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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05265/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1 d.P.R. -, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, è inammissibile poiché non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata e meramente reiterativo di doglianze proposte con l'appello e disattese con non illogica motivazione dalla Corte di merito, la quale, nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), ha escluso la sussunzione del fatto nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, valorizzando il complessivo dato ponderale dell'eroina sequestrata, pari a 77,5 gr. lordi, da cui erano ricavabili oltre 300 dosi singole medie, indicativo del fatto che gli imputati fossero un punto di riferimento per il mercato della droga nella zona, il che osta alla considerazione dell'offesa in termini di minore gravità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1 d.P.R. -, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, è inammissibile poiché non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata e meramente reiterativo di doglianze proposte con l'appello e disattese con non illogica motivazione dalla Corte di merito, la quale, nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), ha escluso la sussunzione del fatto nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, valorizzando il complessivo dato ponderale dell'eroina sequestrata, pari a 77,5 gr. lordi, da cui erano ricavabili oltre 300 dosi singole medie, indicativo del fatto che gli imputati fossero un punto di riferimento per il mercato della droga nella zona, il che osta alla considerazione dell'offesa in termini di minore gravità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27
Sentenza Cassazione n. 05265/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris