CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 marzo 2025
Cassazione n. 25788/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 04/03/2025 del Tribunale di Catanzaro udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 611, comma 1 -bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro, in funzione di riesame, in parziale riforma dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 05/02/2025, sostituiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari per il reato ascrittogli. 2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'esclusione della configurabilità della desistenza volontaria. Osserva che la motivazione resa dal Tribunale del riesame sul punto è del tutto carente, non avendo considerato che la determinazione dello Stabile di interrompere l'azione, non insistendo ulteriormente nella richiesta estorsiva, è dipesa da una scelta libera e volontaria, determinata da un autentico ravvedimento morale. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen. Rileva che il Tribunale del riesame non ha effettuato una valutazione critica sulla sussistenza del metodo mafioso, riproducendo sul punto la motivazione del titolo cautelare, senza confrontarsi con le doglianze difensive; che, dunque, il provvedimento impugnato ha erroneamente ritenuto sussistente l'aggravante in discorso, sebbene dalle stesse fonti di prova richiamate, segnatamente le dichiarazioni rese dalla persona offesa, non emerga alcun riferimento a modalità di tipo mafioso, né alcuna evocazione dell'appartenenza a sodalizi criminali da parte dell'odierno ricorrente. 2.3. Con il termo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia che l'aggravante del metodo mafioso richiede una puntuale dimostrazione delle concrete modalità della condotta, che devono essere oggettivamente evocative del metodo mafioso, non essendo sufficiente il mero riferimento al contesto territoriale in cui si sono svolti i fatti; che, nel caso di specie, entrambi i giudici della cautela si sono limitati a richiamare il contesto ambientale in cui si sono verificati gli eventi, senza individuare specifici elementi fattuali da cui desumere l'effettivo utilizzo di metodologie tipicamente mafiose nell'esecuzione delle condotte contestate; che, per converso, mai lo Stabile ha evocato l'appartenenza ad associazioni di stampo mafioso, né ha posto in essere comportamenti riconducibili a qualsivoglia associazione criminale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo non è consentito, perché reitera pedissequamente le doglianze proposte con i motivi di riesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale del riesame, che ha evidenziato come, nel caso di specie, al più potrebbe astrattamente ipotizzarsi il recesso attivo, tenuto conto che la richiesta estorsiva ha innescato il processo causale; che, tuttavia, non sussistono i presupposti per l'operatività del recesso, atteso che non risulta che il ricorrente si sia attivato per scongiurare l'evento, non verificatosi per cause indipendenti dalla sua volontà. In proposito, la giurisprudenza di legittimità avuto più volte occasione di precisare che, in tema di reati di danno a forma libera, come l'estorsione, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo (Sez. 5, n. 17241 del 20/01/2020, P., Rv. 279170 - 01; Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677 - 01; Sez. 5, n. 18322 del 30/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269797 - 01; Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Supino, Rv. 264226 - 01). Dunque, sotto tale profilo, il motivo è anche manifestamente infondato. 1.2. Anche il secondo ed il terzo motivo - che, avendo ad oggetto la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., possono essere trattati congiuntamente - sono reiterativi delle medesime questioni già poste al Tribunale del riesame e risolte con motivazione articolata e diffusa, oltre che manifestamente infondati. Si osserva, sul punto, che le modalità della condotta, descritte nel titolo cautelare e puntualmente richiamate dal provvedimento impugnato, non lasciano adito a dubbi in ordine all'utilizzo del metodo mafioso da parte dello Stabile e degli altri correi, atteso che in tal senso depongono plurime circostanze: così, i) l'essersi presentati presso il posto di lavoro della persona offesa; ii) le richieste insistenti avanzate tramite intermediario circa la necessità di un incontro de visu con il soggetto che ha poi avanzato la richiesta estorsiva; iii) la prospettazione alla persona offesa della necessità di corrispondere somme di denaro richieste da "amici" particolarmente importanti e iiii) la contestuale offerta di protezione, con la manifestata disponibilità a risolvere qualsiasi eventuale problema relativo alla gestione dell'attività commerciale. Trattasi all'evidenza di circostanze che evocano la contiguità dei richiedenti il "pizzo" ad ambienti criminali di stampo mafioso ed alla loro metodologia operativa, idonee a massimizzare la portata intimidatoria della richiesta estorsiva. Ebbene, rispetto alla trama motivazionale del provvedimento impugnato, che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, entrambi i motivi reiterano pedissequamente le stesse doglianze già avanzate in sede di riesame, senza argomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicità del percorso argomentativo seguito nel provvedimento impugnato, per cui, sotto questo aspetto, sono anche aspecifici. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945 - 01). 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass