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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00191/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, pronunciando sull'incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA], attinto da provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla locale Procura Generale in data 13 agosto 2019, confermava l'eseguibilità del titolo cumulativo.

In esso erano confluiti: a)' la sentenza della Corte di appello di Napoli 8 febbraio 2011, irrevocabile il 24 aprile 2012, in relazione alla quale Allegro, in data 23 settembre 2010, pendente la fase di cognizione, era stato consegnato dalla Spagna all'Italia, in esecuzione di mandato di arresto europeo; b) la sentenza della Corte di appello di Napoli 21 luglio 2017, irrevocabile il 18 giugno 2018, in relazione alla quale, pendente la fase di cognizione, era stata concessa dalla Spagna estensione della consegna in data 13 febbraio 2013; c) la sentenza della Corte di appello di Napoli 7 dicembre 2017, irrevocabile il 7 maggio 2019, in relazione alla quale era stata concessa dalla Spagna estensione della consegna in data 28 maggio 2020.

Nel promuovere l'incidente, il condannato aveva sostenuto che l'estensione della consegna, relativamente al titolo sub b), fosse intervenuta tardivamente, ossia in data successiva all'ultimazione dell'espiazione della pena sub a); che la protrazione della custodia, oltre la data della predetta ultimazione, fosse avvenuta in violazione del principio di specialità, sancito dall'art. 32 legge n. 69 del 2005; che l'estensione in parola dovesse pertanto ritenersi inefficace; che l'estensione della consegna, relativamente al titolo sub c), fosse affetta da inefficacia derivata.

Il giudice dell'esecuzione disattendeva tale prospettazione, riconoscendo che il principio di specialità era stato violato in relazione al titolo sub b), ma ritenendo - sulla scorta di un duplice pronunciamento di questa Corte (Sez. 1, n. 3791 del 07/11/2013, e Sez. 1, n. 22285 del 2018), relativo alla fase cautelare del procedimento poi sfociato nel titolo esecutivo - che la violazione fosse stata sanata dalla sopravvenuta estensione della consegna, avvenuta nel corso del procedimento stesso, e nessuna conseguenza invalidante potesse ulteriormente prodursi rispetto al titolo sub c), e al titolo cumulativo che ricomprendeva entrambi.

2. Il condannato ricorre per cassazione, per il tramite dei suoi difensori di fiducia; deducendo violazione di legge e vizio della motivazione.

Il ricorrente, dopo aver ripercorso l'intera sequela procedimentale, ripropone la tesi secondo cui, una volta cessata, in data 18 dicembre 2012, l'espiazione della pena sub a), l'Autorità giudiziaria italiana non avrebbe potuto richiedere - in relazione a vicende processuali ulteriori - l'estensione della consegna, riferita ad un mandato di arresto europeo che aveva ormai esaurito la sua efficacia, ma avrebbe dovuto emetterne di nuovi, attivando distinte procedure di consegna, nelle quali l'interessato avrebbe potuto esercitare i suoi diritti.

L'estensione della consegna, in relazione alla vicenda processuale sub b), era stata comunque richiesta solo 1'8 gennaio 2013, in data posteriore all'esaurimento del rapporto esecutivo per cui la consegna era stata originariamente disposta, appunto verificatosi il 18 dicembre 2012; data dalla quale il condannato avrebbe dovuto essere liberato, in applicazione del principio di specialità, essendo da allora detenuto sine titulo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché reiterativo di argomentazioni giuridiche manifestamente infondate e già adeguatamente confutate.

2. Sin dalla sentenza n. 3791 del 07/11/2013, riguardante le medesime vicende processuali, questa Corte ha sancito che dalla data di emissione della misura cautelare, relative al processo sfociato nel titolo sub b), al 13 febbraio 2013, data di estensione della relativa consegna da parte dell'Autorità spagnola, iI ricorrente ha subito la violazione del principio di specialità dettato dall'art. 32 legge n. 69 del 2005, il quale vieta che, per fatti anteriori alla consegna, diversi da quello per cui essa è stata concessa, l'interessato venga assoggettato a misura privativa della libertà personale, salvo che il medesimo non abbia rinunciato alla garanzia, ovvero lo Stato estero abbia concesso il suo assenso.

Questa Corte ha anche aggiunto come fosse però evidente che, successivamente al 13 febbraio 2013, la privazione della libertà personale di Allegro si presentasse del tutto legittima, e non più in contrasto col citato principio.

La violazione del principio di specialità non può essere fatta valere, infatti, dopo che l'Autorità straniera abbia dato il suo assenso all'estensione della misura restrittiva al fatto anteriore, e abbia autorizzato l'estensione corrispondente della consegna, in quanto, per effetto di queste sopravvenienze, viene meno l'attualità della violazione (paragrafo 3 della sentenza citata, che fa salve eventuali responsabilità interne, da far valere in altra sede), mentre eventuali vizi dei provvedimenti emessi dall'Autorità nazionale nella procedura di estensione attiva della consegna possono essere dedotti solo nello Stato estero richiesto, qualora incidano sulla procedura di sua pertinenza, e secondo le regole, le forme ed i tempi previsti nel relativo ordinamento (Sez.

U, n. 30769 del 21/06/2012, Caiazzo, Rv. 252891-01). 3.' L'ordinanza impugnata si è esattamente conformata a tali insegnamenti, né il ricorrente adduce argomenti nuovi e pregnanti che possano indurre alla loro rivisitazione.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, pronunciando sull'incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA], attinto da provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla locale Procura Generale in data 13 agosto 2019, confermava l'eseguibilità del titolo cumulativo. In esso erano confluiti: a)' la sentenza della Corte di appello di Napoli 8 febbraio 2011, irrevocabile il 24 aprile 2012, in relazione alla quale Allegro, in data 23 settembre 2010, pendente la fase di cognizione, era stato consegnato dalla Spagna all'Italia, in esecuzione di mandato di arresto europeo; b) la sentenza della Corte di appello di Napoli 21 luglio 2017, irrevocabile il 18 giugno 2018, in relazione alla quale, pendente la fase di cognizione, era stata concessa dalla Spagna estensione della consegna in data 13 febbraio 2013; c) la sentenza della Corte di appello di Napoli 7 dicembre 2017, irrevocabile il 7 maggio 2019, in relazione alla quale era stata concessa dalla Spagna estensione della consegna in data 28 maggio 2020. Nel promuovere l'incidente, il condannato aveva sostenuto che l'estensione della consegna, relativamente al titolo sub b), fosse intervenuta tardivamente, ossia in data successiva all'ultimazione dell'espiazione della pena sub a); che la protrazione della custodia, oltre la data della predetta ultimazione, fosse avvenuta in violazione del principio di specialità, sancito dall'art. 32 legge n. 69 del 2005; che l'estensione in parola dovesse pertanto ritenersi inefficace; che l'estensione della consegna, relativamente al titolo sub c), fosse affetta da inefficacia derivata. Il giudice dell'esecuzione disattendeva tale prospettazione, riconoscendo che il principio di specialità era stato violato in relazione al titolo sub b), ma ritenendo - sulla scorta di un duplice pronunciamento di questa Corte (Sez. 1, n. 3791 del 07/11/2013, e Sez. 1, n. 22285 del 2018), relativo alla fase cautelare del procedimento poi sfociato nel titolo esecutivo - che la violazione fosse stata sanata dalla sopravvenuta estensione della consegna, avvenuta nel corso del procedimento stesso, e nessuna conseguenza invalidante potesse ulteriormente prodursi rispetto al titolo sub c), e al titolo cumulativo che ricomprendeva entrambi. 2. Il condannato ricorre per cassazione, per il tramite dei suoi difensori di fiducia; deducendo violazione di legge e vizio della motivazione. Il ricorrente, dopo aver ripercorso l'intera sequela procedimentale, ripropone la tesi secondo cui, una volta cessata, in data 18 dicembre 2012, l'espiazione della pena sub a), l'Autorità giudiziaria italiana non avrebbe potuto richiedere - in relazione a vicende processuali ulteriori - l'estensione della consegna, riferita ad un mandato di arresto europeo che aveva ormai esaurito la sua efficacia, ma avrebbe dovuto emetterne di nuovi, attivando distinte procedure di consegna, nelle quali l'interessato avrebbe potuto esercitare i suoi diritti. L'estensione della consegna, in relazione alla vicenda processuale sub b), era stata comunque richiesta solo 1'8 gennaio 2013, in data posteriore all'esaurimento del rapporto esecutivo per cui la consegna era stata originariamente disposta, appunto verificatosi il 18 dicembre 2012; data dalla quale il condannato avrebbe dovuto essere liberato, in applicazione del principio di specialità, essendo da allora detenuto sine titulo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché reiterativo di argomentazioni giuridiche manifestamente infondate e già adeguatamente confutate. 2. Sin dalla sentenza n. 3791 del 07/11/2013, riguardante le medesime vicende processuali, questa Corte ha sancito che dalla data di emissione della misura cautelare, relative al processo sfociato nel titolo sub b), al 13 febbraio 2013, data di estensione della relativa consegna da parte dell'Autorità spagnola, iI ricorrente ha subito la violazione del principio di specialità dettato dall'art. 32 legge n. 69 del 2005, il quale vieta che, per fatti anteriori alla consegna, diversi da quello per cui essa è stata concessa, l'interessato venga assoggettato a misura privativa della libertà personale, salvo che il medesimo non abbia rinunciato alla garanzia, ovvero lo Stato estero abbia concesso il suo assenso. Questa Corte ha anche aggiunto come fosse però evidente che, successivamente al 13 febbraio 2013, la privazione della libertà personale di Allegro si presentasse del tutto legittima, e non più in contrasto col citato principio. La violazione del principio di specialità non può essere fatta valere, infatti, dopo che l'Autorità straniera abbia dato il suo assenso all'estensione della misura restrittiva al fatto anteriore, e abbia autorizzato l'estensione corrispondente della consegna, in quanto, per effetto di queste sopravvenienze, viene meno l'attualità della violazione (paragrafo 3 della sentenza citata, che fa salve eventuali responsabilità interne, da far valere in altra sede), mentre eventuali vizi dei provvedimenti emessi dall'Autorità nazionale nella procedura di estensione attiva della consegna possono essere dedotti solo nello Stato estero richiesto, qualora incidano sulla procedura di sua pertinenza, e secondo le regole, le forme ed i tempi previsti nel relativo ordinamento (Sez. U, n. 30769 del 21/06/2012, Caiazzo, Rv. 252891-01). 3.' L'ordinanza impugnata si è esattamente conformata a tali insegnamenti, né il ricorrente adduce argomenti nuovi e pregnanti che possano indurre alla loro rivisitazione. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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