CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05745/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 16/03/2022 del tribunale di Gela; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 marzo 2022 il tribunale di Gela, adito quale giudice dell'esecuzione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per la revoca della dell'ordine di demolire un fabbricato con riguardo al primo e secondo piano del medesimo e in rapporto al quale l'istante era stata condannata, con sentenza divenuta irrevocabile il 5 febbraio 2009, anche alla demolizione di opere abusive oggetto della sentenza stessa, rigettava l'istanza. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore deducendo due motivi di impugnazione. 3. Con il primo motivo, si deduce il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. e quello di illogicità e contraddittorietà della motivazione. Si osserva che rispetto alla richiesta revoca dell'ordine di demolizione stabilito in sentenza il tribunale adito non avrebbe esaminato i possibili esiti e i tempi di conclusione della intervenuta richiesta di condono. 4. Con il secondo motivo ha dedotto la mancata attivazione della procedura di fiscalizzazione dell'illecito edilizio di cui al DPR 380/01, art. 34. Si rappresenta l'impossibilità di procedere alla demolizione senza pregiudizio per la staticità del fabbricato, il cui piano terra sarebbe stato regolarmente realizzato. Si aggiunge che siccome il primo e secondo piano sarebbero stati realizzati in parziale difformità rispetto al titolo abilitativo rilasciato e sarebbe altresì impossibile demolire senza pregiudizio della parte legittima, l'istanza avrebbe dovuto essere accolta in presenza delle condizioni previste dalla disciplina inerente la fiscalizzazione dell'illecito edilizio ex art. 34 del DPR 380/01. Infine, la demolizione sarebbe sproporzionata rispetto all'interesse del singolo avendo riguardo a due terzi dell'edificio, pregiudicando la statica dell'intero immobile. 5. Il ricorso è inammissibile. Premesso che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425), nel caso in esame la ricorrente non si è confrontata appieno con la motivazione, che ha spiegato il rigetto della domanda con il rilievo per cui l'istanza di condono, da una parte, pende dal lontano 2004 senza che sia stata fornito alcun elemento che lasci presupporre che la stessa sarà accolta a breve, dall'altra, essa attiene solo al primo piano e non anche al secondo. Va osservato che pur avendo la Suprema Corte chiaramente stabilito che in tema di reati edilizi non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi in sede esecutiva la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione, ma solo un onere di allegazione, relativo, cioè, alla prospettazione ed alla indicazione al giudice dei fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti (cfr. Sez. 3, n. 31031 del 20/05/2016 Rv. 267413 - 01 Giordano) e che l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione (cfr. Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007 Rv. 238145 - 01 Parisi), ciò non significa che sia demandato all'interessato un mero onere dei citazione della domanda proposta, bensì quello, più specifico, di allegazione: che evidentemente consiste, quanto alla prevedibilità di accoglimento del merito della domanda, nella prospettazione, seppur diversa dalla dimostrazione concreta, di seri argomenti al riguardo, e quanto alla tempistica della decisione, nella altrettanto seria illustrazione di circostanze concrete che consentano una prossima decisione. Di tali adempimenti manca ogni traccia, emergendo piuttosto la emersione di dati ostativi sia alla prevedibilità di una prossima definizione (a fronte della citata, da parte del giudice, avvenuta presentazione ad opera dell'interessata, rispetto a una domanda di condono del 2004, "di numerose istanze.. al Comune" senza alcun esito), sia all'accoglimento integrale della domanda stessa. Per vero dagli atti disponibili per questa Corte emerge che l'istanza di incidente di esecuzione con riferimento al condono ne citava in sostanza solo la pendenza asserendone, senza spiegazioni, il prossimo accoglimento. Come assertivamente veniva pure sostenuta la possibilità di accoglimento anche di una domanda di sanatoria ex art. 36 del DPR 380/01. Senza alcun confronto, a tale ultimo proposito, con i parametri di legge rispetto al caso concreto, a partire dalla legittimazione dell'istante e dalla "doppia conformità" con gli strumenti urbanistici vigenti al momento della realizzazione dell'opera e della presentazione della domanda. Laddove come noto, secondo questa Corte in tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a precludere l'irrogazione dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva previsto dall'art. 31, comma 9, del medesimo d.P.R. e a determinare, se eventualmente emanata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, la revoca di detto ordine, può essere solo quella rispondente alle condizioni espressamente indicate dall'art. 36 del decreto stesso citato, che richiede la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione del manufatto, sia al momento della presentazione della domanda di permesso in sanatoria, dovendo escludersi la possibilità che tali effetti possano essere attribuiti alla cd. "sanatoria giurisprudenziale" o "impropria", che consiste nel riconoscimento della legittimità di opere originariamente abusive che, solo dopo la loro realizzazione, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica. (Sez. 3, Sentenza n. 45845 del 19/09/2019 Rv. 277265 - 01). Quanto alla ritenuta impossibilità di demolire e alla prospettata violazione del principio di proporzionalità, si tratta di deduzioni non presenti nella istanza di revoca e come tali nuove e inammissibili, ed in ogni caso generiche, a fronte di una meramente asserita impossibilità di evitare, con la demolizione, un pregiudizio alla parte regolare, e della mera rappresentazione del dato per cui la demolizione riguarderebbe la parte prevalente dell'edificio, che invero corrisponde proprio alle parti abusive. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proce