CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08220/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché, nel procedimento a carico dei predetti, dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi degli imputati e per il rigetto del ricorso della parte civile; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, depositando conclusioni e nota spese; per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 22/03/2018, il Tribunale di Rovereto, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nelle rispettive qualità di amministratore unico dal 03/10/2014 al 21/05/2015, il primo, e dal 21/05/2015 al 23/06/2016, il secondo, e, comunque, di soci di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarata fallita il 23/06/2016) responsabili dei reati di accesso abusivo al credito (perché, dissimulando lo stato di dissesto della società, ricorrevano al credito mediante la sottoscrizione il 04/05/2015 di due contratti di fornitura per l'importo complessivo di 270 mila euro con [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il cui inadempimento era preordinato essendo già a quell'epoca la società in stato di insolvenza, ricevendo in acconto la somma di 54 mila euro: capo a) e di bancarotta fraudolenta per distrazione (per aver distratto la somma di circa 39 mila euro proveniente dagli acconti pagati da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. mediante prelievi allo sportello e bonifici effettuati in loro favore: capo b) e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta e la riduzione per il rito, li condannava alla pena di anni 2 di reclusione e alle pene accessorie fallimentari per la durata di anni 2, nonché al risarcimento dei danni a favore della parte civile liquidati in euro 52 mila. Investita dalle impugnazioni degli imputati, la Corte di appello di Trento, con sentenza deliberata il 10/07/2020, riqualificato il fatto di cui al capo a) a norma dell'art. 641 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati in relazione ad esso per tardività della querela, ha rideterminato la pena principale in anni 1 e mesi 4 di reclusione e le pene accessorie fallimentari per la stessa durata, ha revocato le statuizioni civili e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Trento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 641 cod. pen. in capo al ricorrente, ricorrendo nel caso di specie solo gli estremi di un inadempimento contrattuale, posto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcuna ragione di ritenere che [OSCURATO:SOCIETA]. fosse in stato di dissesto, né l'agire dell'imputato era preordinato all'inadempimento dell'obbligazione assunta. La Corte di appello ha omesso di considerare quanto dedotto nel gravame circa l'accordo transattivo intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], che testimonia la grande conflittualità tra i due.2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla sussistenza di un contributo causale nella commissione del fatto contestato e al dolo dell'extraneus. La Corte di appello non ha motivato sulla deduzione proposta con il gravame in ordine alla circostanza che, con la nomina del coimputato [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore della società, i movimenti negativi sul conto della fallita sono aumentati di importo e di frequenza, tanto più che molti prelievi sono stati effettuati a Desenzano dove risiedeva [OSCURATO:PERSONA] e che i pagamenti del 3-[OSCURATO:DATA_NASCITA] sono stati effettuati all'estero, laddove in quei giorni [OSCURATO:PERSONA] si trovava in Italia. Manca la motivazione circa la prova della volontà di [OSCURATO:PERSONA] di concorrere con il coimputato nella condotta tipica, laddove l'accordo transattivo intervenuto il 17/07/2015 dimostra la conflittualità esistente tra i due e che [OSCURATO:PERSONA] ha versato nelle casse della fallita 13 mila euro prima del fallimento, ossia una somma in grado di coprire integralmente la somma di circa 12 mila euro successivamente contestata dalla Guardia di Finanza. 3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Trento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - erronea applicazione della legge processuale in ordine alla notificazione all'imputato dell'avviso dell'udienza di appello. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [recte, 20/12/2019: n.d.e.] - rilevata l'omessa notifica all'imputato - il giudizio di appello era rinviato al 20/03/2020; il 20/02/2020, l'avviso per quest'ultima udienza per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era notificato a mezzo PEC al difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 158, comma 8 -bis, cod. proc. pen. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] eccepiva l'irregolarità della notifica, non avendo mai l'imputato ricevuto la prima notificazione della fissazione dell'udienza e perché, all'atto della nomina, il difensore aveva dichiarato di rifiutare le notificazioni eseguite in base a tale norma. L'eccezione era rigettata dalla Corte di appello, sulla base della considerazione che la notificazione doveva intendersi eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Tale notificazione deve essere ritenuta nulla, non essendo stata preceduta da attività idonea a documentare la sopravvenuta impossibilità di esecuzione ai sensi del comma 2 dell'art. 161 cod. proc. pen., non essendo detta impossibilità desumibile da atti precedenti tale tentativo di notificazione, posto che l'eventuale nesso con possibili precedenti fallimenti dei tentativi di recapito risulta interrotto dalla scelta operata dalla Corte per il recapito del 20/02/2020, laddove, in ogni caso, dal processo notificatorio emerge l'impossibilità di presumere un'effettiva conoscenza del processo in capo all'imputato.4. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Trento ha proposto ricorso per cassazione la parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 538, 539, 540 e 541 cod. proc. pen., dell'art. 240 I. fall. in relazione alla revoca delle statuizioni civili nonostante la conferma della condanna degli imputati per il capo b), anche per il quale la parte civile si era costituita in giudizio. 4.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione, avendo la Corte di appello contraddittoriamente revocato le statuizioni civili della sentenza di primo grado, omettendo di condannare gli imputati al pagamento delle ulteriori spese del giudizio di appello a favore della parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi degli imputati non meritano accoglimento, mentre va accolto quello della parte civile. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. 2.1. Il primo motivo è inammissibile. Come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Il motivo propone le proprie doglianze senza neppure articolarle in termini idonei a dar conto della loro idoneità ictu ocull, ossia alla stregua di una mera "constatazione", a dar conto di circostanze idonee a fondare una pronuncia assolutoria; il che rende ragione della manifesta infondatezza del motivo. 2.2. Il secondo motivo non è fondato. 2.2.1. A giustificazione della conferma della pronuncia di condanna in primo grado per l'imputazione di bancarotta per distrazione di somme provenienti dagli acconti corrisposti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la Corte distrettuale ha valorizzato plurimi, convergenti dati probatori: all'epoca delle stipula — il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - con [OSCURATO:PERSONA] dei due contratti rispetto ai quali fu versato alla fallita l'acconto di 54 mila euro, [OSCURATO:PERSONA] era amministratore unico della fallita e coobbligato in solido in ragione della fideiussione prestata a garanzia ipotecaria dell'acconto ricevuto, nonostante - così come [OSCURATO:SOCIETA]. - non disponesse di alcun immobile o di liquidità che consentisse l'operatività della fideiussione. Già il 17/07/2015, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva inviato a [OSCURATO:SOCIETA]. una comunicazione di risoluzione del contratto con lettera restituita al mittente per essere il destinatario sconosciuto all'indirizzo; esito, questo, che si ripropose per successive comunicazioni. Osserva la Corte distrettuale che [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto le obbligazioni con la parte civile con il proposito di non adempierle e dissimulando lo stato d'insolvenza della società. Invero, osserva ancora la sentenza impugnata, già nel 2015 era presente lo stato di dissesto/insolvenza di [OSCURATO:SOCIETA], che, costituita nell'ottobre del 2014, non ha presentato alcun bilancio d'esercizio, alcuna dichiarazione dei redditi e non ha mai ottemperato all'invito a presentarsi presso la Guardia di Finanza, omettendo al contempo di esibire la documentazione contabile obbligatoria, posto che gli unici elementi indicati nel processo verbale di constatazione del 12/08/2016 non sono stati esibiti spontaneamente, ma sono stati reperiti esclusivamente in formato elettronico a seguito di accesso al domicilio privato di [OSCURATO:PERSONA]. Rileva ancora la Corte distrettuale come [OSCURATO:PERSONA] ben conoscesse la situazione della società che, fin dalla sua costituzione pochi mesi prima, non aveva istituito e tenuto le scritture contabile certificanti l'andamento della società e attestanti nel dettaglio le operazioni svolte, ed era consapevole dello stato di dissesto che non era in grado di operare tanto che (a parte l'invio di un operaio presso la [OSCURATO:PERSONA] per prendere le misure per i falsi telai) era rimasta priva perfino della sede nell'arco di un paio di mesi, mentre del tutto carente di qualsiasi affidabilità è la mail relativa a una "situazione ad oggi da fatturare ancora", non sorretta da alcuna documentazione contabile. Come accertato dalla polizia giudiziaria, gli imputati si sono impossessati senza alcuna giustificazione di più di 12 mila euro, [OSCURATO:PERSONA] e di quasi 27 mila euro, [OSCURATO:PERSONA], mentre con riferimento ai prelievi allo sportello nel periodo maggio/novembre 2015, solo [OSCURATO:PERSONA] aveva la delega a operare sul conto intestato alla fallita, nonostante fosse formalmente cessato dalla carica amministrativa fin dal maggio 2015. La Corte di appello esclude poi che possa riconoscersi alcun rilievo alla circostanza che molti prelievi bancomat fossero stati eseguiti nel luogo di residenza di [OSCURATO:PERSONA], perché, trattandosi di prelievi anonimi, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto realizzarli per addossarne la responsabilità al coimputato e, comunque, nonostante la cessazione dalla carica amministrativa, aveva mantenuto la delega a operare sul conto corrente della società, disponendo bonifici in proprio favore e prelevando denaro della società.2.2.2. Le censure articolate con il secondo motivo non inficiano la tenuta logico-argomentativa della sentenza impugnata. Prive di consistenza sono le doglianze relative ai prelievi attribuiti al coimputato, non solo perché ad alcune di tali deduzioni la Corte distrettuale ha già risposto con motivazione esente da vizi logici (in relazione ai prelievi effettuati presso il luogo di residenza di [OSCURATO:PERSONA]), ma anche per la considerazione che già l'imputazione, oltre che le conformi sentenze di merito, non escludono certo la responsabilità del coimputato, riconoscendo quella concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei plurimi, convergenti elementi conoscitivi valorizzati in termini esenti da cadute di consequenzialità logica. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorso, la motivazione della sentenza impugnata ha dato conto degli elementi in forza dei quali è stata ritenuta tale responsabilità, richiamando, per un verso, il complessivo sviluppo della vicenda (fin dalle origini, con la stipula dei contratti e la "garanzia" prestata dal ricorrente; la mancanza ben presto di una sede sociale) e, per altro verso, specifici dati probatori (ad esempio, la perdurante facoltà di operare sul conto della fallita nonostante la cessazione della carica amministrativa, non oggetto di specifica disamina critica da parte del ricorrente) dimostrativi della distrazione delle somme. Le doglianze incentrate sulla transazione datata 17/07/2015 sono inammissibili, per plurime, convergenti ragioni. In primo luogo, esse non risultano devolute con l'atto di appello, sicché devono ritenersi inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. D'altra parte, il ricorrente sostiene di aver versato, sulla base dell'indicata transazione, 13 mila euro a [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale amministratore di [OSCURATO:SOCIETA], ma la censura è aspecifica in quanto non si confronta puntualmente con lo stesso atto di transazione (dal quale risulta che il versamento sarebbe stato effettuato con assegno circolare non trasferibile intestato a [OSCURATO:PERSONA], come da espressa richiesta di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., espressione, quest'ultima, non univocamente corrispondente alla deduzione difensiva) e la distinta di pagamento allegata al ricorso (ove si menziona, quale destinatario, solo [OSCURATO:PERSONA], senza alcun riferimento alla società). 3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], invece, è inammissibile, per plurime convergenti ragioni. 3.1. Replicando all'eccezione difensiva circa la mancata conoscenza da parte dell'imputato dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte distrettuale, con ordinanza pronunciata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rilevato che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello mediante consegna al difensore è stata preceduta da vani tentativi di notifica a mani dell'imputato, risultati infruttuosi e che non rileva che, a suo tempo, il difensore aveva dichiarato di non accettare le notifiche ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. giacché nel caso di specie la notifica doveva essere effettuata a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., ossia con consegna al difensore, sicché l'atto aveva raggiunto lo scopo di rilevando che, formalmente, il riferimento sia stato effettuato all'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., anziché all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Il ricorso non censura l'adozione, in sé, del procedimento notificatorio ex art.161 cod. proc. pen., ma lamenta la mancanza di «attività idonea a documentare la sopravvenuta impossibilità di esecuzione della notificazione ai sensi del comma 2 del medesimo art. 161 cod. proc. pen.», non essendo detta impossibilità desumibile da atti precedenti la notifica effettuata in vista dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; l'assunto difensivo, tuttavia, è manifestamente infondato. Premesso che l'imputato aveva a suo tempo nominato due difensori di fiducia, conferendo loro procura speciale, tra l'altro, per proporre appello o ricorso, dall'esame degli atti trasmessi a questa Corte, al cui esame diretto può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), il Collegio rileva che risultano plurimi tentativi di notifica all'imputato (vds. verbali di vane ricerche dei Carabinieri in data 02/12/2019 e in data 30/01/2020), sicché trova piena conferma l'affermazione della Corte di appello lì dove rileva che la consegna al difensore di fiducia è stata preceduta da vani tentativi di notifica, mentre l'assunto del ricorrente secondo cui il nesso con detti tentativi sarebbe stato interrotto dalla scelta operata con la notifica del 20/02/2020 (con il richiamo all'art. 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen.) è del tutto infondata. Infatti, nel senso sostenuto dal ricorso, non può argomentarsi sulla base del rilievo che l'atto notificato faceva riferimento all'art. 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen. e non all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., poiché, come questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare, qualora nella notificazione all'imputato della citazione per il giudizio venga erroneamente indicato che la stessa è eseguita presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen. e non ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., si verifica una mera irregolarità, priva di effetti pregiudizievoli per l'imputato e la difesa, e non una nullità di ordine generale, prevista dall'art. 178, comma 1, lett. c) del codice di rito, in quanto in entrambe le ipotesi il destinatario dell'atto si identifica con il difensore di fiducia (Sez. 2, n. 52274 del 26/10/2017, Agostinelli, Rv. 271377). 3.2. A ciò si aggiunga che, con provvedimento in data 21/05/2020 è stata disposta la notificazione dell'avviso di citazione per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tra gli altri a [OSCURATO:PERSONA], a norma dell'art. 83, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 18, commi 13 e 14, notificazione avvenuta - con l'espressa menzione del decreto-legge citato - agli [OSCURATO:PERSONA] e Truffa il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il ricorso, per un verso, non offre alcuna puntuale deduzione in ordine all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (in particolare, in ordine al suo svolgimento e, in tale caso, all'attività processuale svolta), mentre, per altro verso, neppure menziona l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e tali notifiche, sicché, sotto questo profilo, risulta aspecifico e in toto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni poste a fondamento dell'impugnazione e le risultanze processuali. 3.3. Del tutto assertivo - anche in considerazione del peculiare rapporto fiduciario espresso dal mandato di cui l'imputato ha investito i difensori (comprensivo, come si è visto, anche di procura speciale per l'impugnazione) - è l'assunto circa la mancata conoscenza del (solo) giudizio di appello; a ciò si aggiunga che, dagli atti trasmessi a questa Corte, risulta che l'appello del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza di primo grado con le annotazioni dell'appello di [OSCURATO:PERSONA] e dello stesso difensore di [OSCURATO:PERSONA] sono stati portati a conoscenza il 07/09/2018 del ricorrente mediante consegna allo stesso [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il ricorso della parte civile è fondato. Come si desume dall'atto di costituzione di parte civile, la stessa è intervenuta con riferimento a entrambe le imputazioni ascritte ai due imputati e l'individuazione, da parte della sentenza di primo grado, del quantum del risarcimento in misura corrispondente, in buona sostanza, all'ammontare dell'anticipo oggetto dell'originaria imputazione di ricorso abusivo al credito non implica la delimitazione della portata della costituzione solo a tale imputazione. Ne consegue che la statuizione del giudice di appello in ordine alla riqualificazione del fatto di cui al capo a) e la conseguente declaratoria di non doversi procedere per tardività della querela non sono sorrette, rispetto all'ulteriore reato di bancarotta fraudolenta, da motivazione giustificativa della revoca ipso iure e in toto delle statuizioni civili, né del mancato accoglimento della richiesta di rifusione delle spese sostenute nel giudizio di appello dalla parte civile. 5. Pertanto, in accoglimento del ricorso della parte civile la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alle statuizioni civili in relazione al reato di bancarotta fraudolenta, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello; al definitivo la liquidazione delle spese sostenute nel presente giudizio. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato e lo stesso condannato alla rifusione delle spese processuali, mentre il ricorso deve di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla revoca delle statuizioni civili in relazione al reato di bancarotta fraudolenta, con rinvio al giudice civile c