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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 luglio 2026

Cassazione n. 24071/2026

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na del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]AMCO – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e per essa [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Spa in persona del legale rappresentantepro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.707/2025depositata il 16/05/2025.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e l’accettazione della partecontroricorrrenteritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 197/2026Numero sezionale 502/2026Numero di raccolta generale 24071/2026Data pubblicazione 27/07/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante la accettazione della partecontroricorrente; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 24/07/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]AMCO – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e per essa [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Spa in persona del legale rappresentantepro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.707/2025depositata il 16/05/2025.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e l’accettazione della partecontroricorrrenteritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 197/2026Numero sezionale 502/2026Numero di raccolta generale 24071/2026Data pubblicazione 27/07/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante la accettazione della partecontroricorrente; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 24/07/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 24071/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris