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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2023

Cassazione n. 49132/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04QP835) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05M1F31) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04UG8ZZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ' Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché i motivi dedotti, in punto di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e di trattamento punitivo, sono generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito sia sulla identificazione, come cessionario, dell'odierno imputato, riconosciuto da più acquirenti le cui incertezze erano superabili dall'analisi dei contatti telefonici e dal comportamento tenuto dall'imputato all'atto del controllo presso la camera di albergo ove veniva trovato lo stupefacente.

Anche sulla determinazione della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche, in assenza di positivi elementi apprezzabili come significativi della mancanza di pericolosità sociale, correttamente il giudice del merito ha valorizzato le concrete modalità del fatto ed il coinvolgimento dell'imputato in una seriale attività di cessione; Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché i motivi dedotti, in punto di mancata qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e di trattamento punitivo, sono generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che ha vallorizzato valorizzando la notevole estensione, nel tempo e per diffusione, dell'attività di spaccio e, quindi, valorizzando, in modo non atomistico, mezzi, modalità e circostanze del fatto ostative a ritenere la condotta di lieve offensività; anche sulla determinazione della pena, mancata esclusione della recidiva e diniego di applicazione, con giudizio di prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche, in assenza di positivi elementi apprezzabili come significativi della mancanza di pericolosità sociale, correttamente il giudice del merito ha valorizzato le concrete modalità del fatto ed il coinvolgimento dell'imputato in una seriale e professionale attività di cessione che si poneva in linea di continuità con le precedenti condanne; Ritenuto, infine, che è inammissibile, per genericità, anche il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che denuncia messo esame della richiesta di applicazione del beneficio della pena sospesa.

Lo stato di pregressa incensuratezza e l'entità della pena inflitta, allegati a sostegno del beneficio, non sono univocamente apprezzabili per l'applicazione della pena sospesa, richiesta, pertanto, implicitamente disattesa dalla Corte di merito che ne ha evidenziato la continuatività delle attività di spaccio.Considerato, infine, che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04QP835) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05M1F31) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04UG8ZZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ' Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché i motivi dedotti, in punto di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e di trattamento punitivo, sono generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito sia sulla identificazione, come cessionario, dell'odierno imputato, riconosciuto da più acquirenti le cui incertezze erano superabili dall'analisi dei contatti telefonici e dal comportamento tenuto dall'imputato all'atto del controllo presso la camera di albergo ove veniva trovato lo stupefacente. Anche sulla determinazione della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche, in assenza di positivi elementi apprezzabili come significativi della mancanza di pericolosità sociale, correttamente il giudice del merito ha valorizzato le concrete modalità del fatto ed il coinvolgimento dell'imputato in una seriale attività di cessione; Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché i motivi dedotti, in punto di mancata qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e di trattamento punitivo, sono generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che ha vallorizzato valorizzando la notevole estensione, nel tempo e per diffusione, dell'attività di spaccio e, quindi, valorizzando, in modo non atomistico, mezzi, modalità e circostanze del fatto ostative a ritenere la condotta di lieve offensività; anche sulla determinazione della pena, mancata esclusione della recidiva e diniego di applicazione, con giudizio di prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche, in assenza di positivi elementi apprezzabili come significativi della mancanza di pericolosità sociale, correttamente il giudice del merito ha valorizzato le concrete modalità del fatto ed il coinvolgimento dell'imputato in una seriale e professionale attività di cessione che si poneva in linea di continuità con le precedenti condanne; Ritenuto, infine, che è inammissibile, per genericità, anche il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che denuncia messo esame della richiesta di applicazione del beneficio della pena sospesa. Lo stato di pregressa incensuratezza e l'entità della pena inflitta, allegati a sostegno del beneficio, non sono univocamente apprezzabili per l'applicazione della pena sospesa, richiesta, pertanto, implicitamente disattesa dalla Corte di merito che ne ha evidenziato la continuatività delle attività di spaccio.Considerato, infine, che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 49132/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris