CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 40489/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentitala relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodi dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimentoimpugnat o l a Corte di appello di Torino ha respinto la richiestapresentata da [OSCURATO:PERSONA] , volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., la rescissione del giudicato formatosi sulla condanna pronunciata dal Tribunale di Vercelli in data 8 novembre 2021, divenuta irrevocabile il 24 dicembre 2021. 2. Avverso l’indicata pronuncia ricorr e il condannato, tramit e i l difensor e, proponendo un unico motivo con il quale denuncia l'inosservanza dell'art. 629-bis cod. proc. pen. La difesarappresenta: che la nomina del difensore di fiducia e l'elezione di domicilio, da parte dell’imputato, sono avvenute nella fase delle indagini preliminari; che il difensore di fiducia ha ricevuto, come domiciliatario, la notifica della citazione a giudizio; che, prima della prima udienza,lo stesso difensore ha rinunciato al mandato , dichiarando di non essere mai stato contattato dall'imputatoe di non conoscerne il domicilio; che nel giudizio di primo grado l’imputo è stato assistito da un difensore di ufficionominato ai sensi dell’art. 97 comma 1 cod. proc. pen. Si evidenzia, quindi, che l'imputato non ha mai avuto conoscenza della vocatio in iuse che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la negligenza informativa dell'imputato non costituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'ordinanza impugnata esclude i presupposti della rescissione del giudicato individuando, quale indice di conoscenza del processo, la nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso di lui; ritiene irrilevante la rinuncia al mandato da parte del difensore e osserva che l'imputato, esercitando un minimo di diligenza, avrebbe potuto informarsi circa l'eventuale pendenza del giudizio e l'andamento dello stesso, non avendo neppure allegato l'esistenza di circostanze impeditive. La decisione non fa corretta applicazione delle disposizioni normative, come interpretate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. 2.1. Si ricade ratione temporis nel regime del processo in assenza, come disegnato dalla legge n. 67 del 2014 (cfr. ampliusSez. U n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione). In base alla disciplina richiamata (poi ulteriormente rivista dal d. lgs. n. 150 del 2022 qui non in rilievo), si può celebrare un processo a carico di un imputato assente soltanto quando risulti con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento osi è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo (art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.). Per procedimento deve intendersi il “processo”, nel senso che l’imputato deve avere contezza della citazione a giudizio ovvero del fatto ascrittogli e del luogo e giorno in cui si celebrerà l’udienza. La norma appena citata menziona alcuni indici di conoscenza del processo (dichiarazione o elezione di domicilio, arresto, fermo, sottoposizione a misura cautelare, nomina di un difensore di fiducia) che non assumono valenza presuntiva, ma che esemplificano circostanze da cui poter inferire l’elemento della conoscenza e che vanno interpretati secondola loro funzione. L’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., nell’ottica di una "facilitazione" del compito del giudice, ha tipizzato alcuni casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in ius, può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell'imputato. «[…]l'aver eletto domicilio, l'essere stato sottoposto a misura cautelare, aver nominato il difensore di fiducia, sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare,ma non a mani proprie, alla effettiva conoscenza del processo. Non si tratta, quindi, di una presunzione che consenta di ritenere conosciuto il processo e non più necessaria la prova della notifica, ma di casi in cui, nelle date condizioni, è ragionevole ritenere che l’imputatoabbia effettivamente conosciuto l'atto regolarmentenotificato secondo le date modalità» (così in motivazione Sez. U n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420). In definitiva, in base alle espresse disposizioni di legge e all’interpretazione che le Sezioni Unite ne forniscono , nel sistema delle notifiche si distingue chiaramente tra la notifica "possibile" — ovvero quella effettuata in modo da rendere effettivamente conoscibile l'atto alla parte (quale la notifica a mezzo di persona convivente) —e la notifica che tale caratteristica non ha perché, anche se formalmente corretta, non porta l’atto ad effettiva conoscenza del destinatario, limitandosi a una fictio. 2.2. Quando non vi sia certezza della conoscenza della vocatio in ius, il citato art. 420-bis, comma 2, consente di procedere in assenza soltanto quando risulti che l’imputato si è volontariamente sottratto «alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento». Deve trattarsidi condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta. In base a tale parametro,la mancanza di diligenza informativa può essere una circostanza valutabile ne l cas o concret o , ma non p uò essere di per sé determinante, in via astratt a , per potere affermare la ricorrenza d i una "sottrazione volontaria":«se si esaspera il concetto di "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in iusper procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un’operazione non consentita» (così in motivazione Sez. U n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]). 3.Nella specie il difensore di fiducia domiciliatario, nominato nella fase delle indagini, ha espressamente dichiarato,nella rinuncia al mandato depositata il 15 marzo 2021 anteriormente alla prima udienzadinanzi al Tribunale, di non essere mai stato contattato dall'imputato e di non essere a conoscenza del luogo di dimora dello stesso.Al suo posto è stato nominato un difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen. che ha rappresentato l’imputato nell’ulteriore corso del processo, sino alla pronuncia della sentenza irrevocabile di condanna. Ebbene la circostanza che l'imputato abbia nominato un difensore di fiducia nel corso delle indagini preliminari e abbia eletto domicilio presso il suo studio non costituisce indice dell'effettiva conoscenza della pendenza del processo e della vocatio in iudiciumnotificata presso il domiciliatario, quando, come nella specie, il difensore abbia rinunciato al mandato a seguito della definitiva perdita di contatti con l'imputato (Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 286712 – 01 ; Sez. 5, n. 809 del 28/09/2023, dep. 2024, Lleshi, Rv. 285780 –01). Nulla, quindi,dimostra che l’imputato abbia avuto conoscenza della vocatio in iudicium. Difettando questa condizione, il Tribunale avrebbe potuto procedere in assenza dell’imputato solo allorché ricorresse la seconda condizione, vale a dire si versasse in una ipotesi di una “volontaria sottrazione” alla conoscenza del processo. Nella indagine sulla "volontaria sottrazione" la Corte di appello si è arrestata al rilievo della mancanza di diligenza informativa a fronte della nomina di un difensore di fiducia e della elezione di domicilio presso di questi. L’asserzione, priva di approfondimento nel caso concreto, è dissonante rispetto al principio per cui la manifesta mancanza diligenza informativa può costituire circostanza valutabile nel caso concreto, ma non può essere di per sé determinante per potere affermare , in modo automatico, la ricorrenza della "volontaria sottrazione". Invero: «se si esaspera il concetto di "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficienteper fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in iusper procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un’operazione non consentita» (così in motivazione Sez. U n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]). Il collegio intende dare continuità all’insegnamento, decisamente maggioritario,di questa Corte secondo cui la negligenza informativa dell'imputato -che non abbia mantenuto i contatti con il proprio difensore e si sia reso di fatto irreperibile - non costituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo, valorizzabile ex art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen.(cfr. Sez. 2, n. 33417 del 12/09/2025, Digiola, Rv. 288660 - 01 ; Sez. 5, n. 23670 del 03/06/2025, Esposito, Rv. 288209 –01; in motivazione Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024, [OSCURATO:PERSONA] S ez. 5, n. 809 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , dep. 2024, Lleshi;conf. Sez. 2 n. 33417 del 12/09/2025, non mass.; Sez. 5, n. 31235 del 10/09/2025, non mass.). 4. Consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnat a c