCURATO:PERSONA], per rilevare che detta captazione non presenta i caratteri di univocità e chiarezza tali da costituire prova del delitto. Peraltro, l'intercettazione non trova adeguato riscontro nelle propalazioni del [OSCURATO:PERSONA], divenuto collaboratore di giustizia, la cui attendibilità è stata proclamata con formule di stile e senza vagliare gli elementi acquisiti in atti che conducono a conclusioni opposte, con riguardo all'eventualità che [OSCURATO:PERSONA] abbia strumenta- lizzato la sua collaborazione in danno del D'Albenzio, o comunque abbia dispensato informazioni acquisite progressivamente nel corso del processo. Si rimarca che nelle indagini la persona offesa non è stata interpellata in ordine al contenuto di detta captazione, sicché esso resta vaga e ambiguo. 2.7.3. Nel terzo motivo si censura il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso, che è stata basata sulla mera individuazione di "indubbie modalità mafiose" dell'azione estorsiva. Invece, si deve considerare che la tentata estorsione è emersa unicamente dalle intercettazioni, dimostrando che l'imputato ha agito per proprio conto, senza vantare appartenenze camorristiche, ed anzi contrapponendosi all'associazione egemone nell'area di Maddaloni, capeggiata da [OSCURATO:PERSONA]. 2.7.4. Nell'ultimo motivo di ricorso si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e si deplora che la pena non sia stata contenuta nel minimo edittale, anche con riguardo alla eccessività dell'aumento a titolo di continuazione. Nella determinazione del trattamento sanzionatorio la Corte ha fatto uso di formule di stile, peraltro erroneamente indicando che la pena veniva calcolata in continuazione coni altra sentenza definitiva, senza considerare la breve partecipazione associativa del D'Albenzio e la commissione di un unico reato fine. Peraltro, l'estorsione è contestata in forma di tentativo, ma non si è specificato né la misura degli aumenti per le contestate aggravanti né quella della diminuzione per il tentativo, sicché la pena base di otto anni risulta eccessiva e sproporzionata considerando che nell'ipotesi del delitto consumato essa andrebbe individuata in dodici anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Albenzio sono infondati e devono essere respinti, come si illustrerà nel prosieguo. I ricorsi degli altri imputati sono invece inammissibili, per le ragioni di seguito specificate. 1.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è generico ed erroneo. Invero, detto collaboratore non è stato condannato a quattordici anni di reclusione, bensì alla più benevola pena di anni tre di reclusione, concesse le ,) tit attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate in tutte le estorsioni ex art. 629, comma 2, cod. pen., e l'attenuante speciale della collaborazione, considerando che [OSCURATO:PERSONA] era il capo dell'associazione di Maddaloni e nel presente processo risponde di venti estorsioni pluriaggravate, per le quali ha riconosciuto la propria responsabilità. Il calcolo della pena, come rettificato dai giudici di appello, è il seguente: pena base per il più grave delitto associativo Al: un anno e sei mesi, già ridotta per l'attenuante della collaborazione e le attenuanti generiche - e si tratta di una pena inferiore al minimo edittale, mantenuta indenne per il divieto di reformatio in peius -; aumento per continuazione pari ad anni tre (un mese e ventiquattro giorni per ciascun ulteriore reato), quindi anni quattro e mesi sei, ridotti ad anni tre per il rito abbreviato. Tale determinazione è stata ritenuta congrua e adeguata al fatto (unica motivazione rinvenibile nell'impugnata sentenza: del resto non vi sono doglianze riguardanti questo profilo). Lo stesso ricorrente ha ammesso che la sentenza ha ben inquadrato il contributo collaborativo del [OSCURATO:PERSONA], e le doglianze quantitative sono destituite di fondamento: invero, la determinazione della pena base al di sotto del minimo legale, ed i contenuti aumenti per ognuna delle imputazioni di estorsione, non richiedono motivazioni analitiche per giustificare una scelta obbligata in favore dell'imputato. 1.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - imperniato esclusivamente sul mancato riconoscimento della continuazione è confuso e generico: la continua- zione era stata già riconosciuta in primo grado con altra sentenza di condanna, né si specifica quali siano le altre sentenze da porre in continuazione. In termini generali, è stato affermato che la continuazione può chiedersi anche al di fuori dei motivi aggiunti, in sede di discussione del processo di appello: «Il riconoscimento del vincolo della continuazione fra reati da giudicare e reati già giudicati con sentenza definitiva, può essere richiesto per la prima volta anche nel corso della discussione orale del giudizio di appello, soltanto se la sentenza relativa ai fatti già giudicati sia divenuta definitiva dopo la presenta- zione dei motivi di appello» (Sez. 2, n. 37379 del 18/11/2020, Arcadu, Rv. 280424; conf. Sez. 1, n. 9997 del 1986, Rv. 176698). Tuttavia, la sentenza impugnata ha correttamente escluso che detta richiesta di continuazione, avanzata nella discussione del processo di appello, potesse considerarsi tempestiva, avendo riguardato "le sentenze definitive richia- mate nel provvedimento di cumulo del 7/12/2018", dunque in epoca precedente all'instaurazione del giudizio di secondo grado. In ogni caso, si evidenzia che l'inammissibilità dell'istanza per intempesti- vità, pronunciata dai giudici di appello, non preclude la possibilità di avanzare la medesima in sede di incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 6348 del 14/10/2022, dep. 2023, Cantone, Rv. 284409). 1.3. Risulta inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il primo motivo si duole dell'assente analisi dell'elemento psichico della partecipazione mafiosa e dell'insufficienza al riguardo sia della precedente condanna per estorsione aggravata ex art. 7 L. n. 203 del 1991, che delle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Il punto è stato trattato nell'impugnata sentenza con rinvio per relationem alla sentenza di primo grado e alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che aveva indicato Ricca come affiliato al clan con il ruolo di curare la fase della riscossione dei proventi estorsivi. Come riscontri si citano (pag. 41) la comprovata partecipa- zione del ricorrente alle estorsioni MeNe la condanna definitiva (quella della sentenza in continuazione) per l'estorsione ai danni della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] alla contestata estorsione sub N (per il capo M non vi è doglianza) il compendio probatorio illustrato nella sentenza consta dell'affermazione che [OSCURATO:PERSONA] aveva organi zato un incontro a Casal di Principe per risolvere la situa- , 6)--1 zione estorsiva roriMílinD "lavori stradali di Casale", riunione alla quale si erano , recati [OSCURATO:PERSONA] e suo cognato [OSCURATO:PERSONA] (pag. 44). Inoltre, si riportano le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che Ricca partecipava alle riunioni dei sodali dedicate a definire le strategie per l'esecuzione delle estorsioni ai vari imprenditori; era a conoscenza delle dina- miche criminali tra il clan di Maddaloni e le altre organizzazioni del territorio casertano, in specie il clan dei casalesi; prendeva in consegna i ratei delle estorsioni dal Corvino e conduceva le vittime al cospetto del capo-clan [OSCURATO:PERSONA], all'epoca ristretto agli arresti domiciliari. Tali propalazioni sono state ritenute riscontrate dalle conversazioni intervenute presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], in cui comparivano tra gli interlocutori anche [OSCURATO:PERSONA] e suo cognato [OSCURATO:PERSONA]. Deve dunque affermarsi che gli elementi valorizzati dai giudici del merito sono ampiamente sufficienti sia per sostanziare l'imputazione sub N, che per rinforzare la contestazione associativa, certamente non basata su valutazioni congetturali, ma su dati concreti che hanno evidenziato sotto il profilo soggettivo la piena adesione del Ricca al programma associativo. 1.4. Inammissibile è il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], diretto a confutare con notazioni di puro merito l'affermazione di responsabilità per i delitti accertati a suo carico. La Corte territoriale passa in rassegna le prove delle estorsioni sub G e I, e rende una valutazione critica di tali prove, dichiarando di condividere, alla stregua degli elementi che ha diffusamente illustrato, il giudizio di responsabilità nei confronti del Napolitano reso dal primo giudice.È stato trattato il punto dell'art. 114 cod. pen., escludendo una partecipa- zione di minima entità alle vicende estorsive, sottolineando il contributo determinante del Napolitano, che aveva stipulato un accordo con i maddalonesi sulle modalità di riscossione dei proventi delle estorsioni, sicché risulta anche confermata la qualificazione giuridica dei delitti e la piena partecipazione del ricorrente, una volta scarcerato. [OSCURATO:SOCIETA] ai rilievi della difesa sul fatto che il soprannome del Napolitano non fosse "Capitone", trattasi di affermazioni unilaterali e non documentate, non essendo stata allegata la sentenza della Corte di appello di Perugia che ciò avrebbe sancito; né si può accedere all'irnpostazione difensiva per cui la condotta dell'imputato si sostanzierebbe in un mero post-factum attinente ai rapporti con il gruppo dei Maddalonesi, ininfluente ed estraneo alla struttura dei contestati delitti, in quanto successiva alle fasi rilevanti delle estorsioni. All'opposto, il ruolo del Napolitano è stato correttamente ritenuto di rilievo, alla stregua delle evidenze disponibili in ordine all'accordo da lui stipulato con i maddalonesi per regolare le modalità di riscossione dei proventi estorsivi, che è uno dei momenti fondamentali per la consumazione di tal genere di delitti, sicché anche detta censura è priva di fondamento giuridico. 1.5. Infine, va dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. I primi due motivi sono generici, a prescindere dal riferimento al "travisa- mento dei fatti": la Corte ha ampiamente dato conto delle risultanze probatorie che collegano "Carminuccio" al ruolo di collettore delle tangenti estorte alla società [OSCURATO:SOCIETA] nelle casse del clan del [OSCURATO:PERSONA]: lo ha detto costui, individuandolo in fotografia con il nome di [OSCURATO:PERSONA], e lo ha detto anche il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], dichiarando' che l'estorsione al [OSCURATO:SOCIETA] era gestita dal clan dei casalesi, ed un casalese — che individuava fotograficamente in [OSCURATO:PERSONA] — portava a Maddaloni la quota di soldi spettante al gruppo del [OSCURATO:PERSONA]. Ci sono poi riscontri tratti dalla conversazione intercettata in ambientale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il giorno 4 settembre 2006. La Corte ha anche considerato e confutato le obiezioni ,difensive sul punto della qualificazione giuridica della vicenda, sottolineando che vi erano stati atti di minaccia verso il titolare del supermercato (tant'è vero che la vittima aveva negato di avere mai pagato estorsioni al Passarelli), e che il contesto ambientale rendeva efficaci anche pressioni larvate o indirette provenienti dagli associati, ritenendo esistente l'aggravante della mafiosità per le modalità indubbiamente mafiose e per l'intento di favorire il clan di riferimento attraverso l'introito alle casse del sodalizio dei proventi dell'estorsione. Del resto, è consolidata l'esegesi di legittimità che valorizza, al fine di apprezzare l'idoneità coercitiva della condotta estorsiva, il particolare contesto ambientale, l'integrazione di comportamenti anche velatamente minacciosi provenienti da soggetti contigui a consorterie criminali, le condizioni soggettive della vittima, essendo solo necessario che si tratti di condotta idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo (Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, Bonasorta e altri, Rv. 261632; Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012, dep. 2013, Adamo e altri, Rv. 254297; Sez. 2, n. 19724 del 20/05/2010, Pm in proc. Pistolesi, Rv. 247117). Manifestamente infondato e generico risulta anche il motivo sul tratta- mento sanzionatorio e sulla negazione delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. L'analisi della Corte territoriale si è espressa tanto in ordine alla gravità del reato quanto alla personalità dell'imputato, intraneo a sodalizi criminali intesi alla consumazione di delitti di notevole allarme sociale e già destinatario di plurime condanne per reati associativi, in materia di armi e per estorsioni. Si ritiene dunque che la discrezionalità vincolata del giudice in tema di dosimetria della sanzione e di apprezzamento della sussistenza di attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. sia stata correttamente esercitata, così rendendo inoppugnabile la determinazione sul punto in contestazione. 2. Di seguito si espongono le ragioni che inducono al rigetto dei ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Albenzio. 2.1. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] posizione di questo ricorrente è stata trattata nell'irnpugnata sentenza con riferimento a ciascuna delle cinque estorsioni, in termini congrui e sufficienti, considerando che si verte in un caso di doppia conforme, il che comporta la k)-1 3_1 necessità efrintegraTcm tra le motivazioni di entrambi i gradi di merito. Ciò è utile per chiarire che l'estorsione sub I ai danni di [OSCURATO:PERSONA] è una fattispecie consumata e non solo tentata, come è dato comprendere dalla motivazione della sentenza di primo grado (vds. pag. 327 e seguenti), che riporta passi esplicativi dell'interrogatorio del [OSCURATO:PERSONA] del 25/9/2009, in particolare laddove questi afferma che "del gruppo di Maddaloni hanno percepito, consapevoli della provenienza, il frutto dell'estorsione in danno di Mast'Aniello: io, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - il quale ha partecipato a degli incontri con l'imprenditore presso la mia abitazione o per averlo prelevato per portarlo a casa - e [OSCURATO:PERSONA]". Quest'ultimo, ha specific tq il GUP, aveva il compito di convocare Vigliotta L presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], ci è stato accertato dalla Polizia giudiziaria, in osservazione sotto detta abitazione. In ordine al capo M, non residua margine di dubbio sul fatto che detta estorsione sia stata condotta ai danni della ditta [OSCURATO:SOCIETA]., e il ruic,o svolto dal Ferraro nella vicenda è stato compiutamente descritto alla pagina 412 della prima sentenza, sulla base delle informazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], oltre a rinviare alle illuminanti intercettazioni riportate alle pagine 406/411. Per i capi N e V è ingiustificata e rivalutativa la minimizzazione del contri- buto reso dal Ferraro in entrambe le, estorsioni, che risulta ben lumeggiato nella a3z, sentenza di primo grado Ìrir137 ruolo di colui che contatta le imprese da taglieggiare e affianca il dominus nella perpetrazione delle estorsioni. Per il capo Y1, il mero richiamo di uno stralcio di interrogatorio del [OSCURATO:PERSONA], avulso dal contesto e senza allegazione dell'intera prova, determina la genericità della doglianza. Anche per tale imputazione è necessario fare capo alla sentenza di primo grado, onde integrare le osservazioni di quella impugnata. Per tale ricorrente, l'aggravante della mafiosità è stata ritenuta sussi- stente con riguardo alle modalità delle estorsioni, locuzione da riferirsi al già richiamato concetto di minaccia ambientale, nonché all'intento di favorire il clan di riferimento attraverso l'introito alle casse del sodalizio dei proventi estorsivi. Tale apprezzamento può ritenersi sufficiente, in quanto si tratta di estorsioni all'evidenza costituenti espressione del programma criminoso dell'associazione del [OSCURATO:PERSONA], attuate in concorrenza con altri gruppi criminali del territorio, sicché risulta chiara la loro rispondenza a metodi e a finalità di agevolazione dell'associazione di cui al capo Al, come emerge da entrambe le sentenze di merito e dalle valutazioni ivi espresse in ordine alla posizione del Ferraro nella struttura associativa, quale addetto ai rapporti con i soggetti taglieggiati e alla riscossione dei proventi delle estorsioni. Infine, quanto alle doglianze dirette alla negazione delle attenuanti generiche, la sentenza ha giustificato tale decisione per essere l'imputato già gravato da due condanne per estorsione aggravata ex art. 7 L. n. 203 del 1991 e da due condanne per violazioni in materia di armi: elementi di valutazione ampiamente sufficienti a dare conto di una negativa personalità, a fronte della mancanza di elementi favorevoli al Ferraro. 2.2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Albenzio (detto "il Vecchie") Va respinta la censura di non avere adeguatamente considerato il tema della scissione interna nel gruppo di Maddaloni, in quanto la sentenza impugnata se ne è occupata diffusamente, dando conto degli sviluppi diacronici ed argo- mentando sul fatto che la presenza all'interno di uno stesso sodalizio di due fazioni in contrasto tra loro non esclude la configurabilità del vincolo associativo: tale affermazione è stata sostanziata dall'illustrazione degli elementi di fatto che avevano determinato la frizione tra il gruppo "indipendentista" di [OSCURATO:PERSONA] e il gruppo di intranei al clan di Maddaloni facente capo a [OSCURATO:PERSONA]Albenzio e ad [OSCURATO:PERSONA], dopo l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] - avvenuto il 24/5/2006 - che aveva segnato l'inizio della crisi tra i due gruppi. Pur considerando tali evenienze, le sentenze di merito hanno fotografato un periodo in cui la frattura era ad uno stadio iniziale e, come peraltro descritto nel capo di imputazione Al, nonostante la contrapposizione in divenire, il clan del [OSCURATO:PERSONA] e il clan Belforte di Marcianise, cui si riferiva D'Albenzio, erano alleati nella consumazione di delitti di natura estorsiva. Infatti, la contestazione associativa è stata cronologicamente ancorata ad "epoca antecedente e prossima al 5 novembre 2004", e all'atto della scarcerazione del ricorrente, nell'agosto 2006, costui si era recato subito dal [OSCURATO:PERSONA], il quale lo aveva aggiornato in merito alle attività estorsive del gruppo e gli aveva anche consegnato del denaro, a riprova del vincolo associativo che almeno fino a quel momento aveva legato i due imputati. In tale prospettiva, le sentenze di merito hanno ritenuto che l'imputazione Y2 contestata al D'Albenzio - tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con violenza e minaccia consistita nell'avvalersi della efficacia intirnidatrice derivante dalla sua nota appartenenza al clan Belforte - risulti provata dalle propalazioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che il taglieggiato [OSCURATO:PERSONA] era andato a casa sua ad avvisarlo che D'Albenzio lo stava cercando, verosimilmente per estorcergli denaro; la circostanza gli sarebbe stata confermata dallo stesso D'Albenzio, che gli aveva riferito di avere ricevuto del denaro clall'Esposito, senza quantificarne l'ammontare. Tali dichiarazioni sono riscontrate dalle captazioni registrate tra luglio e ottobre 2006 nell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, vi è una intercettazione ambientale del 3/10/2006 - riportata per esteso nella prima sentenza alle pag. 655-658 - tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che è eloquente sul ruolo intrusivo del "Vecchio", con il quale Esposito rivendica di essersi sempre comportato bene, ciò implicando che l'azione estorsiva del D'Albenzio risaliva ad epoca precedente alla captazione. Invero, le intercettazioni in atti danno conto di un contesto conflit- tuale tra [OSCURATO:PERSONA] e D'Albenzio, ma al contempo confermano il racconto del [OSCURATO:PERSONA]. In ordine alle censure rivolte all'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen., si osserva che, per quanto affermato in ordine alla possibilità di ritenere vincolati in associazione anche soggetti progressivamente in conflitto, nella specie è giustificato il riconoscimento di detta aggravante. Invero, anche se il primo giudice ha affermato (pag. 638) che D'Albenzio aveva avanzato le richieste estorsive in danno dell'Esposito "a titolo autonomo e non concertato", tale condotta ha comunque amplificato l'azione criminale del clan del [OSCURATO:PERSONA], al quale si era pur sempre rivolto Esposito per ottenere consiglio, riconoscendone la posizione di "primo creditore" e così confermandone il ruolo di collettore di estorsioni del territorio.Infine, anche nei riguardi del D'Albenzio, vanno respinte le censure rela- tive alla eccessiva dosimetria della pena. Il calcolo effettuato dal primo giudice ha fissato la pena base per il più grave reato sub Y2 in otto anni di reclusione ed C 2.500 di multa, con aumento di un anno ed C 500 per l'imputazione associativa, e con riduzione per il rito abbreviato ad anni sei di reclusione ed C 2000 di multa. Pur trattandosi di delitto tentato, si deve considerare che tale pena risulta dalla fattispecie aggravata ex art. 629, comma 2, cod. pen., nonché dall'applicazione dell'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen., il cui aumento è fissato ex lege da un terzo alla metà. Anche per detto ricorrente, l'esclusione delle circostanze attenuanti gene- riche è stata congruamente giustificata, quindi risulta rispettata la condizione che impone a questa Corte di legittimità di non interferire nelle valutazioni riservate all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito. 3. In conclusione, risultano inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende, non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. Invece, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Albenzio devono essere respinti, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai se
Sentenza Cassazione n. 34553/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris