CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32700/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ATTO1. Con ordinanza del 24 dicembre 2025, il Tribunale di sorveglianza diPalermo ha rigettato l'istanza di concessione della misura alternativadell'affidamento in prova cd. terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990,proposta da [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale ha ritenuto che la misura richiesta non fosse idonea acontenere il pericolo di recidiva e di ripristino dei collegamenti con il contestocriminale di riferimento, valorizzando, accanto agli esiti dell’osservazioneintramuraria, i pareri della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e dellaDirezione distrettuale antimafia, dai quali emergevano il ruolo di assoluto rilievorivestito dal condannato all’interno del sodalizio, la persistente operatività delclan XXXXXXXXXX e l’assenza di elementi positivi idonei a escludere il rischio dinuovi collegamenti con i sodali.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Traina, propone ricorso per cassazione deducendo un unico articolato motivo conil quale denuncia violazione di legge con riferimento all’art. 71 ter ord. pen.Si duole il ricorrente che il Tribunale abbia fondato il giudizio di pericolositàdel richiedente sulle sole relazioni della Direzione nazionale antimafia eantiterrorismo e della Direzione distrettuale antimafia, senza svolgere uneffettivo accertamento sull’attuale personalità del detenuto e senza confrontarsiadeguatamente con gli esiti del percorso intramurario e con la relazione disintesi. Assume, in particolare, che il giudizio di pericolosità sociale avrebbedovuto essere fondato su una valutazione concreta, attuale e individualizzatadella persona, e non su elementi meramente storici, né su un rischio soloastratto di ripresa dei contatti con la consorteria di riferimento.Sotto tale profilo, il ricorrente evidenzia che il Tribunale avrebbe desunto lapersistente pericolosità quasi esclusivamente dal ruolo apicale e dal prestigiocriminale ricostruiti nella sentenza di condanna, senza considerare l’epoca dicommissione delle condotte oggetto di accertamento, poste in essere tra il 2017e, quanto al reato associativo, il 2019, e senza indicare elementi nuovi e concretidai quali inferire l’attualità dei collegamenti con il sodalizio mafioso. Ne deriva,secondo la prospettazione difensiva, che la pericolosità non avrebbe potutoessere automaticamente ricavata dal titolo di reato o dalla pregressaappartenenza al clan, in assenza di dati specifici idonei a dimostrare l’attualitàdel rischio di ripristino dei rapporti con il contesto criminale di provenienza.3. Con requisitoria scritta, il sostituto Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],chiede che il ricorso venga rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.2. L’affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioniterapeutiche ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, è un istituto previstoper gestire la specifica situazione di condannati tossicodipendenti oalcoldipendenti, per i quali assume preminente rilievo la cura di tali condizioni.Esso dunque poggia su presupposti differenti, e riassumibili in: - un presuppostodi carattere soggettivo, costituito dallo stato di tossicodipendenza o dialcooldipendenza del soggetto detenuto, che, a pena di inammissibilità, deveessere certificato da una struttura sanitaria pubblica; - un presupposto dicarattere oggettivo, rappresentato dai limiti edittali massimi della sanzionecomplessivamente inflitta al soggetto o del residuo di maggiore pena da scontaree dalla mancata pregressa concessione per più di due volte dell'affidamentostesso.In presenza di queste pre-condizioni l'autorità giudiziaria deve svolgereuna complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità delprogramma, concordato dal soggetto interessato con un'unità sanitaria locale ocon uno degli enti previsti dall'art. 115 D.P.R. n. 309 del 1990, oppure, conorganismi privati, tenuto conto della pericolosità del condannato edell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimentosociale (Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017 - dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293;n. 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv. 261982; n. 11575 del 05/02/2013,Sansonna, Rv. 255158).Ne discende che il profilo terapeutico, pur essenziale, non assorbe quellospecial-preventivo. Ai sensi dell’art. 94, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, infatti,il Tribunale di sorveglianza può accogliere l’istanza di affidamento in provaterapeutico esclusivamente quando il programma di recupero, anche per lemodalità con cui deve essere svolto, possa fondatamente essere reputato idoneoad assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 1362 del18/11/2010, dep. 2011, Liso, Rv. 249285; Sez. 1, n. 18517 del 10/05/2006,Trione, Rv. 233728).Coerentemente, si è precisato che «L'affidamento in prova per finiterapeutici, dovendo assicurare la prevenzione dei reati, non può essereconcesso al condannato tossicodipendente ritenuto attualmente pericoloso,interessato, negata in radice dalla sua stessa condizione di persona pericolosa»(Sez. 1, n. 48041 del 09/10/2018, Massimino, Rv. 274665).3. Di tali principi il Tribunale di sorveglianza ha fatto corretta applicazione.L’ordinanza impugnata non ha infatti operato alcun automatismo fondatosul mero titolo del reato o sulla sola pregressa appartenenza del XXXXXXXXXX alclan di riferimento, ma ha posto a confronto le risultanze dell’osservazioneintramuraria con i pareri degli organi investigativi specializzati nel contrasto allacriminalità organizzata, pervenendo, con motivazione non apparente némanifestamente illogica, alla conclusione che la misura richiesta non fosse idoneaa contenere il rischio di recidiva e di ripristino dei collegamenti con il contestoassociativo di provenienza.Il Tribunale ha esaminato gli esiti del percorso trattamentale intramurario ela relazione di sintesi del 26 novembre 2025; ha tuttavia ritenuto recessivi glielementi positivi da essi desumibili rispetto a dati di segno opposto,specificamente indicati: il ruolo di assoluto rilievo rivestito dal ricorrente tra isodali; la persistente operatività del clan XXXXXXXXXX; il prestigio criminale delgruppo e la forza di intimidazione alla cui creazione o al cui rafforzamento ilcondannato aveva contribuito; l’assenza di elementi positivi dai quali desumerel’intervenuta rescissione dei legami con il sodalizio o, comunque, il superamentodel rischio di riattivazione dei collegamenti.Non coglie nel segno, dunque, la censura secondo cui il giudizio dipericolosità sarebbe stato fondato sulle sole informative della Direzione nazionaleantimafia e antiterrorismo e della Direzione distrettuale antimafia, senza alcunaverifica dell’attuale personalità del detenuto. Il provvedimento impugnato, alcontrario, ha attribuito a tali apporti conoscitivi il rilievo che ad essi compete,trattandosi di fonti qualificate e istituzionalmente deputate alla ricognizione dellaperdurante operatività dei sodalizi mafiosi e dei rischi di ripresa dei collegamenticon i relativi ambienti criminali; e ha poi inserito tali dati in una valutazioneunitaria, comprensiva anche degli elementi provenienti dall’osservazionepenitenziaria.La difesa, nel censurare la valorizzazione di tali pareri, finisce persovrapporre piani diversi: da un lato, quello dell’osservazione della personalità inambiente intramurario, certamente rilevante ai fini del giudizio prognostico;dall’altro, quello della persistenza del radicamento criminale del gruppo diappartenenza e della concreta possibilità che il condannato, una volta inserito inun circuito meno contenitivo, possa riattivare comunicazioni e rapporti con isodali.Il Tribunale non ha ignorato il primo profilo, ma ha ritenuto che esso nonfosse sufficiente a neutralizzare il secondo, con valutazione che resta interna alperimetro del merito e non presenta fratture logiche sindacabili in sede dilegittimità.4. Parimenti infondata è la doglianza con la quale il ricorrente assume chela pericolosità attuale avrebbe dovuto essere dimostrata mediante elementinuovi, ulteriori e diversi rispetto al ruolo in precedenza svolto e alla perduranteoperatività del sodalizio.L’assunto non considera la peculiarità del giudizio prognostico da svolgerenei confronti di soggetto detenuto per fatti di criminalità organizzata di tipomafioso. In tali ipotesi, lo stato detentivo impedisce fisiologicamente di registraremanifestazioni esterne della pericolosità sovrapponibili a quelle proprie delsoggetto libero; ne consegue che la valutazione dell’attualità non può essereridotta alla ricerca di nuove condotte esteriori, ma deve essere costruitavalorizzando la biografia criminale, la qualità del ruolo ricoperto, l’intensità delvincolo associativo, la capacità del gruppo di mantenere nel tempo la propriaoperatività e, soprattutto, il concreto pericolo che, una volta attenuato il circuitocustodiale, possano essere ripristinati i collegamenti con il contesto criminale diprovenienza.Il Tribunale ha, dunque, plausibilmente ritenuto che, in assenza di elementipositivi di segno contrario — quali un effettivo recesso dal sodalizio, unacomprovata rottura dei legami relazionali e criminali o altri dati idonei aescludere il rischio di riattivazione dei collegamenti — la mera manifestazione, inambito detentivo, dell’intento di prendere le distanze dal contesto di provenienzanon fosse sufficiente a fondare una prognosi favorevole.Tale apprezzamento è tanto più razionale in quanto riferito a un soggettoche, secondo quanto accertato in sede di merito, ha rivestito per anni un ruoloapicale o comunque di assoluto rilievo all’interno del gruppo, contribuendo alconsolidamento del relativo prestigio criminale.Né assume rilievo decisivo il richiamo difensivo all’epoca di commissionedei fatti, indicati come risalenti al 2017 e, quanto al reato associativo, al 2019.La distanza temporale dal fatto, se può costituire un elemento daconsiderare nel quadro della valutazione complessiva, non è di per sé idonea aelidere il giudizio di pericolosità quando il provvedimento impugnato dia conto,come nella specie, della permanenza del contesto associativo, della forzaintimidatrice del gruppo e della perdurante capacità del vincolo mafioso diriattivarsi anche dopo periodi di custodia.La motivazione, sul punto, non si fonda su una presunzione assoluta, masulla specificità del contesto criminale, sulla posizione individuale del condannatoe sulla mancanza di elementi di segno positivo idonei a rendere recessivo ilrischio segnalato dagli organi specializzati.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essererigettato; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anorma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dallalegge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.