CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 19509/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Livorno, con la quale l'imputato era stato ritenuto colpevole del delitto di cui agli artt. 624 e 625 n.2 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo con cui il ricorrente contesta l'eccessività della pena e la mancata prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla aggravante è: - manifestamente infondato atteso che secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 2 della sentenza impugnata che evidenzia la gravità del fatto e le condanne successive numerose e per reati contro il patrimonio); - generico laddove non evidenzia gli elementi favorevoli al ricorrente che siano stati eventualmente trascurati dalla sentenza impugnata. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il cons ere estensore [OSCURATO:PERSONA]