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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 settembre 2025

Cassazione n. 08300/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 8300/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 03/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 651/2026* * CC 18/02/2026* * * 36434/2025* * [OSCURATO:PERSONA] Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 25/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] per le * * del [OSCURATO:PERSONA]* gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * Monacolette le conclusioni del * * * * * * per l inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le * * del Tribunale di Salerno in funzione digiudice dell esecuzione con ordinanza emessa in data 25 settembre 2025 ha rigettatol istanza di applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 81 cod. pen. avanzatanell interesse di * * tra i fatti oggetto dei seguenti provvedimenti sentenza n. 129/2020 del [OSCURATO:PERSONA] per le * * del Tribunale diSalerno del 10 aprile 2018 in relazione alla condanna per il reato di cui all art. 73 * 309del 1990 per la detenzione a fine di spaccio commessa a * il 4 dicembre 2019 sentenza n. 596/2023 del [OSCURATO:PERSONA] per le * * del Tribunale diSalerno confermata dalla Corte di appello di Salerno in relazione ai reati di cui all art. 74* 309 del 1990 per avere partecipato a un associazione finalizzata allo spaccio disostanze stupefacenti operante a Salerno da dicembre 2020 a maggio 2022 e 73 *309 del 1990 per una serie di condotte di spaccio reati fine dell associazione commessi fra il2012 e il 2022.2.

Avverso l ordinanza ha proposto ricorso l interessato che a mezzo del difensoreha dedotto il vizio di motivazione evidenziando che il percorso giustificativo contenuto nelprovvedimento impugnato fondato sulla sola distanza temporale sarebbe apparente inquanto nello stesso non è esposto alcun argomento idoneo a superare la consistenza degliindicatori di segno positivo pure indicati e riconosciuti dal giudice dell esecuzione esoprattutto ha ribadito che la distanza temporale è comunque contenute e che non è stato inalcun modo considerato lo stato di tossicodipendenza del ricorrente.4.

In data 10 dicembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte conle quali il * * * * * * chiede che il ricorso sia dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2. * unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione quanto allaritenuta inesistenza del vincolo della continuazione tra le condotte poste in essere cherisultano omogenee e quanto alla mancata assoluta di considerazione circa lo stato ditossicodipendenza del condannato.Le doglianze sono manifestamente infondate.2.1.

Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato aisensi dell art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di merito è tenuto attraverso unconcreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazionicommesse e giudicate – a individuare l esistenza di elementi dai quali desumere lasostanziale unicità del disegno criminoso tra le condotte poste in essere.In una corretta prospettiva sistematica infatti il trattamento più mite rispetto al cumulomateriale è giustificato dall esistenza di una rappresentazione unitaria sin dal momentoideativo delle diverse condotte violatrici almeno nelle loro linee essenziali da parte delsoggetto agente così da potersi escludere una successione di autonome risoluzionicriminose.* perché la ricaduta nel reato e l abitualità a delinquere non integrano di per sé ilcaratteristico elemento intellettivo unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessiche caratterizza il reato continuato né evidentemente consentono l applicazione di untrattamento sanzionatorio più mite * 2 n. 10033 del 07/12/2022 dep. 2023. * *284420 – 01 * 1 n. 39222 del 26/02/2014 B. * 260896 – 01 * 2 n. 40123 del22/10/2010 * * 248862 – 01 .La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato quali possibili “indicirivelatori” della effettiva preordinazione unitaria a la ridotta distanza cronologica tra i diversifatti b le concrete modalità della condotta c l omogeneità del bene tutelato dalle previsioniincriminatrici d l apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo dellesingole violazioni aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di dettielementi purché significativi cfr. * U n. 28659 del 18/05/2017 * * 270074 –01 * 5 n. 1766 del 06/07/2015 dep. 2016 * * 266413 – 01 * 1 n. 8513 del09/01/2013 * * 254809 – 01 * 1 n. 11564 del 13/11/2012 dep. 2013* * 255156 – 01 * 1 n. 44862 del 05/11/2008 * * 242098 – 01 .L unicità del disegno criminoso in altre parole non può identificarsi con una scelta divita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con unagenerale tendenza a commettere dei reati cfr. ancora * U n. 28659 del 18/05/2017* * 270074 – 01 e giurisprudenza in precedenza indicata .La nozione di continuazione d altro canto non può neanche ridursi all ipotesi che tutti isingoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti in relazione al loro gradualesvolgimento nelle occasioni nei tempi nelle modalità delle condotte in quanto taledefinizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo che parla soltantodi disegno porrebbe l istituto fuori dalla realtà concreta data la variabilità delle situazioni difatto e la loro prevedibilità quindi e normalmente solo in via approssimativa.* che occorre invece è che si abbia una visibile programmazione e deliberazioneiniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine concreto e specifico che puòessere ab origine anche di massima purché i reati da compiere risultino previsti almeno inlinea generale seppure con una riserva di adattamento alle eventualità del caso comemezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato in tal senso di nuovo* U n. 28659 del 18/05/2017 * * 270074 – 01 * 3 Sentenza n. 3111 del20/11/2013 dep. 2014 * 259094 – 01 * 1 n. 12905 del 17/03/2010 P. * 246838La difficoltà di applicazione pratica dell istituto deriva dalla natura indiziaria di taletipologia di accertamento che impone di risalire dai fatti commessi evidenza obiettiva a unaspetto di tipo eminentemente psichico che si pone come antecedente ideologicorappresentato dalla unitaria programmazione nell ambito di una finalità ben individuata ecircoscritta.In questa prospettiva ad esempio le decisioni che riconoscono una particolare valenzaall indicatore logico della non eccessiva distanza temporale tra le violazioni realizzanopertanto una opportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi ad una massima diesperienza che può essere ritenuta ragionevole cfr. * 5 n. 1766 del 06/07/2015 dep.2016 * * 266413 – 01 * 2 n. 7555 del 22/01/2014 Di * * 258543 01* perché l elemento teleologico richiesto dal legislatore non può coincidere con unfinalismo del tutto generico come in ipotesi l obiettivo dell agente di realizzare profitti illeciticonsistente i propri bisogni di vita posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessadell istituto quale norma di favore tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confrontidell agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio e quellosuccessivo salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di unasuccessione di azioni sorrette da ideazione autonome o comunque orientate a realizzare piùche una finalità circoscritta come richiesto dalla norma una tendenza soggettivaindeterminata ed ampia.2.2.

In una valutazione complessiva al fine di verificare l esistenza del medesimodisegno criminoso può assumere rilievo lo stato di tossicodipendenza del condannatoall epoca di commissione dei reati.Tale situazione d altro canto che il giudice è tenuto a considerare rendendoun adeguata motivazione sul punto solo qualora la difesa abbia adempiuto all onere diallegazione non determina l automatico riconoscimento della continuazione cfr. * 1 n.30909 del 22/2/2022 * n.m. * 1 n. 4094 del 03/12/2019 dep. 2020 * *278187 – 01 * 2 n. 22493 del 21/03/2019 * * 275420 – 01 * 1 n. 50716del 07/10/2014 * * 261490 – 01 quanto all onere di allegazione cfr. * 1 n. 881del 29/09/2015 dep. 2016 * * 265716 – 01 .La scelta legislativa di inserire il riferimento alla condizione di tossicodipendenza nelcorpo dell art. 671 cod. proc. pen. infatti non esprime la volontà di una modifica dellecaratteristiche dell istituto restando il presupposto della continuazione quello descritto nelcorpo dell art. 81 cod.pen. ma opera esclusivamente sul terreno probatorio come fattore dipossibile riconoscimento dell ideazione comune.* questa per la quale laddove gli altri indicatori come quello del lassotemporale esprimano una manifesta valenza contraria è corretto ritenere che il dato dellatossicodipendenza non possa di per sé consentire l applicazione della norma di favore2.3.

Nel caso di specie il giudice dell esecuzione ha dato conto di avere adeguatamentevalutato tutti gli elementi e la motivazione sul punto risulta conforme ai principi indicati.Il Tribunale infatti valorizzando il lungo lasso di tempo intercorso tra le condotte hacoerentemente evidenziato gli elementi per cui ha escluso la sussistenza di una originaria ecomune programmazione ciò anche considerato che la prima condotta di detenzione eraavvenuta con modalità differenti e in un contesto estraneo a quello associativo nel qualediversamente rientravano le successive coeve e funzionali condotte.2.4.

A fronte del tenore generico e astratto dell istanza originariamente propostatotalmente priva di qualsivoglia allegazione in ordine allo stato di tossicodipendenza chenon risulta neanche citato il giudice non era tenuto a esprimersi sul punto così che lacarenza pure totale di motivazione risulta del tutto ininfluente in quanto «perché sussistal obbligo della motivazione è necessario che la richiesta non sia generica ma in qualchemodo giustificata con riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all accoglimento dellarichiesta stessa» * 3 n. 10085 del 21/11/2019 dep. 2020 G. * 279063 – 02 già in* 5 n. 1099 del 26/11/1997 dep. 1998 * * 209683 0.1 .3.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali nonché ai sensi dell art. 616 c.p.p. valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso Corte * 13 giugno2000 n. 186 al versamento della somma che ritiene equa di euro tremila a favore dellacassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 8300/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 03/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 651/2026* * CC 18/02/2026* * * 36434/2025* * [OSCURATO:PERSONA] Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 25/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] per le * * del [OSCURATO:PERSONA]* gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * Monacolette le conclusioni del * * * * * * per l inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le * * del Tribunale di Salerno in funzione digiudice dell esecuzione con ordinanza emessa in data 25 settembre 2025 ha rigettatol istanza di applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 81 cod. pen. avanzatanell interesse di * * tra i fatti oggetto dei seguenti provvedimenti sentenza n. 129/2020 del [OSCURATO:PERSONA] per le * * del Tribunale diSalerno del 10 aprile 2018 in relazione alla condanna per il reato di cui all art. 73 * 309del 1990 per la detenzione a fine di spaccio commessa a * il 4 dicembre 2019 sentenza n. 596/2023 del [OSCURATO:PERSONA] per le * * del Tribunale diSalerno confermata dalla Corte di appello di Salerno in relazione ai reati di cui all art. 74* 309 del 1990 per avere partecipato a un associazione finalizzata allo spaccio disostanze stupefacenti operante a Salerno da dicembre 2020 a maggio 2022 e 73 *309 del 1990 per una serie di condotte di spaccio reati fine dell associazione commessi fra il2012 e il 2022.2.

Avverso l ordinanza ha proposto ricorso l interessato che a mezzo del difensoreha dedotto il vizio di motivazione evidenziando che il percorso giustificativo contenuto nelprovvedimento impugnato fondato sulla sola distanza temporale sarebbe apparente inquanto nello stesso non è esposto alcun argomento idoneo a superare la consistenza degliindicatori di segno positivo pure indicati e riconosciuti dal giudice dell esecuzione esoprattutto ha ribadito che la distanza temporale è comunque contenute e che non è stato inalcun modo considerato lo stato di tossicodipendenza del ricorrente.4.

In data 10 dicembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte conle quali il * * * * * * chiede che il ricorso sia dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2. * unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione quanto allaritenuta inesistenza del vincolo della continuazione tra le condotte poste in essere cherisultano omogenee e quanto alla mancata assoluta di considerazione circa lo stato ditossicodipendenza del condannato.Le doglianze sono manifestamente infondate.2.1.

Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato aisensi dell art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di merito è tenuto attraverso unconcreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazionicommesse e giudicate – a individuare l esistenza di elementi dai quali desumere lasostanziale unicità del disegno criminoso tra le condotte poste in essere.In una corretta prospettiva sistematica infatti il trattamento più mite rispetto al cumulomateriale è giustificato dall esistenza di una rappresentazione unitaria sin dal momentoideativo delle diverse condotte violatrici almeno nelle loro linee essenziali da parte delsoggetto agente così da potersi escludere una successione di autonome risoluzionicriminose.* perché la ricaduta nel reato e l abitualità a delinquere non integrano di per sé ilcaratteristico elemento intellettivo unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessiche caratterizza il reato continuato né evidentemente consentono l applicazione di untrattamento sanzionatorio più mite * 2 n. 10033 del 07/12/2022 dep. 2023. * *284420 – 01 * 1 n. 39222 del 26/02/2014 B. * 260896 – 01 * 2 n. 40123 del22/10/2010 * * 248862 – 01 .La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato quali possibili “indicirivelatori” della effettiva preordinazione unitaria a la ridotta distanza cronologica tra i diversifatti b le concrete modalità della condotta c l omogeneità del bene tutelato dalle previsioniincriminatrici d l apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo dellesingole violazioni aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di dettielementi purché significativi cfr. * U n. 28659 del 18/05/2017 * * 270074 –01 * 5 n. 1766 del 06/07/2015 dep. 2016 * * 266413 – 01 * 1 n. 8513 del09/01/2013 * * 254809 – 01 * 1 n. 11564 del 13/11/2012 dep. 2013* * 255156 – 01 * 1 n. 44862 del 05/11/2008 * * 242098 – 01 .L unicità del disegno criminoso in altre parole non può identificarsi con una scelta divita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con unagenerale tendenza a commettere dei reati cfr. ancora * U n. 28659 del 18/05/2017* * 270074 – 01 e giurisprudenza in precedenza indicata .La nozione di continuazione d altro canto non può neanche ridursi all ipotesi che tutti isingoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti in relazione al loro gradualesvolgimento nelle occasioni nei tempi nelle modalità delle condotte in quanto taledefinizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo che parla soltantodi disegno porrebbe l istituto fuori dalla realtà concreta data la variabilità delle situazioni difatto e la loro prevedibilità quindi e normalmente solo in via approssimativa.* che occorre invece è che si abbia una visibile programmazione e deliberazioneiniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine concreto e specifico che puòessere ab origine anche di massima purché i reati da compiere risultino previsti almeno inlinea generale seppure con una riserva di adattamento alle eventualità del caso comemezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato in tal senso di nuovo* U n. 28659 del 18/05/2017 * * 270074 – 01 * 3 Sentenza n. 3111 del20/11/2013 dep. 2014 * 259094 – 01 * 1 n. 12905 del 17/03/2010 P. * 246838La difficoltà di applicazione pratica dell istituto deriva dalla natura indiziaria di taletipologia di accertamento che impone di risalire dai fatti commessi evidenza obiettiva a unaspetto di tipo eminentemente psichico che si pone come antecedente ideologicorappresentato dalla unitaria programmazione nell ambito di una finalità ben individuata ecircoscritta.In questa prospettiva ad esempio le decisioni che riconoscono una particolare valenzaall indicatore logico della non eccessiva distanza temporale tra le violazioni realizzanopertanto una opportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi ad una massima diesperienza che può essere ritenuta ragionevole cfr. * 5 n. 1766 del 06/07/2015 dep.2016 * * 266413 – 01 * 2 n. 7555 del 22/01/2014 Di * * 258543 01* perché l elemento teleologico richiesto dal legislatore non può coincidere con unfinalismo del tutto generico come in ipotesi l obiettivo dell agente di realizzare profitti illeciticonsistente i propri bisogni di vita posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessadell istituto quale norma di favore tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confrontidell agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio e quellosuccessivo salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di unasuccessione di azioni sorrette da ideazione autonome o comunque orientate a realizzare piùche una finalità circoscritta come richiesto dalla norma una tendenza soggettivaindeterminata ed ampia.2.2.

In una valutazione complessiva al fine di verificare l esistenza del medesimodisegno criminoso può assumere rilievo lo stato di tossicodipendenza del condannatoall epoca di commissione dei reati.Tale situazione d altro canto che il giudice è tenuto a considerare rendendoun adeguata motivazione sul punto solo qualora la difesa abbia adempiuto all onere diallegazione non determina l automatico riconoscimento della continuazione cfr. * 1 n.30909 del 22/2/2022 * n.m. * 1 n. 4094 del 03/12/2019 dep. 2020 * *278187 – 01 * 2 n. 22493 del 21/03/2019 * * 275420 – 01 * 1 n. 50716del 07/10/2014 * * 261490 – 01 quanto all onere di allegazione cfr. * 1 n. 881del 29/09/2015 dep. 2016 * * 265716 – 01 .La scelta legislativa di inserire il riferimento alla condizione di tossicodipendenza nelcorpo dell art. 671 cod. proc. pen. infatti non esprime la volontà di una modifica dellecaratteristiche dell istituto restando il presupposto della continuazione quello descritto nelcorpo dell art. 81 cod.pen. ma opera esclusivamente sul terreno probatorio come fattore dipossibile riconoscimento dell ideazione comune.* questa per la quale laddove gli altri indicatori come quello del lassotemporale esprimano una manifesta valenza contraria è corretto ritenere che il dato dellatossicodipendenza non possa di per sé consentire l applicazione della norma di favore2.3.

Nel caso di specie il giudice dell esecuzione ha dato conto di avere adeguatamentevalutato tutti gli elementi e la motivazione sul punto risulta conforme ai principi indicati.Il Tribunale infatti valorizzando il lungo lasso di tempo intercorso tra le condotte hacoerentemente evidenziato gli elementi per cui ha escluso la sussistenza di una originaria ecomune programmazione ciò anche considerato che la prima condotta di detenzione eraavvenuta con modalità differenti e in un contesto estraneo a quello associativo nel qualediversamente rientravano le successive coeve e funzionali condotte.2.4.

A fronte del tenore generico e astratto dell istanza originariamente propostatotalmente priva di qualsivoglia allegazione in ordine allo stato di tossicodipendenza chenon risulta neanche citato il giudice non era tenuto a esprimersi sul punto così che lacarenza pure totale di motivazione risulta del tutto ininfluente in quanto «perché sussistal obbligo della motivazione è necessario che la richiesta non sia generica ma in qualchemodo giustificata con riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all accoglimento dellarichiesta stessa» * 3 n. 10085 del 21/11/2019 dep. 2020 G. * 279063 – 02 già in* 5 n. 1099 del 26/11/1997 dep. 1998 * * 209683 0.1 .3.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali nonché ai sensi dell art. 616 c.p.p. valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso Corte * 13 giugno2000 n. 186 al versamento della somma che ritiene equa di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 18/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 18/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8300/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 03/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 651/2026* * CC 18/02/2026* * * 36434/2025* * [OSCURATO:PERSONA] Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 25/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] per le * * del [OSCURATO:PERSONA]* gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * Monacolette le conclusioni del * * * * * * per l inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le * * del Tribunale di Salerno in funzione digiudice dell esecuzione con ordinanza emessa in data 25 settembre 2025 ha rigettatol istanza di applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 81 cod. pen. avanzatanell interesse di * * tra i fatti oggetto dei seguenti provvedimenti sentenza n. 129/2020 del [OSCURATO:PERSONA] per le * * del Tribunale diSalerno del 10 aprile 2018 in relazione alla condanna per il reato di cui all art. 73 * 309del 1990 per la detenzione a fine di spaccio commessa a * il 4 dicembre 2019 sentenza n. 596/2023 del [OSCURATO:PERSONA] per le * * del Tribunale diSalerno confermata dalla Corte di appello di Salerno in relazione ai reati di cui all art. 74* 309 del 1990 per avere partecipato a un associazione finalizzata allo spaccio disostanze stupefacenti operante a Salerno da dicembre 2020 a maggio 2022 e 73 *309 del 1990 per una serie di condotte di spaccio reati fine dell associazione commessi fra il2012 e il 2022.2. Avverso l ordinanza ha proposto ricorso l interessato che a mezzo del difensoreha dedotto il vizio di motivazione evidenziando che il percorso giustificativo contenuto nelprovvedimento impugnato fondato sulla sola distanza temporale sarebbe apparente inquanto nello stesso non è esposto alcun argomento idoneo a superare la consistenza degliindicatori di segno positivo pure indicati e riconosciuti dal giudice dell esecuzione esoprattutto ha ribadito che la distanza temporale è comunque contenute e che non è stato inalcun modo considerato lo stato di tossicodipendenza del ricorrente.4. In data 10 dicembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte conle quali il * * * * * * chiede che il ricorso sia dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. * unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione quanto allaritenuta inesistenza del vincolo della continuazione tra le condotte poste in essere cherisultano omogenee e quanto alla mancata assoluta di considerazione circa lo stato ditossicodipendenza del condannato.Le doglianze sono manifestamente infondate.2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato aisensi dell art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di merito è tenuto attraverso unconcreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazionicommesse e giudicate – a individuare l esistenza di elementi dai quali desumere lasostanziale unicità del disegno criminoso tra le condotte poste in essere.In una corretta prospettiva sistematica infatti il trattamento più mite rispetto al cumulomateriale è giustificato dall esistenza di una rappresentazione unitaria sin dal momentoideativo delle diverse condotte violatrici almeno nelle loro linee essenziali da parte delsoggetto agente così da potersi escludere una successione di autonome risoluzionicriminose.* perché la ricaduta nel reato e l abitualità a delinquere non integrano di per sé ilcaratteristico elemento intellettivo unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessiche caratterizza il reato continuato né evidentemente consentono l applicazione di untrattamento sanzionatorio più mite * 2 n. 10033 del 07/12/2022 dep. 2023. * *284420 – 01 * 1 n. 39222 del 26/02/2014 B. * 260896 – 01 * 2 n. 40123 del22/10/2010 * * 248862 – 01 .La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato quali possibili “indicirivelatori” della effettiva preordinazione unitaria a la ridotta distanza cronologica tra i diversifatti b le concrete modalità della condotta c l omogeneità del bene tutelato dalle previsioniincriminatrici d l apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo dellesingole violazioni aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di dettielementi purché significativi cfr. * U n. 28659 del 18/05/2017 * * 270074 –01 * 5 n. 1766 del 06/07/2015 dep. 2016 * * 266413 – 01 * 1 n. 8513 del09/01/2013 * * 254809 – 01 * 1 n. 11564 del 13/11/2012 dep. 2013* * 255156 – 01 * 1 n. 44862 del 05/11/2008 * * 242098 – 01 .L unicità del disegno criminoso in altre parole non può identificarsi con una scelta divita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con unagenerale tendenza a commettere dei reati cfr. ancora * U n. 28659 del 18/05/2017* * 270074 – 01 e giurisprudenza in precedenza indicata .La nozione di continuazione d altro canto non può neanche ridursi all ipotesi che tutti isingoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti in relazione al loro gradualesvolgimento nelle occasioni nei tempi nelle modalità delle condotte in quanto taledefinizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo che parla soltantodi disegno porrebbe l istituto fuori dalla realtà concreta data la variabilità delle situazioni difatto e la loro prevedibilità quindi e normalmente solo in via approssimativa.* che occorre invece è che si abbia una visibile programmazione e deliberazioneiniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine concreto e specifico che puòessere ab origine anche di massima purché i reati da compiere risultino previsti almeno inlinea generale seppure con una riserva di adattamento alle eventualità del caso comemezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato in tal senso di nuovo* U n. 28659 del 18/05/2017 * * 270074 – 01 * 3 Sentenza n. 3111 del20/11/2013 dep. 2014 * 259094 – 01 * 1 n. 12905 del 17/03/2010 P. * 246838La difficoltà di applicazione pratica dell istituto deriva dalla natura indiziaria di taletipologia di accertamento che impone di risalire dai fatti commessi evidenza obiettiva a unaspetto di tipo eminentemente psichico che si pone come antecedente ideologicorappresentato dalla unitaria programmazione nell ambito di una finalità ben individuata ecircoscritta.In questa prospettiva ad esempio le decisioni che riconoscono una particolare valenzaall indicatore logico della non eccessiva distanza temporale tra le violazioni realizzanopertanto una opportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi ad una massima diesperienza che può essere ritenuta ragionevole cfr. * 5 n. 1766 del 06/07/2015 dep.2016 * * 266413 – 01 * 2 n. 7555 del 22/01/2014 Di * * 258543 01* perché l elemento teleologico richiesto dal legislatore non può coincidere con unfinalismo del tutto generico come in ipotesi l obiettivo dell agente di realizzare profitti illeciticonsistente i propri bisogni di vita posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessadell istituto quale norma di favore tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confrontidell agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio e quellosuccessivo salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di unasuccessione di azioni sorrette da ideazione autonome o comunque orientate a realizzare piùche una finalità circoscritta come richiesto dalla norma una tendenza soggettivaindeterminata ed ampia.2.2. In una valutazione complessiva al fine di verificare l esistenza del medesimodisegno criminoso può assumere rilievo lo stato di tossicodipendenza del condannatoall epoca di commissione dei reati.Tale situazione d altro canto che il giudice è tenuto a considerare rendendoun adeguata motivazione sul punto solo qualora la difesa abbia adempiuto all onere diallegazione non determina l automatico riconoscimento della continuazione cfr. * 1 n.30909 del 22/2/2022 * n.m. * 1 n. 4094 del 03/12/2019 dep. 2020 * *278187 – 01 * 2 n. 22493 del 21/03/2019 * * 275420 – 01 * 1 n. 50716del 07/10/2014 * * 261490 – 01 quanto all onere di allegazione cfr. * 1 n. 881del 29/09/2015 dep. 2016 * * 265716 – 01 .La scelta legislativa di inserire il riferimento alla condizione di tossicodipendenza nelcorpo dell art. 671 cod. proc. pen. infatti non esprime la volontà di una modifica dellecaratteristiche dell istituto restando il presupposto della continuazione quello descritto nelcorpo dell art. 81 cod.pen. ma opera esclusivamente sul terreno probatorio come fattore dipossibile riconoscimento dell ideazione comune.* questa per la quale laddove gli altri indicatori come quello del lassotemporale esprimano una manifesta valenza contraria è corretto ritenere che il dato dellatossicodipendenza non possa di per sé consentire l applicazione della norma di favore2.3. Nel caso di specie il giudice dell esecuzione ha dato conto di avere adeguatamentevalutato tutti gli elementi e la motivazione sul punto risulta conforme ai principi indicati.Il Tribunale infatti valorizzando il lungo lasso di tempo intercorso tra le condotte hacoerentemente evidenziato gli elementi per cui ha escluso la sussistenza di una originaria ecomune programmazione ciò anche considerato che la prima condotta di detenzione eraavvenuta con modalità differenti e in un contesto estraneo a quello associativo nel qualediversamente rientravano le successive coeve e funzionali condotte.2.4. A fronte del tenore generico e astratto dell istanza originariamente propostatotalmente priva di qualsivoglia allegazione in ordine allo stato di tossicodipendenza chenon risulta neanche citato il giudice non era tenuto a esprimersi sul punto così che lacarenza pure totale di motivazione risulta del tutto ininfluente in quanto «perché sussistal obbligo della motivazione è necessario che la richiesta non sia generica ma in qualchemodo giustificata con riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all accoglimento dellarichiesta stessa» * 3 n. 10085 del 21/11/2019 dep. 2020 G. * 279063 – 02 già in* 5 n. 1099 del 26/11/1997 dep. 1998 * * 209683 0.1 .3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali nonché ai sensi dell art. 616 c.p.p. valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso Corte * 13 giugno2000 n. 186 al versamento della somma che ritiene equa di euro tremila a favore dellacassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8300/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 03/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 651/2026* * CC 18/02/2026* * * 36434/2025* * [OSCURATO:PERSONA] Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 25/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] per le * * del [OSCURATO:PERSONA]* gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * Monacolette le conclusioni del * * * * * * per l inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le * * del Tribunale di Salerno in funzione digiudice dell esecuzione con ordinanza emessa in data 25 settembre 2025 ha rigettatol istanza di applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 81 cod. pen. avanzatanell interesse di * * tra i fatti oggetto dei seguenti provvedimenti sentenza n. 129/2020 del [OSCURATO:PERSONA] per le * * del Tribunale diSalerno del 10 aprile 2018 in relazione alla condanna per il reato di cui all art. 73 * 309del 1990 per la detenzione a fine di spaccio commessa a * il 4 dicembre 2019 sentenza n. 596/2023 del [OSCURATO:PERSONA] per le * * del Tribunale diSalerno confermata dalla Corte di appello di Salerno in relazione ai reati di cui all art. 74* 309 del 1990 per avere partecipato a un associazione finalizzata allo spaccio disostanze stupefacenti operante a Salerno da dicembre 2020 a maggio 2022 e 73 *309 del 1990 per una serie di condotte di spaccio reati fine dell associazione commessi fra il2012 e il 2022.2. Avverso l ordinanza ha proposto ricorso l interessato che a mezzo del difensoreha dedotto il vizio di motivazione evidenziando che il percorso giustificativo contenuto nelprovvedimento impugnato fondato sulla sola distanza temporale sarebbe apparente inquanto nello stesso non è esposto alcun argomento idoneo a superare la consistenza degliindicatori di segno positivo pure indicati e riconosciuti dal giudice dell esecuzione esoprattutto ha ribadito che la distanza temporale è comunque contenute e che non è stato inalcun modo considerato lo stato di tossicodipendenza del ricorrente.4. In data 10 dicembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte conle quali il * * * * * * chiede che il ricorso sia dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. * unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione quanto allaritenuta inesistenza del vincolo della continuazione tra le condotte poste in essere cherisultano omogenee e quanto alla mancata assoluta di considerazione circa lo stato ditossicodipendenza del condannato.Le doglianze sono manifestamente infondate.2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato aisensi dell art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di merito è tenuto attraverso unconcreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazionicommesse e giudicate – a individuare l esistenza di elementi dai quali desumere lasostanziale unicità del disegno criminoso tra le condotte poste in essere.In una corretta prospettiva sistematica infatti il trattamento più mite rispetto al cumulomateriale è giustificato dall esistenza di una rappresentazione unitaria sin dal momentoideativo delle diverse condotte violatrici almeno nelle loro linee essenziali da parte delsoggetto agente così da potersi escludere una successione di autonome risoluzionicriminose.* perché la ricaduta nel reato e l abitualità a delinquere non integrano di per sé ilcaratteristico elemento intellettivo unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessiche caratterizza il reato continuato né evidentemente consentono l applicazione di untrattamento sanzionatorio più mite * 2 n. 10033 del 07/12/2022 dep. 2023. * *284420 – 01 * 1 n. 39222 del 26/02/2014 B. * 260896 – 01 * 2 n. 40123 del22/10/2010 * * 248862 – 01 .La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato quali possibili “indicirivelatori” della effettiva preordinazione unitaria a la ridotta distanza cronologica tra i diversifatti b le concrete modalità della condotta c l omogeneità del bene tutelato dalle previsioniincriminatrici d l apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo dellesingole violazioni aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di dettielementi purché significativi cfr. * U n. 28659 del 18/05/2017 * * 270074 –01 * 5 n. 1766 del 06/07/2015 dep. 2016 * * 266413 – 01 * 1 n. 8513 del09/01/2013 * * 254809 – 01 * 1 n. 11564 del 13/11/2012 dep. 2013* * 255156 – 01 * 1 n. 44862 del 05/11/2008 * * 242098 – 01 .L unicità del disegno criminoso in altre parole non può identificarsi con una scelta divita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con unagenerale tendenza a commettere dei reati cfr. ancora * U n. 28659 del 18/05/2017* * 270074 – 01 e giurisprudenza in precedenza indicata .La nozione di continuazione d altro canto non può neanche ridursi all ipotesi che tutti isingoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti in relazione al loro gradualesvolgimento nelle occasioni nei tempi nelle modalità delle condotte in quanto taledefinizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo che parla soltantodi disegno porrebbe l istituto fuori dalla realtà concreta data la variabilità delle situazioni difatto e la loro prevedibilità quindi e normalmente solo in via approssimativa.* che occorre invece è che si abbia una visibile programmazione e deliberazioneiniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine concreto e specifico che puòessere ab origine anche di massima purché i reati da compiere risultino previsti almeno inlinea generale seppure con una riserva di adattamento alle eventualità del caso comemezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato in tal senso di nuovo* U n. 28659 del 18/05/2017 * * 270074 – 01 * 3 Sentenza n. 3111 del20/11/2013 dep. 2014 * 259094 – 01 * 1 n. 12905 del 17/03/2010 P. * 246838La difficoltà di applicazione pratica dell istituto deriva dalla natura indiziaria di taletipologia di accertamento che impone di risalire dai fatti commessi evidenza obiettiva a unaspetto di tipo eminentemente psichico che si pone come antecedente ideologicorappresentato dalla unitaria programmazione nell ambito di una finalità ben individuata ecircoscritta.In questa prospettiva ad esempio le decisioni che riconoscono una particolare valenzaall indicatore logico della non eccessiva distanza temporale tra le violazioni realizzanopertanto una opportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi ad una massima diesperienza che può essere ritenuta ragionevole cfr. * 5 n. 1766 del 06/07/2015 dep.2016 * * 266413 – 01 * 2 n. 7555 del 22/01/2014 Di * * 258543 01* perché l elemento teleologico richiesto dal legislatore non può coincidere con unfinalismo del tutto generico come in ipotesi l obiettivo dell agente di realizzare profitti illeciticonsistente i propri bisogni di vita posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessadell istituto quale norma di favore tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confrontidell agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio e quellosuccessivo salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di unasuccessione di azioni sorrette da ideazione autonome o comunque orientate a realizzare piùche una finalità circoscritta come richiesto dalla norma una tendenza soggettivaindeterminata ed ampia.2.2. In una valutazione complessiva al fine di verificare l esistenza del medesimodisegno criminoso può assumere rilievo lo stato di tossicodipendenza del condannatoall epoca di commissione dei reati.Tale situazione d altro canto che il giudice è tenuto a considerare rendendoun adeguata motivazione sul punto solo qualora la difesa abbia adempiuto all onere diallegazione non determina l automatico riconoscimento della continuazione cfr. * 1 n.30909 del 22/2/2022 * n.m. * 1 n. 4094 del 03/12/2019 dep. 2020 * *278187 – 01 * 2 n. 22493 del 21/03/2019 * * 275420 – 01 * 1 n. 50716del 07/10/2014 * * 261490 – 01 quanto all onere di allegazione cfr. * 1 n. 881del 29/09/2015 dep. 2016 * * 265716 – 01 .La scelta legislativa di inserire il riferimento alla condizione di tossicodipendenza nelcorpo dell art. 671 cod. proc. pen. infatti non esprime la volontà di una modifica dellecaratteristiche dell istituto restando il presupposto della continuazione quello descritto nelcorpo dell art. 81 cod.pen. ma opera esclusivamente sul terreno probatorio come fattore dipossibile riconoscimento dell ideazione comune.* questa per la quale laddove gli altri indicatori come quello del lassotemporale esprimano una manifesta valenza contraria è corretto ritenere che il dato dellatossicodipendenza non possa di per sé consentire l applicazione della norma di favore2.3. Nel caso di specie il giudice dell esecuzione ha dato conto di avere adeguatamentevalutato tutti gli elementi e la motivazione sul punto risulta conforme ai principi indicati.Il Tribunale infatti valorizzando il lungo lasso di tempo intercorso tra le condotte hacoerentemente evidenziato gli elementi per cui ha escluso la sussistenza di una originaria ecomune programmazione ciò anche considerato che la prima condotta di detenzione eraavvenuta con modalità differenti e in un contesto estraneo a quello associativo nel qualediversamente rientravano le successive coeve e funzionali condotte.2.4. A fronte del tenore generico e astratto dell istanza originariamente propostatotalmente priva di qualsivoglia allegazione in ordine allo stato di tossicodipendenza chenon risulta neanche citato il giudice non era tenuto a esprimersi sul punto così che lacarenza pure totale di motivazione risulta del tutto ininfluente in quanto «perché sussistal obbligo della motivazione è necessario che la richiesta non sia generica ma in qualchemodo giustificata con riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all accoglimento dellarichiesta stessa» * 3 n. 10085 del 21/11/2019 dep. 2020 G. * 279063 – 02 già in* 5 n. 1099 del 26/11/1997 dep. 1998 * * 209683 0.1 .3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali nonché ai sensi dell art. 616 c.p.p. valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso Corte * 13 giugno2000 n. 186 al versamento della somma che ritiene equa di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 18/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 18/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
Sentenza Cassazione n. 08300/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris