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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 02387/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11511/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Codogno, [OSCURATO:PERSONA] n. 18. –RICORRENTI– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Castelpusterlengo, [OSCURATO:PERSONA] n. 28. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 5423/2017, pubblicata in data 27.12.2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.12.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 566/2010, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di € 22.180,59, a titolo di pagamento della quota di spettanza dei canoni maturati dal 2002 al 2009 per la locazione dell’immobile sito in Codogno, in comproprietà alle parti al 50%. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione, eccependo che la controparte aveva rinunciato alla sua quota del canone con Oggetto: pagamento dichiarazione del 7.10.2002; ha proposto un autonomo giudizio per la verificazione dell’autenticità della firma apposta dalla convenuta sull’atto di rinuncia.

Con sentenza n. 356/2014, il tribunale di Lodi, riunite le cause, ha dichiarato l’autenticità della sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA] e ha revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo che l’opposta avesse rinunciato ai canoni.

La sentenza èstata confermata in appello.

Secondo la Corte distrettuale il diritto della Bossi a percepire una quota del canone non era stata accertata con sentenza passata in giudicato nell’autonoma causa proposta dalla ricorrente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per vedersi accreditare le somme sul proprio conto anziché sul conto di [OSCURATO:PERSONA], dato che, sebbene quest’ultimo fosse intervenuto in giudizio proponendo una riconvenzionale per far dichiarare di aver diritto all’intero canone, la domanda era stata definita in rito con pronuncia di inammissibilità, senza valutare il merito.

Respinte le censure di nullità della sentenza con cui era stata riconosciuta l’autenticità della firma apposta sulla dichiarazione del 2002, la Corte di merito ha ritenuto che l’atto integrasse una valida rinuncia ai diritti nell’ambito della comunione, perfezionata con dichiarazione unilaterale della rinunciante, rilevando infine che la verificazione aveva interessato il documento in originale prima esibito e poi prodotto nel rispetto della preclusioni processuali, su tempestiva istanza della parte che intendeva avvalersene.

La verificazione era ancora ammissibile perché – ha spiegato la sentenza - nell'ambito di un precedente pignoramento presso terzi davanti al Tribunale di Milano, promosso da altro soggetto contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto in udienza, esibendo la dichiarazione scritta di rinuncia al fine di rivendicare per sé l'intero canone di locazione, scrittura disconosciuta anche in quella sede da [OSCURATO:PERSONA] e di cui [OSCURATO:PERSONA] non aveva chiesto la verificazione.

In tale procedimento “ non era stata tuttavia accertata, con sentenza, l'autografia della sottoscrizione apposta in calce al documento: il GE si era limitato a decidere, con ordinanza, sull'istanza di sospensione dell'esecuzione, rigettandola, con la conseguenza che, non essendo stata accertata con sentenza passata in giudicato, l'autenticità del documento in oggetto ed essendo stata proposta, nell'ambito di questo procedimento, istanza di verificazione, quest'ultima era ancora ammissibile”.

La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in cinque motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

2. E’ infondata l’eccezione di inammiss ibilità del ricorso per difetto della procura sulla copia notificata dell’atto di impugnazione.

Come chiarito dalle Sezioni unite, laprocura ex artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c., se incorporata nell'atto di impugnazione, si presume rilasciata anteriormentealla notifica dell'atto che la contiene, sicché non rileva la sua mancata riproduzione o segnalazione nellacopia notificata, essendo sufficiente, per l'ammissibilità del ricorso per cassazione, la sua presenza nell'originale depositato in cancelleria (Cass. s.u. 35446/2021).

3. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 216 c.p.c., affermando che la dichiarazione di rinuncia al canone non era utilizzabile, poiché la verificazione era stata effettuata su un documento meramente esibito , ma non prodot to in giudizio: la firma sarebbe stata verificata su un atto prodotto tardivamente.

Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 215 e ss. c.p.c. lamentando che [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato una prima volta, in copia, il documento contenente la rinuncia al canone nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e in quell’occasione la scrittura era stata immediatamente disconosciuta senza che fosse proposta istanza di verificazione.

La stessa dichiarazione era stata prodotta in copia anche nel s eparato giudizio di verificazione ed era stata ugualmente contestata senza che neppure in tale occasione ne fosse chiesta la verificazione, per cui il resistente non poteva avvalersi del documento.

Si espone che nel corso del giudizio di verificazione il Bossi aveva consegnato un’ulteriore copia della rinuncia, affermando che fosse l’originale, ma l’atto era risultato difforme da quelli portati in giudizio precedentemente.

I due motivi, che posson o essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

Le censure – nel denunciare l’effettuazione del riconoscimento su una copia solo esibita e la tardività dell’istanza di verificazione a seguito del disconoscimento ( sia del documento n. 4, che del documento n. 74, citati in ricorso), non specificano se tali contestazioni siano state oggetto dei motivi di appello, trattandosi di questioni di cui la sentenza non fa alcuna menzione, non corrispondendo a quelle illustrate a pag. 4 della sentenza impugnata.

Le irregolarità riguardo alla verificazione della firma sull’atto di rinuncia ai canoni – occorse nel giudizio di primo grado – integravano ragioni di nullità suscettibili di convertirsi in motivi di gravame ai sensi dell’art. 161 c.p.c.e quindi sanate se non oggetto di impugnazione.

E’ opportuno ricordare che – come ripetutamente affermato da questa Corte –il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorché la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156, secondo comma, c.p.c.).

Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell'impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, comportano che il motivo di ricorso per cassazione debba necessariamente essere specifico, anche in caso di deduzione di un "errorin procedendo", benché la Corte di cassazione sia , in tal caso, giudice del fatto processuale e possa esaminare gli atti di causa (Cass. 3612/2022; Cass. 24048/2021; Cass. 25359/2019; Cass. 22880/2017; Cass. 11738/2016; Cass. 6184/2009; Cass.24211/2006; Cass. 20405/2006; Cass. 4741/2005;).

Non può soccorrere a tal fine la memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c, depositata dalla ricorrente, destinata esclusivamente ad illustrare censure già compiutamente formulate nell'atto di impugnazione, senza poter sanare la carenza dispecificità del ricorso (Cass.5079/2000; Cass. 15112/2000; Cass. 8917/2003; Cass.9023/2005; Cass. 4020/2006).

3. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c., lamentando che, con sentenza 468/2009, il Tribunale di Lodi aveva definito anche la domanda di [OSCURATO:PERSONA], intervenuto nel giudizio instaurato da [OSCURATO:PERSONA] verso il Banco popolare, per far accertare in via riconvenzionale che la sorella aveva rinunciato ai canoni, per cui con tale pronuncia, negandosi la possibilità di modificare le clausole contrattuali regolanti le modalità di accredito della somme, era stata riconosciuta la contitolarità del diritto a percepire i canoni.

Il motivo è infondato.

La domanda con cui il Bossi aveva chiesto il pagamento dell’intero canone, rivendicando l’esclusiva spettanza delle somme, è stata dichiarata tardiva, senza svolgere alcun autonomo accertamento riguardo alla titolarità del diritto ai canoni nei rapporti tra le parti – oggetto di un preteso intervento adesivo - suscettibile di formare giudicato.

Il Tribunale si era limitato a sancire l’immodificabilità delle clausole della locazione che fissavano le modalità di pagamento del canone (cfr. sentenza impugnata, pag. 5), senza regolare i rapproti tra i co-locatori e senza respingere nel merito quindi le richieste avanzate da [OSCURATO:PERSONA].

La prevista corresponsione del canone mediante accredito sul conto corrente costituiva una semplice modalità solutoria che lasciava semplicemente presumere che le somme depositate appartenessero all’intestatario del conto, profilo – quest’ultimo non scrutinato in quel primo giudizio.

L’irregolare introduzione della domanda del resistente, sanzionata dall'ordinamento con l'invalidità ostativa ad una pronunzia nel merito, non era vizio attinente all'esistenza dei presupposti di undiritto o di una azione (Cass. 13614/2010 ).

La statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito sia emanata e non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale (Cass. 10641/2019; Cass.20879/2019; Cass. 13603/2021).

4. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 1552 e ss. c.c.,per aver la sentenza ritenuto valida la dichiarazione di rinuncia al canone, benché l’atto contenesse una permuta mai perfezionatasi per difetto di sottoscrizione del resistente e per giunta mancante della stessa individuazione dell’oggetto.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorso riproduce solo brevi stralci della dichiarazione di rinuncia, non illustrandone in modo compiuto il contenuto e perciò pregiudicando l’esame da parte di questa Corte, che non ha possibilità di accedere direttamente alle produzioni di parteove sia denunciata la violazione di una norma sostanziale.

Resta affermazione smentita dalla sentenza che l’atto non fosse stato sottoscritto dalla ricorrente; quanto alla natura del negozio, dalla riproduzione parziale del documento traspare al più un nesso di corrispettività non tra la rinuncia e il trasferimento di una quota immobiliare, ma tra le quote oggetto di futura permuta, sicché detta rinuncia appare effettuata solo in previsione della permuta, non evincendosi dal documento che il valore dei canoni dovesse essere computato e rientrare nell’operazione di scambio non successivamente concretizzatasi.

5. Il quinto motivo denuncia l’ome sso esame di un fatto decisivo, lamentando che la pronuncia, incorrendo in una grave contraddizione, avrebbe dichiarato inammissibile l’istanza di verificazione proposta in via principale ma accogliendo quella proposta in via incidentale.

Il motivo è inammissibile.

L’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., riformulatadall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, per tale intendendosi un vero e proprio “fatto” in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, (Cass. 7983/2014, Cass.177761/2016; Cass. 29883/2017; Cass. 21152/2014; Cass. s.u. 5745/2015; Cass. 5133/2014), con esclusione delle argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. 14802/2017: Cass. 21152/2014)o dei vizi di natura processuale non rilevati dal giudice (Cass.1539/2018; Cass. 21257/2014; Cass. 22799/2017; Cass.6835/2017).

E’ peraltro chiarito in sentenza che , benché l a richiesta di verificazione fosse stata proposta sia in via incidentale che in via autonoma, la declaratoria di inammissibilità di quest’ultima non era stata adottata per un vizio suscettibile di inficiare anche l’istanza incidentale e di precluderne il successivo corso processuale, essendo diversi anche i documenti che ne costituivano l’oggetto (l’uno una copia e l’altra –il n. 74 della produzione - un originale).

La Corte di merito ha inoltre affermato che il documento n. 74 era stato tempestivamente prodotto e verificato come autentico, con accertamento non efficacemente contrastato con il presente motivo di ricorso.

6. Il sesto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, per aver la sentenza omesso di dar rilievo all’atto di pignoramento pressoterzi, al la dichiarazion e del terzo pignorato e al l’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione del tribunale da cui risultava che il resistente aveva pignorato la quota dei canoni di locazione di [OSCURATO:PERSONA], con comportamento inconciliabile con la rinuncia ai canoni.

Il motivo è inammissibile.

La sentenza di appello ha deciso le questioni in fatto in modo del tutto conforme alla decisione di primo grado; la deduzione del vizio dell’art. 360, comma primo, n.5 c.p.c. è precluso dalla previsione dell’art. 348 ter, commi quarto e quinto c.p.c. (Cass. 8320/2022; Cass. 26774/2016; Cass. 20994/2019; Cass. 5528/2014).

In ogni caso, le circostante asseritamente trascurate appaiono specificamente esaminate a pag. 6 della sentenza, ove è chiarito che già il tribunale aveva rilevato che il GE si era limitato a decidere, con ordinanza, sull'istanza di sospensione dell'esecuzione, rigettandola, con la conseguenza che, non essendo stata accertata con sentenza passata in giudicato, l'autenticità del documento in oggetto ed essendo stata proposta, nell'ambito di questo procedimento, istanza di verificazione, quest'ultima era ancora ammissibile”.

Il ricorso è quindi respinto, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 200,00 per esborsi ed €. 5800,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11511/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Codogno, [OSCURATO:PERSONA] n. 18. –RICORRENTI– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Castelpusterlengo, [OSCURATO:PERSONA] n. 28. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 5423/2017, pubblicata in data 27.12.2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.12.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 566/2010, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di € 22.180,59, a titolo di pagamento della quota di spettanza dei canoni maturati dal 2002 al 2009 per la locazione dell’immobile sito in Codogno, in comproprietà alle parti al 50%. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione, eccependo che la controparte aveva rinunciato alla sua quota del canone con Oggetto: pagamento dichiarazione del 7.10.2002; ha proposto un autonomo giudizio per la verificazione dell’autenticità della firma apposta dalla convenuta sull’atto di rinuncia. Con sentenza n. 356/2014, il tribunale di Lodi, riunite le cause, ha dichiarato l’autenticità della sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA] e ha revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo che l’opposta avesse rinunciato ai canoni. La sentenza èstata confermata in appello. Secondo la Corte distrettuale il diritto della Bossi a percepire una quota del canone non era stata accertata con sentenza passata in giudicato nell’autonoma causa proposta dalla ricorrente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per vedersi accreditare le somme sul proprio conto anziché sul conto di [OSCURATO:PERSONA], dato che, sebbene quest’ultimo fosse intervenuto in giudizio proponendo una riconvenzionale per far dichiarare di aver diritto all’intero canone, la domanda era stata definita in rito con pronuncia di inammissibilità, senza valutare il merito. Respinte le censure di nullità della sentenza con cui era stata riconosciuta l’autenticità della firma apposta sulla dichiarazione del 2002, la Corte di merito ha ritenuto che l’atto integrasse una valida rinuncia ai diritti nell’ambito della comunione, perfezionata con dichiarazione unilaterale della rinunciante, rilevando infine che la verificazione aveva interessato il documento in originale prima esibito e poi prodotto nel rispetto della preclusioni processuali, su tempestiva istanza della parte che intendeva avvalersene. La verificazione era ancora ammissibile perché – ha spiegato la sentenza - nell'ambito di un precedente pignoramento presso terzi davanti al Tribunale di Milano, promosso da altro soggetto contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto in udienza, esibendo la dichiarazione scritta di rinuncia al fine di rivendicare per sé l'intero canone di locazione, scrittura disconosciuta anche in quella sede da [OSCURATO:PERSONA] e di cui [OSCURATO:PERSONA] non aveva chiesto la verificazione. In tale procedimento “ non era stata tuttavia accertata, con sentenza, l'autografia della sottoscrizione apposta in calce al documento: il GE si era limitato a decidere, con ordinanza, sull'istanza di sospensione dell'esecuzione, rigettandola, con la conseguenza che, non essendo stata accertata con sentenza passata in giudicato, l'autenticità del documento in oggetto ed essendo stata proposta, nell'ambito di questo procedimento, istanza di verificazione, quest'ultima era ancora ammissibile”. La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in cinque motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 2. E’ infondata l’eccezione di inammiss ibilità del ricorso per difetto della procura sulla copia notificata dell’atto di impugnazione. Come chiarito dalle Sezioni unite, laprocura ex artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c., se incorporata nell'atto di impugnazione, si presume rilasciata anteriormentealla notifica dell'atto che la contiene, sicché non rileva la sua mancata riproduzione o segnalazione nellacopia notificata, essendo sufficiente, per l'ammissibilità del ricorso per cassazione, la sua presenza nell'originale depositato in cancelleria (Cass. s.u. 35446/2021). 3. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 216 c.p.c., affermando che la dichiarazione di rinuncia al canone non era utilizzabile, poiché la verificazione era stata effettuata su un documento meramente esibito , ma non prodot to in giudizio: la firma sarebbe stata verificata su un atto prodotto tardivamente. Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 215 e ss. c.p.c. lamentando che [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato una prima volta, in copia, il documento contenente la rinuncia al canone nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e in quell’occasione la scrittura era stata immediatamente disconosciuta senza che fosse proposta istanza di verificazione. La stessa dichiarazione era stata prodotta in copia anche nel s eparato giudizio di verificazione ed era stata ugualmente contestata senza che neppure in tale occasione ne fosse chiesta la verificazione, per cui il resistente non poteva avvalersi del documento. Si espone che nel corso del giudizio di verificazione il Bossi aveva consegnato un’ulteriore copia della rinuncia, affermando che fosse l’originale, ma l’atto era risultato difforme da quelli portati in giudizio precedentemente. I due motivi, che posson o essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili. Le censure – nel denunciare l’effettuazione del riconoscimento su una copia solo esibita e la tardività dell’istanza di verificazione a seguito del disconoscimento ( sia del documento n. 4, che del documento n. 74, citati in ricorso), non specificano se tali contestazioni siano state oggetto dei motivi di appello, trattandosi di questioni di cui la sentenza non fa alcuna menzione, non corrispondendo a quelle illustrate a pag. 4 della sentenza impugnata. Le irregolarità riguardo alla verificazione della firma sull’atto di rinuncia ai canoni – occorse nel giudizio di primo grado – integravano ragioni di nullità suscettibili di convertirsi in motivi di gravame ai sensi dell’art. 161 c.p.c.e quindi sanate se non oggetto di impugnazione. E’ opportuno ricordare che – come ripetutamente affermato da questa Corte –il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorché la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156, secondo comma, c.p.c.). Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell'impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, comportano che il motivo di ricorso per cassazione debba necessariamente essere specifico, anche in caso di deduzione di un "errorin procedendo", benché la Corte di cassazione sia , in tal caso, giudice del fatto processuale e possa esaminare gli atti di causa (Cass. 3612/2022; Cass. 24048/2021; Cass. 25359/2019; Cass. 22880/2017; Cass. 11738/2016; Cass. 6184/2009; Cass.24211/2006; Cass. 20405/2006; Cass. 4741/2005;). Non può soccorrere a tal fine la memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c, depositata dalla ricorrente, destinata esclusivamente ad illustrare censure già compiutamente formulate nell'atto di impugnazione, senza poter sanare la carenza dispecificità del ricorso (Cass.5079/2000; Cass. 15112/2000; Cass. 8917/2003; Cass.9023/2005; Cass. 4020/2006). 3. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c., lamentando che, con sentenza 468/2009, il Tribunale di Lodi aveva definito anche la domanda di [OSCURATO:PERSONA], intervenuto nel giudizio instaurato da [OSCURATO:PERSONA] verso il Banco popolare, per far accertare in via riconvenzionale che la sorella aveva rinunciato ai canoni, per cui con tale pronuncia, negandosi la possibilità di modificare le clausole contrattuali regolanti le modalità di accredito della somme, era stata riconosciuta la contitolarità del diritto a percepire i canoni. Il motivo è infondato. La domanda con cui il Bossi aveva chiesto il pagamento dell’intero canone, rivendicando l’esclusiva spettanza delle somme, è stata dichiarata tardiva, senza svolgere alcun autonomo accertamento riguardo alla titolarità del diritto ai canoni nei rapporti tra le parti – oggetto di un preteso intervento adesivo - suscettibile di formare giudicato. Il Tribunale si era limitato a sancire l’immodificabilità delle clausole della locazione che fissavano le modalità di pagamento del canone (cfr. sentenza impugnata, pag. 5), senza regolare i rapproti tra i co-locatori e senza respingere nel merito quindi le richieste avanzate da [OSCURATO:PERSONA]. La prevista corresponsione del canone mediante accredito sul conto corrente costituiva una semplice modalità solutoria che lasciava semplicemente presumere che le somme depositate appartenessero all’intestatario del conto, profilo – quest’ultimo non scrutinato in quel primo giudizio. L’irregolare introduzione della domanda del resistente, sanzionata dall'ordinamento con l'invalidità ostativa ad una pronunzia nel merito, non era vizio attinente all'esistenza dei presupposti di undiritto o di una azione (Cass. 13614/2010 ). La statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito sia emanata e non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale (Cass. 10641/2019; Cass.20879/2019; Cass. 13603/2021). 4. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 1552 e ss. c.c.,per aver la sentenza ritenuto valida la dichiarazione di rinuncia al canone, benché l’atto contenesse una permuta mai perfezionatasi per difetto di sottoscrizione del resistente e per giunta mancante della stessa individuazione dell’oggetto. Il motivo è inammissibile. Il ricorso riproduce solo brevi stralci della dichiarazione di rinuncia, non illustrandone in modo compiuto il contenuto e perciò pregiudicando l’esame da parte di questa Corte, che non ha possibilità di accedere direttamente alle produzioni di parteove sia denunciata la violazione di una norma sostanziale. Resta affermazione smentita dalla sentenza che l’atto non fosse stato sottoscritto dalla ricorrente; quanto alla natura del negozio, dalla riproduzione parziale del documento traspare al più un nesso di corrispettività non tra la rinuncia e il trasferimento di una quota immobiliare, ma tra le quote oggetto di futura permuta, sicché detta rinuncia appare effettuata solo in previsione della permuta, non evincendosi dal documento che il valore dei canoni dovesse essere computato e rientrare nell’operazione di scambio non successivamente concretizzatasi. 5. Il quinto motivo denuncia l’ome sso esame di un fatto decisivo, lamentando che la pronuncia, incorrendo in una grave contraddizione, avrebbe dichiarato inammissibile l’istanza di verificazione proposta in via principale ma accogliendo quella proposta in via incidentale. Il motivo è inammissibile. L’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., riformulatadall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, per tale intendendosi un vero e proprio “fatto” in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, (Cass. 7983/2014, Cass.177761/2016; Cass. 29883/2017; Cass. 21152/2014; Cass. s.u. 5745/2015; Cass. 5133/2014), con esclusione delle argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. 14802/2017: Cass. 21152/2014)o dei vizi di natura processuale non rilevati dal giudice (Cass.1539/2018; Cass. 21257/2014; Cass. 22799/2017; Cass.6835/2017). E’ peraltro chiarito in sentenza che , benché l a richiesta di verificazione fosse stata proposta sia in via incidentale che in via autonoma, la declaratoria di inammissibilità di quest’ultima non era stata adottata per un vizio suscettibile di inficiare anche l’istanza incidentale e di precluderne il successivo corso processuale, essendo diversi anche i documenti che ne costituivano l’oggetto (l’uno una copia e l’altra –il n. 74 della produzione - un originale). La Corte di merito ha inoltre affermato che il documento n. 74 era stato tempestivamente prodotto e verificato come autentico, con accertamento non efficacemente contrastato con il presente motivo di ricorso. 6. Il sesto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, per aver la sentenza omesso di dar rilievo all’atto di pignoramento pressoterzi, al la dichiarazion e del terzo pignorato e al l’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione del tribunale da cui risultava che il resistente aveva pignorato la quota dei canoni di locazione di [OSCURATO:PERSONA], con comportamento inconciliabile con la rinuncia ai canoni. Il motivo è inammissibile. La sentenza di appello ha deciso le questioni in fatto in modo del tutto conforme alla decisione di primo grado; la deduzione del vizio dell’art. 360, comma primo, n.5 c.p.c. è precluso dalla previsione dell’art. 348 ter, commi quarto e quinto c.p.c. (Cass. 8320/2022; Cass. 26774/2016; Cass. 20994/2019; Cass. 5528/2014). In ogni caso, le circostante asseritamente trascurate appaiono specificamente esaminate a pag. 6 della sentenza, ove è chiarito che già il tribunale aveva rilevato che il GE si era limitato a decidere, con ordinanza, sull'istanza di sospensione dell'esecuzione, rigettandola, con la conseguenza che, non essendo stata accertata con sentenza passata in giudicato, l'autenticità del documento in oggetto ed essendo stata proposta, nell'ambito di questo procedimento, istanza di verificazione, quest'ultima era ancora ammissibile”. Il ricorso è quindi respinto, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 200,00 per esborsi ed €. 5800,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del c
Decreto Cassazione n. 02387/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris