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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24828/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 'udito iliKibblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo " *k, e C) • - udito il ci. sore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 27 giugno 2022, ha confermato la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Monza il 14 gennaio 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ritenuti responsabili del delitto di tentato furto in supermercato.

2. [OSCURATO:PERSONA] affida il proprio ricorso per cassazione a due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 337 cod. pen. per non aver rinvenuto nel fascicolo del dibattimento il verbale redatto dai Carabinieri di Varedo attestante l'avvenuta presentazione personale da parte della querelante, [OSCURATO:PERSONA]', n.q. di procuratrice speciale dell'[OSCURATO:SOCIETA]., dell'atto scritto di querela.

Deduce, quindi, che, nel caso in cui l'atto in questione fosse stato inviato per posta, ovvero fosse stato presentato da un incaricato e, cioè, da un soggetto diverso dalla querelante, la firma avrebbe dovuto essere autenticata conformemente a quanto disposto dall'art. 337, comma 1, cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena per non avere la Corte distrettuale, nel confermare la sentenza di primo grado, preso in considerazione la specifica censura proposta in ordine all'omessa considerazione, ai fini della quantificazione della pena, dell'offerta risarcitoria formalizzata dall'imputato all'atto di intervento del sorvegliante del supermercato.

3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

3.1. Dall'esame degli atti, consentito a questa Corte di legittimità in ragione del vizio denunciato (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro,, Rv. 220092 - 01; Sez. 1, n. 17123 del 37/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 - 01) risulta che [OSCURATO:PERSONA], n.q. di procuratrice dell'[OSCURATO:SOCIETA]., giusta procura speciale notarile, ebbe a sporgere querela con sottoscrizione non autenticata per il furto avvenuto all'interno del punto vendita [OSCURATO:SOCIETA] di Varedo (NIB), via Pastrengo.

La querela in atti risulta indirizzata alla Stazione dei Carabinieri di Varedo e non emerge che essa sia stata presentata personalmente dalla querelante non risultando un verbale di ricezione.

La doglianza, in punto di fatto, appare dunque, prima facie, fondata poiché, come risulta dal fascicolo del dibattimento, non sembrano essere state rispettate le formalità di cui all'art. 337 cod. proc. pen.

Tuttavia, deve rilevarsi, esaminando il verbale di udienza dinanzi al Tribunale, che il difensore non ha mai sollevato siffatta dogAanza onde sollecitare il Pubblico Ministero a produrre il verbale di ricezione della querela, che ben avrebbe potuto trovarsi nel fascicolo dell'autorità inquirente; risulta, invece, che il ricorrente ebbe a sollevare tale censura solo con i motivi di appello.

Orbene, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, in linea con la disposizione di cui all'art. 187, co. 2, cod.proc.pen., «per i fatti processuali, a differenza di quanto avviene per i fatti penali, ciascuna parte ha l'onere di provare quelli che adduce, quando essi non risultino documentati nel fascicolo degli atti di cui il giudice dispone» (Sez.

U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229245 - 01).

In caso di atti non rinvenibili nel fascicolo processuale (perché appartenenti ad altro procedimento o anche qualora si proceda con le forme del dibattimento - al fascicolo del pubblico ministero) al generale onere di precisa indicazione deve accompagnarsi infatti quello di allegazione (nel senso di materiale produzione) della risultanza, positiva o negativa, che si adduce a fondamento del vizio processuale dedotto.

Nella specie, dunque, sarebbe stato onere dell'imputato produrre nel presente procedimento l'attestazione della mancanza, nel fascicolo del Pubblico Ministero, del verbale di ricezione da parte dei Carabinieri della querela in quanto, conformemente a quanto statuito da questa Corte nella sua massima composizione (Sez.

U, n. 39061 del 16/7/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244329-01), «non compete alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità (o di invalidità) di atti dei procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente tanto più quando l'inutilizzabilità o l'invalidità dipenda dall'omissione di adempimenti formali e la questione non sia stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio».

In conclusione, dunque, per acquisire la certezza della mancata presentazione personale della querela dinanzi ai Carabinieri si sarebbero dovuti esaminare gli atti del fascicolo del Pubblico Ministero, ma di ciò avrebbe dovuto farsi carico il ricorrente che, invece, è rimasto inerte.

Sulla base di tali considerazioni, dunque, il motivo è da ritenersi infondato. 31Inammissibile è l'ultimo motivo di ricorso.

Occorre premettere che in tema di quantificazione della pena il giudice di merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi tra quelli indicati nell'articolo 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della decisione.

Occorre peraltro ricordare che il giudice di appello, in presenza di doppia conforme, nella motivazione della sentenza non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi in modo logico e adeguato le ragioni del suo convincimento, dimostrando di avere tenuto presente i fatti decisivi.

Ne consegue che, in tal caso, devono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che„ anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Ex multis, Sez. 2, n. 46261 del 18/9/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del 21/9/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853).

Ciò precisato, deve rilevarsi che la Corte d'appello non si è sottratta all'obbligo di motivare in ordine alle ragioni per cui non ha ritenuto di dover ridurre la pena e le valutazioni compiute offrono ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento anche in considerazione della genericità della censura sollevata dal ricorrente in ordine all'offerta di risarcimento dei danno.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 14/02/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 'udito iliKibblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo " *k, e C) • - udito il ci. sore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 27 giugno 2022, ha confermato la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Monza il 14 gennaio 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ritenuti responsabili del delitto di tentato furto in supermercato. 2. [OSCURATO:PERSONA] affida il proprio ricorso per cassazione a due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 337 cod. pen. per non aver rinvenuto nel fascicolo del dibattimento il verbale redatto dai Carabinieri di Varedo attestante l'avvenuta presentazione personale da parte della querelante, [OSCURATO:PERSONA]', n.q. di procuratrice speciale dell'[OSCURATO:SOCIETA]., dell'atto scritto di querela. Deduce, quindi, che, nel caso in cui l'atto in questione fosse stato inviato per posta, ovvero fosse stato presentato da un incaricato e, cioè, da un soggetto diverso dalla querelante, la firma avrebbe dovuto essere autenticata conformemente a quanto disposto dall'art. 337, comma 1, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena per non avere la Corte distrettuale, nel confermare la sentenza di primo grado, preso in considerazione la specifica censura proposta in ordine all'omessa considerazione, ai fini della quantificazione della pena, dell'offerta risarcitoria formalizzata dall'imputato all'atto di intervento del sorvegliante del supermercato. 3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 3.1. Dall'esame degli atti, consentito a questa Corte di legittimità in ragione del vizio denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro,, Rv. 220092 - 01; Sez. 1, n. 17123 del 37/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 - 01) risulta che [OSCURATO:PERSONA], n.q. di procuratrice dell'[OSCURATO:SOCIETA]., giusta procura speciale notarile, ebbe a sporgere querela con sottoscrizione non autenticata per il furto avvenuto all'interno del punto vendita [OSCURATO:SOCIETA] di Varedo (NIB), via Pastrengo. La querela in atti risulta indirizzata alla Stazione dei Carabinieri di Varedo e non emerge che essa sia stata presentata personalmente dalla querelante non risultando un verbale di ricezione. La doglianza, in punto di fatto, appare dunque, prima facie, fondata poiché, come risulta dal fascicolo del dibattimento, non sembrano essere state rispettate le formalità di cui all'art. 337 cod. proc. pen. Tuttavia, deve rilevarsi, esaminando il verbale di udienza dinanzi al Tribunale, che il difensore non ha mai sollevato siffatta dogAanza onde sollecitare il Pubblico Ministero a produrre il verbale di ricezione della querela, che ben avrebbe potuto trovarsi nel fascicolo dell'autorità inquirente; risulta, invece, che il ricorrente ebbe a sollevare tale censura solo con i motivi di appello. Orbene, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, in linea con la disposizione di cui all'art. 187, co. 2, cod.proc.pen., «per i fatti processuali, a differenza di quanto avviene per i fatti penali, ciascuna parte ha l'onere di provare quelli che adduce, quando essi non risultino documentati nel fascicolo degli atti di cui il giudice dispone» (Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229245 - 01). In caso di atti non rinvenibili nel fascicolo processuale (perché appartenenti ad altro procedimento o anche qualora si proceda con le forme del dibattimento - al fascicolo del pubblico ministero) al generale onere di precisa indicazione deve accompagnarsi infatti quello di allegazione (nel senso di materiale produzione) della risultanza, positiva o negativa, che si adduce a fondamento del vizio processuale dedotto. Nella specie, dunque, sarebbe stato onere dell'imputato produrre nel presente procedimento l'attestazione della mancanza, nel fascicolo del Pubblico Ministero, del verbale di ricezione da parte dei Carabinieri della querela in quanto, conformemente a quanto statuito da questa Corte nella sua massima composizione (Sez. U, n. 39061 del 16/7/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244329-01), «non compete alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità (o di invalidità) di atti dei procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente tanto più quando l'inutilizzabilità o l'invalidità dipenda dall'omissione di adempimenti formali e la questione non sia stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio». In conclusione, dunque, per acquisire la certezza della mancata presentazione personale della querela dinanzi ai Carabinieri si sarebbero dovuti esaminare gli atti del fascicolo del Pubblico Ministero, ma di ciò avrebbe dovuto farsi carico il ricorrente che, invece, è rimasto inerte. Sulla base di tali considerazioni, dunque, il motivo è da ritenersi infondato. 31Inammissibile è l'ultimo motivo di ricorso. Occorre premettere che in tema di quantificazione della pena il giudice di merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi tra quelli indicati nell'articolo 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della decisione. Occorre peraltro ricordare che il giudice di appello, in presenza di doppia conforme, nella motivazione della sentenza non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi in modo logico e adeguato le ragioni del suo convincimento, dimostrando di avere tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che, in tal caso, devono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che„ anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Ex multis, Sez. 2, n. 46261 del 18/9/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del 21/9/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853). Ciò precisato, deve rilevarsi che la Corte d'appello non si è sottratta all'obbligo di motivare in ordine alle ragioni per cui non ha ritenuto di dover ridurre la pena e le valutazioni compiute offrono ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento anche in considerazione della genericità della censura sollevata dal ricorrente in ordine all'offerta di risarcimento dei danno. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 14/02/2023
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