Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2024

Cassazione n. 44184/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione ai reati di cui agli artt. 648, 493 ter, 615 quater e 640 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede 'di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata riqualificazione giuridica del reato di ricettazione nel delitto di cui all'art. 624 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui rileva che non vi è stata alcJna dichiarazione dell'imputato idonea a supportare una diversa ricostruzione della vicenda e che non può, a tal fine, attribuirsi valore dirimente di segno contrario al contenuto arco temporale decorso tra il furto e l'utilizzo indebito della carte di credito; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, ,in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi tra i quali la mancanza di elementi positivi valorizzabili ai fini del riconoscimento celle circostanze attenuanti generiche, i numerosi precedenti specifici per reati contro il patrimonio a carico dell'imputato e la gravità dei reati oggetto del presente procedimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 12 novembre 2024 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione ai reati di cui agli artt. 648, 493 ter, 615 quater e 640 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede 'di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata riqualificazione giuridica del reato di ricettazione nel delitto di cui all'art. 624 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui rileva che non vi è stata alcJna dichiarazione dell'imputato idonea a supportare una diversa ricostruzione della vicenda e che non può, a tal fine, attribuirsi valore dirimente di segno contrario al contenuto arco temporale decorso tra il furto e l'utilizzo indebito della carte di credito; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, ,in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi tra i quali la mancanza di elementi positivi valorizzabili ai fini del riconoscimento celle circostanze attenuanti generiche, i numerosi precedenti specifici per reati contro il patrimonio a carico dell'imputato e la gravità dei reati oggetto del presente procedimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 novembre 2024 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 44184/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris