CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 11582/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] quale terza interessata nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] e altri avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca di un autoveicolo rinvenuto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], non indagata nel presente procedimento, ritenuto costituire il profitto del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in danno di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., fallita nel corso del 2019. 2. Avverso l'ordinanza ricorre la Corbisiero articolando due motivi con i quali deduce violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale per difetto di motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti per la confisca e dunque per il sequestro del bene assoggettato al vincolo cautelare. Anzitutto il Tribunale non avrebbe in alcun modo motivato sulla disponibilità da parte dell'indagato del bene sequestrato alla Corbisiero, pacificamente proprietaria del medesimo e soggetto estraneo al reato, posto che non risulta indagata nel presente procedimento, pur essendo stata in passato amministratrice della fallita. In secondo luogo, meramente apparente sarebbe la motivazione in merito alla dimostrazione che il bene in questione costituisca il profitto diretto del reato di bancarotta, posto che il medesimo è stato regolarmente acquistato e pagato dalla ricorrente. In tal senso il ricorso precisa che la stessa ordinanza impugnata ha specificato come il fatto distrattivo contestato sia consistito nella cessione di beni della fallita ad altre società del gruppo Adiletta senza riversare nelle sue casse il corrispettivo ricevuto, mentre il provvedimento genetico aveva a sua volta circoscritto l'intervento cautelare a quei beni ancora nella disponibilità degli indagati, con espressa esclusione di quelli che apparivano intestati a terzi di buona fede. E proprio sull'esclusione della buona fede della ricorrente la motivazione del provvedimento rivelerebbe la sua mera apparenza, evocando circostanze inconferenti, fino ad ipotizzare un qualche coinvolgimento della Corbisiero nel dissesto della fallita a seguito del travisamento della relazione del curatore fallimentare e comunque in contraddizione con l'assenza di addebiti nei suoi confronti, così come - con riguardo allo specifico fatto di bancarotta di cui si tratta - nei confronti del coniuge, [OSCURATO:PERSONA], che aveva utilizzato il veicolo occasionalmente mentre questo era ancora intestato alla stessa fallita di cui all'epoca era dipendente. Non di meno i giudici del riesame avrebbero omesso di considerare come la ricorrente abbia acquistato il veicolo - vecchio di sette anni - non già direttamente dalla [OSCURATO:PERSONA], bensì da altra società cui la fallita l'aveva ceduta un anno prima. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato.2. Come già ricordato il bene assoggettato a vincolo (una Fiat 500) è stato sequestrato ai sensi dell'art. 321 comma 2 c.p.p. in quanto ritenuto il profitto del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestato ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, per quanto si ricava dall'ordinanza genetica, al punto D7 dell'incolpazione provvisoria viene ipotizzata la distrazione di numerosi veicoli (tra cui quello per cui si procede) intestati alla [OSCURATO:PERSONA], ceduti ad altre società del gruppo Adiletta e comunque rimasti nella disponibilità degli indagati ovvero a terzi senza versare nelle casse della fallita il ricavato. Ancora dalle scarne indicazioni contenute nel provvedimento applicativo emerge che il G.i.p. ha disposto il sequestro dei veicoli di cui è assunta la distrazione limitatamente a quelli che risultano ancora nella disponibilità degli indagati, anche per interposta persona, e con esclusione di quelli che "paiono" intestati a terzi di buona fede. Dall'ordinanza impugnata (e dallo stesso capo d'incolpazione D al punto 7) emerge poi che il bene sequestrato era stato ceduto nel luglio 2015 alla D.S.L. Autoveicoli (società apparentemente estranea al citato gruppo Adiletta) e da quest'ultima rivenduto all'odierna ricorrente nell'aprile dell'anno successivo. 3. Va anzitutto ribadito che in materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e che pertanto è consentito dedurre censure attinenti la motivazione del provvedimento impugnato solo nei limiti in cui oggetto di doglianza sia l'assoluta mancanza di un apparato giustificativo della decisione o, quanto meno il difetto dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza del medesimo, tanto da evidenziarne l'inidoneità a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. un. n. 25932 del 29 maggio 2008, Ivanov, rv 239692; Sez. Un., n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710). Non di meno deve osservarsi come nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato risulta effettivamente priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza rivelandosi pertanto meramente apparente. Il ragionamento seguito dal Tribunale muove dall'assunto che il veicolo sia stato distratto dal patrimonio della fallita e che la vendita alla Corbisiero sia stata sostanzialmente strumentale a consentire agli autori della distrazione di renderne più difficoltosa l'acquisizione degli organi fallimentari. In tal senso viene osservato come l'intestataria "finale" del bene sia la cognata di [OSCURATO:PERSONA], che la stessa è stata amministratrice della fallita fino al 2012 e che il marito [OSCURATO:PERSONA] ha avuto la disponibilità del veicolo anche dopo tale data. Da tale percorso giustificativo non è dato comprendere però se i giudici del riesame abbiano ritenuto la Corbisiero intestataria fittizia del bene, ipotizzando che lo stesso sia rimasto nella disponibilità degli autori della distrazione, ovvero addirittura concorrente nel reato, sebbene non formalmente indagata. In entrambi i casi viene completamente pretermesso alcun chiarimento sulla natura della vendita del bene a D.S.L. Autoveicoli, presso la quale la Corbisiero lo ha "riacquistato". In particolare non viene precisato - né alcuna indicazione in proposito si ritrae dalla motivazione dell'ordinanza genetica - se la "prima" vendita sia stata reale o fittizia e dunque se il profitto del reato sia costituito effettivamente dal bene sequestrato ovvero da quanto eventualmente ricavato dalla sua cessione e non riversato nelle casse della fallita. Analoghe considerazioni valgono per la "seconda" vendita del veicolo, che ha portato all'intestazione del medesimo alla ricorrente. Nemmeno in questo caso viene specificato se la Corbisiero abbia effettivamente pagato un prezzo per il suo acquisto e con quale provvista, concludendosi però - sostanzialmente in maniera apodittica - che l'operazione sarebbe servita a consentire agli indagati di rientrare in possesso del bene, implicitamente alludendosi all'ipotesi che la stessa sia stata finanziata da quanto ricavato dalla primigenia vendita. Anche l'adesione della Corbisiero - si ripete nemmeno indagata dal pubblico ministero, per quanto risulta dagli atti trasmessi - al disegno di sottrazione del bene alla massa viene affermata in maniera apodittica sulla base della mera intraneità della ricorrente al "nucleo familiare Adiletta", senza considerare che il marito [OSCURATO:PERSONA] non risulta essere nemmeno indagato per le distrazioni contestate al capo D e che egli, all'epoca dell'enfatizzata utilizzazione del veicolo, era dipendente della fallita. In definitiva l'ordinanza impugnata non ha effettivamente motivato né sul fatto che il veicolo sequestrato costituisca il profitto del reato assoggettabile a confisca, né sulla sussistenza delle condizioni che consentono quest'ultima a carico del terzo estraneo al reato, né sui presupposti che consentono di ritenere la Corbisiero non sia tale. 4. Conseguentemente il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bologna. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con ri