CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 luglio 2023
Cassazione n. 24656/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20682/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N . 58, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 180, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZAdi CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] - SEZ.DIST. DI SASSARIn. 201/2019 depositata i l 26/04/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il geometra [OSCURATO:PERSONA] chiedeva ed otteneva dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - Sezione distaccata di Olbia un decreto ingiuntivo nei confronti del clientePierpaolo Degortes per il pagamento della somma di € . 121.601,89,a titolo di compensi per attività professionali svolte nell'ambito di un incarico conferito dall’ingiunto per la predisposizione di una relazione di stima e di un progetto di divisione in tre quote equivalenti, relativamente a un compendio immobiliare degli eredi Degortes. 1.1. Il decreto ingiuntivo veniva opposto da [OSCURATO:PERSONA] innanzi al medesimo Tribunale, che rigettava l'opposizione. 2. La pronuncia del Tribunale veniva impugnata innanzi alla Corte d'Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari che , con sentenza n. 201/2019 depositata il 26/04/2019, rigettava il gravame ritenendo adempiuta, per quel che qui ancora rileva, l'obbligazione contrattuale del Sanna, nonché accertata la corrispondenza tra la tariffa professionale e la parcella posta a base del decreto ingiuntivo. 3. Avverso la suddetta pronuncia ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo contrastato con controricorso dal geometra Sanna. In prossimità dell’adunanza il ricorrente ha depositatomemoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unicomotivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2233 e 2697 cod. civ., art. 48 della legge 02.03.1949, n. 144, artt. 112, 132, comma 2, n. 4), 115 e 116 cod. proc. civ., art. 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Secondo la prospettazione del ricorrente,la Corte d'Appello è incorsa in violazione delle norme sulla determinazione del compenso del professionista, in quantonella sentenzamanca qualsivoglia motivazione relativamente al criterio di stima applicato e alla metodologia utilizzata (analitica o sommaria); la Corte di merito avrebbe inoltre violato la regola sul riparto dell'onere probatorio, addossando all’opponente l'onere di dimostrare l'incongruità del compenso; avrebbe altresì violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell’obbligo di motivazione.Altro errore commesso dalla Corte territoriale consisterebbe, secondo il ricorrente, nell’avere aderi to acriticamente alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio incorrendo anche nel vizio di motivazione apparente. 1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Con riferimento alla mancanza di motivazione in ordine al tipo di stima (analitica o sommaria) effettuata dal geometra, la doglianza è inammissibile per difetto di specificità, in quanto non viene riportatoil relativo passaggio della relazione peritale ce nsurata: mancanza a cui sopperisce invece il controricorso ove (ap. 12) si descrive la natura (analitica) dell’operazione di stima e i procedimenti adottati dal professionista. Quanto alle censure sullaassenza di motivazione (art. 132 cpc), g iova rammentare che, a séguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al «minimo costituzionale»: l’anomalia motivazionale è denunciabile, quindi,in Cassazione solo in «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico» ovvero nel caso di «motivazione apparente» (Cass. Sez. U, n. 8053 del 07.04.2014), tanto da non rendere percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento (sullo specifico vizio di motivazione apparente, v. di recente: Cass. Sez. U, n. 2767 del 30.01.2023 in motivazione e giurisprudenza ivi richiamata). Nel caso in esame, tali gravi carenze non sono ravvisabili, contrariamente a quanto si assume in ricorso. Con riguardo , poi, a lla censura relativa alla violazione delle norme sul riparto dell’onere della prova ai fini della determinazione del compenso, il ricorrente non considera il principio secondo il quale la violazione dell'art . 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata, ma si lamenta delfatto che, a seguito di un'incongrua valutazione delle acquisizioni istruttor ie, il giudice abbia ritenuto che la parte onerata avesse assoltoall'onere di provare l ’adeguatezza dei criteri e del metodo di stima di cui si era avvalso (ex plurimis, di recente: Cass. Sez. 3, n. 4425 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Nel caso di specie, la Corte sarda (v.pp. 6-7 della sentenza), ritenuta provata dal professionista la congruità della sua pretesa creditoriaattraverso le risultanze del verbale di assegnazione delle quote e del progetto di divisione (cioè della documentazione prodotta dal professionista, ndr) nonché degli accertamenti peritali, ha poi correttamente evidenziato che né rispetto ai criteri di stima né rispetto al modus operandidel professionista l’appellante Degortes aveva prodotto elementi modificativi o estintivi del comprovato diritto al compenso dimostrato dal professionista (p. 7 sentenza impugnata, 3° e 4° capoverso): nonsi tratta , dunque, di indebita inversione dell’onere della prova, ma di rilievo della mancata allegazione,da parte del convenuto di fattimodificativi o estintivi della pretesa, ai sensi dell’art. 2697, comma 2, cod. civ. Infondata è anche la censura sulla violazione degli artt. 115 e 116 cpc cpc. Come affermato da questa Corte (cfr. SSUU sentenza n. 20867/2020), in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. E ancora In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle unaltro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione Nel caso di specie,la Corte d’Appello, accolte le risultanze della C.T.U., ha ampiamente argomentato in merito alla prova dell’adempimento del professionista, nonché alla corrispondenza tra la parcella delgeometra Sanna dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e le tariffe professionali(v. pp. 6-8 della sentenza). Esclusa l’applicazione del comma 5 dell’art. 48 legge n. 144 del 1949 (poiché essa attiene all’ipotesi in cui la valutazione riguardi parte del medesimo oggetto, laddove nel caso di specie si era in presenza di unità immobiliari distinte, sebbene omogenee) , la Corte d’Appello ha , di conseguenza,ritenuto corretta l’applicazione di percentuali sui singoli valori stimati, ai sensi del comma 7 della stessa norma (p. 7, ultimo capoverso,p. 8, righi 1-9).Inoltre, il giudice distrettuale ha pr ecisato che, dal verbale di assegnazione delle quote, risulta che i condividenti (ricorrente incluso) avevano riconosciuto la complessità e vastità dell’indagine peritale, con ciò ratificando anche la congruità dei valori di stima espressinella relazione (p. 7, 1° capoverso). La dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cpc quindi non ricorre. 1.2. In definitiva, il giudizio di congruità della pretesa economica azionata dal professionista rientra nell'esercizio del potere del giudice del merito e, quindi, la diversa determinazione del quantum non è qui sindacabile, non essendo dedotte violazioni di limiti tariffari e non essendo più censurabile il vizio di motivazione. Le censure del ricorrente, reiterate in memoria, riguardanola valutazione – da parte della Corte territoriale - delle risultanze istruttorie : esse si traducono, pertanto, in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, teseall'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (ex plurimis: Cass. sez. 2, n. 19717del 2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2. La Corte, pertanto, rigetta il ricorso, le spese seguono la soccombenza determinate come in dispositivo. Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 5.000,00 per compensi, oltre €. 200,00 per esborsi, eagli accessori di legge nella misura del 15%. Si dàatto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo