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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2024

Cassazione n. 28882/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( INDIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la decisione con cui il Tribunale di Latina ha, ex art.444 cod. proc. pen., su richiesta delle parti, applicato la pena di sei mesi di reclusione in ordine al reato di cui all' art. 377 cod. pen. (capo A) e di cui agli artt. 61 n.2, 582,583 comma 1 n.1 cod. pen. (capo B).

Ritenuto che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art.448 comma 2 bis cod. proc. pen., per la mancata assistenza di un interprete, nonché la mancata traduzione degli atti e della sentenza impugnata - è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta dalla espressa procura speciale conferita al difensore e dalla sua rinuncia a comparire nel giorno dell'udienza.

Ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso con i quali lamenta la determinazione della pena e gli aumenti per la continuazione risultano manifestamente infondati non trattandosi di censure relative a pena illegale Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 luglio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( INDIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la decisione con cui il Tribunale di Latina ha, ex art.444 cod. proc. pen., su richiesta delle parti, applicato la pena di sei mesi di reclusione in ordine al reato di cui all' art. 377 cod. pen. (capo A) e di cui agli artt. 61 n.2, 582,583 comma 1 n.1 cod. pen. (capo B). Ritenuto che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art.448 comma 2 bis cod. proc. pen., per la mancata assistenza di un interprete, nonché la mancata traduzione degli atti e della sentenza impugnata - è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta dalla espressa procura speciale conferita al difensore e dalla sua rinuncia a comparire nel giorno dell'udienza. Ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso con i quali lamenta la determinazione della pena e gli aumenti per la continuazione risultano manifestamente infondati non trattandosi di censure relative a pena illegale Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente
Sentenza Cassazione n. 28882/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris