CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08116/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 04LXJ1S) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAfissato il ricorso con il rito scritto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del - Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio; -difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'annullamento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il giudice di pace di Roma ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] MOHAMMED per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, condannandolo alla pena di euro 3.400,00 di ammenda. 2. [OSCURATO:PERSONA] MOHAMMED, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale del difensore di ufficio avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata e dell'ordinanza in data 24 gennaio 2020 con la quale è stata rigettata l'eccezione di nullità della dichiarazione di assenza derivante dalla mancata conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, essendo stati notificati tutti gli atti del procedimento e quello introduttivo del giudizio al difensore d'ufficio, che era stato nominato domiciliatario nel primo atto compiuto dalla polizia giudiziaria in data 20 marzo 2017, in mancanza dell'instaurazione di qualsiasi rapporto professionale con detto difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Premesso che, avuto riguardo alle questioni di natura processuale, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), va osservato che dal fascicolo d'ufficio risulta effettivamente che l'imputato, il giorno dei fatti, aveva sottoscritto un verbale di identificazione privo di qualsiasi riferimento ad imputazioni e/o incolpazioni nei suoi confronti, eleggendo il domicilio presso il difensore d'ufficio che gli veniva contestualmente nominato. Ciò premesso, non risulta, né è in alcun modo desumibile dall'esame degli atti, che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza degli atti notificati presso il difensore domiciliatario nominato nella fase delle indagini preliminari nonché, ciò che più conta, dell'atto introduttivo del giudizio che, al pari dei precedenti atti, veniva notificato al difensore d'ufficio, quale domiciliatario, con il quale non risulta che lo stesso abbia mai effettivamente instaurato un rapporto professionale.3. Il giudice di merito ha respinto l'eccezione proposta dalla difesa, reiterata con il ricorso in esame, limitandosi a constatare la regolarità formale delle notifiche, l'intervenuta elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio e la tardività dell'eccezione difensiva. Tale rilievo è però errato in diritto. 3.1. A seguito delle modifiche operate dalla L. 28 aprile 2014, n. 67 (art. 11, comma 6), il processo in absentia, sia nel caso di legittima dichiarazione di assenza dell'imputato ex art. 420-bis cod. proc. pen., sia nel caso della rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., ruota attorno alla «incolpevole» mancata conoscenza da parte dell'imputato dell'esistenza del procedimento o del processo. Nel complessivo sistema disegnato dal legislatore, che ha soppresso le disposizioni del codice che consentivano il processo contumaciale allo scopo di adeguare l'ordinamento italiano alla normativa internazionale e di evitare ulteriori condanne dell'Italia da parte della Corte EDU, risulta chiaro come la celebrazione del processo in assenza sia consentita quando vi è la certezza che l'imputato abbia conoscenza del processo (ovvero allo stesso si sia volontariamente sottratto); in caso contrario, ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen., il giudice deve disporre la notifica «personalmente ad opera della polizia giudiziaria» e, se la notifica non risulta possibile, deve disporre con ordinanza la sospensione del processo. La disposizione, quindi, dimostra come il sistema sia incentrato esclusivamente sulla «effettività» di tale conoscenza. 3.2. Il giudice di merito ha, nella sostanza, ritenuto legittima la celebrazione di un processo sulla base del mero riscontro della regolarità formale delle notifiche, indipendentemente da una verifica circa una «effettiva» conoscenza del processo. Si è autorevolmente affermato, proprio con riguardo all'elezione di domicilio operata in data anteriore all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, che «ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa» (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 - dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420). Con specifico riferimento all'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, le Sezioni unite hanno osservato come la circostanza che essa debba essere «seria» e reale, dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il soggetto ed il luogo presso il quale dovrebbero essere indirizzati gli atti, risulti dalla stessa scelta normativa, successiva alla vicenda in esame, che con la L. n. 103 del 2017 ha inserito nell'art. 162 cod. proc. pen. il comma 4-bis: «l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario»; la disposizione, quindi, ha inteso ridurre al minimo un tipico ambito di possibili elezioni di domicilio «disattente». 4. Deve, dunque, ritenersi affetta da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, la sentenza emessa dal giudice di merito che abbia proceduto in assenza dell'imputato, senza avere accertato la conoscenza da parte del medesimo del processo a suo carico, in mancanza della prova di rapporti con il difensore d'ufficio, al quale siano stati notificati tutti gli atti del procedimento, ipotesi che risulta essersi chiaramente verificata nella fattispecie in esame. 4.1. Si è, infatti, chiarito che «nel giudizio in assenza, è affetta da nullità assoluta, deducibile in ogni stato e grado del procedimento, la notifica del decreto di citazione all'imputato eseguita presso il difensore d'ufficio domiciliatario, ove non sia stata accertata la sussistenza dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale e l'imputato o di altri elementi idonei a far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento» (Sez. 5, n. 22752 del 21/1/2021, Georgieva, Rv. 281315). 5. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice di pace di Roma perché proceda alla rinnovazione degli atti nulli, disponendo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio personalmente a mani dell'imputato, a seguito delle opportune e necessarie ricerche. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al giudice di pace di Roma, diversa persona fisica. Così deciso il 18 febbraio 2022. Il Consigliere estensore I