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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2025

Cassazione n. 40974/2025

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla ConsiglieraMaria [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 29 maggio 2025 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale locale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi uno e giorni dieci di arresto ed euro 800 di ammenda, in relazione al reato di cui all’art. 186 co. 2, 2 bis e 2 sexies d.lgs. n. 285/1992, concedendogli il beneficio della non menzione. 2.Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidato a due motivi con cui si deduce l’errata applicazione della legge penale in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione oltre che il vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. 3.Letta la memoria depositata dal difen sore di fiduc ia del [OSCURATO:PERSONA]. 4.Il ricorso è inammissibile.

Il motivo di ricorso con cui si deduce la violazione di legge quanto al mancato rilievo della prescrizione è manifestamente infondato e si pone in contrasto con il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui «la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021»(Sez.

U. . 20989 del 12/12/2024 dep. 2025, Rv. 288175 -01).

Alla data in cui la Corte di appello ha pronunciato sentenza, dunque, il reato non era ancora prescritto.

5. Parimenti inammissibile il secondo motivo poiché non si confronta con gli argomenti spesi dalla Corte territoriale che ha posto l’accento sulla gravità della condotta riferita alla circostanza che l’imputato, positivo all’etanolo, conduceva l’auto in piena notte per una strada cittadina, con tratto rettilineo, asciutto, senza problemi di visibilità con a bordo una passeggera che in conseguenza dell’impatto dell’auto contro un palo della luce, riportava lesioni.

L’auto a causa dell’impatto si poneva trasversalmente lungo la via Portuense determinando così un severo pericolo per la circolazione.

A quanto detto il ricorrente oppone l’incensuratezza dell’imputato e il basso tasso alcolemico. 5.Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 2 dicembre 2025 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla ConsiglieraMaria [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 29 maggio 2025 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale locale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi uno e giorni dieci di arresto ed euro 800 di ammenda, in relazione al reato di cui all’art. 186 co. 2, 2 bis e 2 sexies d.lgs. n. 285/1992, concedendogli il beneficio della non menzione. 2.Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidato a due motivi con cui si deduce l’errata applicazione della legge penale in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione oltre che il vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. 3.Letta la memoria depositata dal difen sore di fiduc ia del [OSCURATO:PERSONA]. 4.Il ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso con cui si deduce la violazione di legge quanto al mancato rilievo della prescrizione è manifestamente infondato e si pone in contrasto con il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui «la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021»(Sez. U. . 20989 del 12/12/2024 dep. 2025, Rv. 288175 -01). Alla data in cui la Corte di appello ha pronunciato sentenza, dunque, il reato non era ancora prescritto. 5. Parimenti inammissibile il secondo motivo poiché non si confronta con gli argomenti spesi dalla Corte territoriale che ha posto l’accento sulla gravità della condotta riferita alla circostanza che l’imputato, positivo all’etanolo, conduceva l’auto in piena notte per una strada cittadina, con tratto rettilineo, asciutto, senza problemi di visibilità con a bordo una passeggera che in conseguenza dell’impatto dell’auto contro un palo della luce, riportava lesioni. L’auto a causa dell’impatto si poneva trasversalmente lungo la via Portuense determinando così un severo pericolo per la circolazione. A quanto detto il ricorrente oppone l’incensuratezza dell’imputato e il basso tasso alcolemico. 5.Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 2 dicembre 2025 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40974/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris