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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 17314/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Venezia, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), e 2-bis, cod. strada.

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

Con la prima censura si deducono mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui sarebbe stata confermata la responsabilità dell'imputato, sostanzialmente ricalcando l'iter logico-giuridico della sentenza di primo grado, senza aver disposto una perizia in merito all'accertamento dell'alterazione psicofisica da bevande alcooliche, nonostante la consulenza della difesa avesse dedotto diversamente in forza dell'andamento della curva alcolemica.

Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali relativi all'esclusione dell'operatività nella specie dell'art. 131-bis cod. pen., peraltro non ammissibile in base al mero tasso alcolemico, laddove l'incidente provocato dall'imputato avrebbe cagionato solo lesioni personali non gravi ad altri soggetti.

Con il terzo motivo, infine, si deducono violazione di legge e vizi motivazionali per la ritenuta esclusione delle circostanze attenuanti generiche.

3. [OSCURATO:PERSONA] motivo di ricorso è inammissibile in quanto, oltre a prospettare la necessità di un accertamento peritale del tasso alcolemico, in luogo dell'esito positivo (nella specie) degli accertamenti ematici, non si confronta con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (per l'inammissibilità in forza del mancato confronto con la sentenza impugnata si veda, ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584).

La Corte territoriale, difatti, è ciò basta a giustificare nella specie la ritenuta responsabilità dell'imputato, considerando il lasso di tempo decorso dalla provocazione dell'incidente da parte dell'imputato agli accertamenti (peraltro tali da rilevare un tasso elevato e pari a 2,22 g/l), ha argomentato dal rilevato alito vinoso, riscontrato dagli agenti operanti al momento dell'incidente, oltre che alle modalità di guida del prevenuto, conducente la vettura nell'opposto senso di marcia, tali da provocare un incidente coinvolgente una pluralità di veicoli (oltre che, come evidenziato dallo stesso ricorrente, tale da provocare lesioni personali in offesa di una pluralità di esone).

Quanto appena detto evidenzia altresì il mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata anche delle altre doglianze.

La Corte territoriale, difatti, non ha escluso l'operatività nella specie dell'art. 131-bis cod. pen, in ragione della mera gradazione riscontrata ma ha considerato proprio il concreto grado di pericolosità per la pubblica circolazione, valutato alla stregua della già descritta condotta di guida, ed ha escluso la sussisteni z9 di elenneni tali , da essere apprezzati al fine della sussistenza delle circostanz a cui applicazione non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339-01).

4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 27 febbraio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Venezia, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), e 2-bis, cod. strada. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi. Con la prima censura si deducono mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui sarebbe stata confermata la responsabilità dell'imputato, sostanzialmente ricalcando l'iter logico-giuridico della sentenza di primo grado, senza aver disposto una perizia in merito all'accertamento dell'alterazione psicofisica da bevande alcooliche, nonostante la consulenza della difesa avesse dedotto diversamente in forza dell'andamento della curva alcolemica. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali relativi all'esclusione dell'operatività nella specie dell'art. 131-bis cod. pen., peraltro non ammissibile in base al mero tasso alcolemico, laddove l'incidente provocato dall'imputato avrebbe cagionato solo lesioni personali non gravi ad altri soggetti. Con il terzo motivo, infine, si deducono violazione di legge e vizi motivazionali per la ritenuta esclusione delle circostanze attenuanti generiche. 3. [OSCURATO:PERSONA] motivo di ricorso è inammissibile in quanto, oltre a prospettare la necessità di un accertamento peritale del tasso alcolemico, in luogo dell'esito positivo (nella specie) degli accertamenti ematici, non si confronta con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (per l'inammissibilità in forza del mancato confronto con la sentenza impugnata si veda, ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584). La Corte territoriale, difatti, è ciò basta a giustificare nella specie la ritenuta responsabilità dell'imputato, considerando il lasso di tempo decorso dalla provocazione dell'incidente da parte dell'imputato agli accertamenti (peraltro tali da rilevare un tasso elevato e pari a 2,22 g/l), ha argomentato dal rilevato alito vinoso, riscontrato dagli agenti operanti al momento dell'incidente, oltre che alle modalità di guida del prevenuto, conducente la vettura nell'opposto senso di marcia, tali da provocare un incidente coinvolgente una pluralità di veicoli (oltre che, come evidenziato dallo stesso ricorrente, tale da provocare lesioni personali in offesa di una pluralità di esone). Quanto appena detto evidenzia altresì il mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata anche delle altre doglianze. La Corte territoriale, difatti, non ha escluso l'operatività nella specie dell'art. 131-bis cod. pen, in ragione della mera gradazione riscontrata ma ha considerato proprio il concreto grado di pericolosità per la pubblica circolazione, valutato alla stregua della già descritta condotta di guida, ed ha escluso la sussisteni z9 di elenneni tali , da essere apprezzati al fine della sussistenza delle circostanz a cui applicazione non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339-01). 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 febbraio 2023
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