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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 27054/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3183, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 19.11.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 6.7.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L'Amministrazione finanziaria svolgeva accertamenti sulla posizione contributiva dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'anno d'imposta 2006, ai sensi dell'art. 38 del Dpr n. 600 del 1973 (c.d. redditometro).

Il contribuente era convocato per fornire chiarimenti, ed aveva inizio un confronto finalizzato alla definizione della vertenza mediante accertamento con adesione, ma il tentativo, sebbene l'Ente impositore avesse accolto alcune delle osservazioni del contribuente e ridotto la pretesa impositiva, non sortiva esito positivo (ric., p. 1 s.).

L'Agenzia delle Entrate notificava perciò al contribuente, ai fini Irpef, l'avviso di accertamento n.

TD5010200298/2011, evidenziando innanzitutto la condotta antieconomica dell'impresa gestita dal contribuente

2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Crotone che, ritenute fondate le giustificazioni fornite dal contribuente, ha accolto il suo ricorso ed annullato l'avviso di accertamento.

3. L'Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisìone sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, il Rotondo non si costituiva.

La CTR dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta dall'Ente impositore perché tardiva.

4. Ha proposto ricorso per cassazione, notificato alla parte privata presso il suo domicilio il 24.5.2021 (spedizione del 14.5.2021), l'Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un motivo di impugnazione.

Il contribuente non si è costituito.

Ragioni della decisione

1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la nullità della sentenza pronunciata dalla CTR, in conseguenza della violazione e falsa applicazione dell'art. 53, comma secondo, del D.Lgs. n. 546 del 1992, in combinato disposto con l'art. 22 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e con l'art. 156 cod. proc. civ.

2. Mediante il suo motivo di ricorso, l'Amministrazione finanziaria lamenta la nullità della impugnata pronuncia della CTR, e comunque la violazione di legge, per avere il giudice dell'appello ritenuto erroneamente tardiva la proposizione del ricorso in appello.

3. Premesso che il termine utile per la proposizione del ricorso in appello scadeva il 17.9.2018, e la notificazione inviata dall'Ente impositore ha pacificamente raggiunto il destinatario il 18.9.2018, la CTR ha osservato che "l'Agenzia delle Entrate ha provveduto alla notifica dell'atto di impugnazione a mezzo del servizio postale e ha depositato, al momento della sua costituzione, un semplice foglio formato dalla stessa Agenzia delle Entrate, con apposto unicamente un timbro a umido con la dicitura [OSCURATO:PERSONA], e non già il timbro ufficiale a secco delle Poste, foglio questo comunque privo della indicazione e della sottoscrizione del referente dell'accettazione delle [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, di per sé non idoneo a provare che in quella data l'appello fosse stato depositato presso l'[OSCURATO:PERSONA] ... il foglio di cui sopra formato dall'Agenzia delle Entrate appare insufficiente al fine di provare l'asserita, tempestiva presentazione dell'atto per la notifica.

L'appellante ha altresì depositato copia dell'avviso di ricevimento, nel quale non risulta apposta la data di spedizione" (sent.

CTR, p. 1 s.).

3.1. La decisione pronunciata dalla CTR non risulta conforme all'orientamento consolidato espresso da questa Corte regolatrice.

Si è infatti avuto modo, ripetutamente, di chiarire che "nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto di appello è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell'elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poiché la veridicità dell'apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d'identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva dichiarato inammissibile l'appello in quanto non era stata depositata la ricevuta di spedizione del ricorso ma soltanto la copia conforme dell'elenco dei pieghi raccomandati recante la data ed il timbro dell'ufficio postale)", Cass. sez.

VI-V, 19.7.2019, n. 19547 (conf. tra le altre, Cass. sez.

VI-V, 4.6.2018, n. 14163).

3.2. Questa Corte ha anche recentemente confermato che "nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto d'appello per il notificante nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all'apposizione di quest'ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale" Cass. sez.

V, 29.9.2017, n. 22878 (conf.

Cass. sez.

VI - V, 18.2.2020, n. 4151).

La giurisprudenza ha inoltre chiarito che "la veridicità dell'apposizione della data mediante il timbro postale a calendario è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, poichè si riferisce all'attestazione di attività compiute dal pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni in relazioni alla ricezione" (Cass. pen., 14.4.1994 - Cass. pen. 1996, 93, s.m.).

Infatti, riguardo al timbro postale mancante di firma si ritiene che si ha atto pubblico in senso tecnico giuridico pur in difetto di sottoscrizione dell'atto stesso, esistendo la possibilità d'identificarne la provenienza e non richiedendone la legge la sottoscrizione ad substantiam (Cass. pen., 10.1.1989 - Cass. pen. 1991, I, 418, s.m.; conf. 1.3.1985 - Cass. pen. 1986, 1083, s.m.; 27.5.1982 - Cass. pen. 1983, 1980, s.m.; v. sull'accettazione del plico Cass. pen., 27.1.1987 -Cass. pen.1988, 826, s.m.)", Cass., Sez.

U., n. 13452 del 2017, p. 5.9 s., Cass. sez.

VI-V, 7.10.2020, n. 21613.

3.3. L'impugnazione introdotta dall'Amministrazione finanziaria risulta quindi fondata.

3.4. Il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate deve pertanto essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria che provvederà anche a regolare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

La Corte, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, e pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3183, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 19.11.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 6.7.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Amministrazione finanziaria svolgeva accertamenti sulla posizione contributiva dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'anno d'imposta 2006, ai sensi dell'art. 38 del Dpr n. 600 del 1973 (c.d. redditometro). Il contribuente era convocato per fornire chiarimenti, ed aveva inizio un confronto finalizzato alla definizione della vertenza mediante accertamento con adesione, ma il tentativo, sebbene l'Ente impositore avesse accolto alcune delle osservazioni del contribuente e ridotto la pretesa impositiva, non sortiva esito positivo (ric., p. 1 s.). L'Agenzia delle Entrate notificava perciò al contribuente, ai fini Irpef, l'avviso di accertamento n. TD5010200298/2011, evidenziando innanzitutto la condotta antieconomica dell'impresa gestita dal contribuente 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Crotone che, ritenute fondate le giustificazioni fornite dal contribuente, ha accolto il suo ricorso ed annullato l'avviso di accertamento. 3. L'Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisìone sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, il Rotondo non si costituiva. La CTR dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta dall'Ente impositore perché tardiva. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, notificato alla parte privata presso il suo domicilio il 24.5.2021 (spedizione del 14.5.2021), l'Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Il contribuente non si è costituito. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la nullità della sentenza pronunciata dalla CTR, in conseguenza della violazione e falsa applicazione dell'art. 53, comma secondo, del D.Lgs. n. 546 del 1992, in combinato disposto con l'art. 22 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e con l'art. 156 cod. proc. civ. 2. Mediante il suo motivo di ricorso, l'Amministrazione finanziaria lamenta la nullità della impugnata pronuncia della CTR, e comunque la violazione di legge, per avere il giudice dell'appello ritenuto erroneamente tardiva la proposizione del ricorso in appello. 3. Premesso che il termine utile per la proposizione del ricorso in appello scadeva il 17.9.2018, e la notificazione inviata dall'Ente impositore ha pacificamente raggiunto il destinatario il 18.9.2018, la CTR ha osservato che "l'Agenzia delle Entrate ha provveduto alla notifica dell'atto di impugnazione a mezzo del servizio postale e ha depositato, al momento della sua costituzione, un semplice foglio formato dalla stessa Agenzia delle Entrate, con apposto unicamente un timbro a umido con la dicitura [OSCURATO:PERSONA], e non già il timbro ufficiale a secco delle Poste, foglio questo comunque privo della indicazione e della sottoscrizione del referente dell'accettazione delle [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, di per sé non idoneo a provare che in quella data l'appello fosse stato depositato presso l'[OSCURATO:PERSONA] ... il foglio di cui sopra formato dall'Agenzia delle Entrate appare insufficiente al fine di provare l'asserita, tempestiva presentazione dell'atto per la notifica. L'appellante ha altresì depositato copia dell'avviso di ricevimento, nel quale non risulta apposta la data di spedizione" (sent. CTR, p. 1 s.). 3.1. La decisione pronunciata dalla CTR non risulta conforme all'orientamento consolidato espresso da questa Corte regolatrice. Si è infatti avuto modo, ripetutamente, di chiarire che "nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto di appello è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell'elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poiché la veridicità dell'apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d'identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva dichiarato inammissibile l'appello in quanto non era stata depositata la ricevuta di spedizione del ricorso ma soltanto la copia conforme dell'elenco dei pieghi raccomandati recante la data ed il timbro dell'ufficio postale)", Cass. sez. VI-V, 19.7.2019, n. 19547 (conf. tra le altre, Cass. sez. VI-V, 4.6.2018, n. 14163). 3.2. Questa Corte ha anche recentemente confermato che "nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto d'appello per il notificante nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all'apposizione di quest'ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale" Cass. sez. V, 29.9.2017, n. 22878 (conf. Cass. sez. VI - V, 18.2.2020, n. 4151). La giurisprudenza ha inoltre chiarito che "la veridicità dell'apposizione della data mediante il timbro postale a calendario è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, poichè si riferisce all'attestazione di attività compiute dal pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni in relazioni alla ricezione" (Cass. pen., 14.4.1994 - Cass. pen. 1996, 93, s.m.). Infatti, riguardo al timbro postale mancante di firma si ritiene che si ha atto pubblico in senso tecnico giuridico pur in difetto di sottoscrizione dell'atto stesso, esistendo la possibilità d'identificarne la provenienza e non richiedendone la legge la sottoscrizione ad substantiam (Cass. pen., 10.1.1989 - Cass. pen. 1991, I, 418, s.m.; conf. 1.3.1985 - Cass. pen. 1986, 1083, s.m.; 27.5.1982 - Cass. pen. 1983, 1980, s.m.; v. sull'accettazione del plico Cass. pen., 27.1.1987 -Cass. pen.1988, 826, s.m.)", Cass., Sez. U., n. 13452 del 2017, p. 5.9 s., Cass. sez. VI-V, 7.10.2020, n. 21613. 3.3. L'impugnazione introdotta dall'Amministrazione finanziaria risulta quindi fondata. 3.4. Il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate deve pertanto essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria che provvederà anche a regolare tra le parti le spese del giudizio di legittimità. La Corte, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, e pro