CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 giugno 2022
Cassazione n. 00454/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente statuizione; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 giugno 2022, il Tribunale di Roma, rigettava l'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], qualificata quale appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso il provvedimento emesso dalla Corte di Assise di appello di Roma de111.6.2022, con il quale era stata ripristinata nei confronti del suddetto imputato la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione all'omicidio volontario aggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA], ai connessi delitti di detenzione e porto illegali di arma clandestina e ricettazione della stessa, aggravati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991. Dava atto il Tribunale della complessa vicenda processuale in questione, evidenziando che: il Pizzata era stato attinto, in relazione alla vicenda di che trattasi, da ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere il 7.1.2014; successivamente, la Corte di Assise di Roma, con sentenza del 6.6.2016, l'aveva condannato alla pena dell'ergastolo, poi ridotta in appello in quella di anni venticinque di reclusione; la Corte di cassazione aveva, però, annullato, in data 19.9.2018, quest'ultima decisione con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Assise di appello di Roma, che. procedendo a nuovo giudizio, aveva, in data 14.5.2019, assolto il Pizzata dalle imputazioni a lui ascritte; anche detta sentenza veniva annullata dalla Corte di cassazione, con pronuncia resa il 12.10.2020; in sede di rinvio, il Pizzata era stato condannato, con sentenza del 27.10.2021F alla pena di anni 24 di reclusione. 2. Quindi, il Tribunale - dopo avere rigettato l'eccezione di nullità del provvedimento impugnato per la prospettata incompatibilità di uno dei componenti del Collegio che aveva disposto nei confronti del Pizzata la misura degli arresti domiciliari - evidenziava che, una volta intervenuta la sentenza di condanna anche non definitiva (come nel caso di specie), la valutazione degli elementi indiziari rilevanti ai fini del giudizio incidentale doveva mantenersi nell'ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, non solo per quel che attiene all'affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica, ma anche per tutte le circostanze del fatto, non potendo essere queste apprezzate in modo diverso dal giudice della cautela. 3. In punto di esigenze cautelari osservava che continuava a operare la doppia presunzione di legge di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che non poteva ritenersi "vinta" dal semplice trascorrere del tempo, anche se consistente; che il fatto, per il quale il Pizzata era stato condannato, accuratamente progettato, era in sé gravissimo anche in considerazione del contesto di criminalità organizzato in cui esso si collocava e delle concrete modalità professionali e insidiose che ne avevano caratterizzato l'esecuzione, con la predisposizione di una astuta trappola; che ciò era dimostrativo di una attitudine delinquenziale ai più elevati livelli e, quindi, era sintomatico della ricorrenza del pericolo di reiterazione di ulteriori reati, tenuto conto anche della personalità criminale del Pizzata, già condannato per detenzione e porto di un revolver, a nulla rilevando che il ripristino della misura cautelare non era stato richiesto immediatamente all'esito della pronuncia della sentenza di condanna. 4. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del Pizzata, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo: "nullità dell'ordinanza impugnata per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze; nullità dell'ordinanza impugnata per inosservanza dell'art. 178 lett. a) cod. proc. pen. in relazione all'art. 34 cod. proc. pen., nella lettura costituzionalmente (art. III Cost.) e convenzionalmente (art. 6 CEDU) orientata; nonché per difetto e illogicità della motivazione in argomento". Secondo il ricorrente, la scelta del Tribunale di qualificare l'impugnazione come appello avrebbe "consentito di escludere la necessità per il Tribunale di operare una rivalutazione in punto di indizi"; neppure la Corte, che aveva adottato la misura cautelare, si sarebbe interessata delle circostanze del fatto; sarebbe stato doveroso attribuire rilievo al fatto che la richiesta di ripristino della misura cautelare non era stata effettuata subito dopo la sentenza di condanna; inoltre, sulla gravità indiziaria avrebbe dovuto "pesare" la portata demolitoria della prima sentenza di annullamento della condanna dell'imputato; ancora, difetterebbe qualsiasi motivazione in ordine alla concretezza e all'attualità del pericolo di reiterazione di reati rispetto a fatti risalenti al 2013 e tenuto conto che il Pizzata era rimasto libero, dopo la sua scarcerazione a seguito dell'intervenuta assoluzione, per ben tre anni; il Tribunale avrebbe, altresì, eluso, con la motivazione resa sul punto, la questione dell'incompatibilità di uno dei consiglieri componente il Collegio che aveva ripristinato la misura cautelare; nel caso di specie, l'incompatibilità sarebbe stata "certificata" per avere entrambi i giudici - persone fisiche apprezzato l'attendibilità del collaboratore di giustizia nei collegati procedimenti in materia di traffico di sostanze stupefacenti, costituente, secondo la prospettazione accusatoria, il movente dell'azione omicidiaria. 3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché assolutamente generico, oltre che meramente r