CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33856/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 giugno 1963; nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 luglio 1959; avverso la sentenza dell'Il novembre 2022 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di Torino, con sentenza resa I'll novembre 2022, ha confermato l'originaria assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], già pronunciata in primo grado, per entrambi i reati a lui ascritti in rubrica; - che avverso tale decisione, la parte civile [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione articolando un unico motivo di censura; - che il ricorso è tardivo, in quanto proposto il 19 gennaio 2023, oltre il termine del 26 dicembre 2022, individuato ai sensi dell'art. 544 cod. proc. pen., atteso che la motivazione della sentenza (resa 1'11 novembre 2022 senza alcuna previsione di termine) è stata tempestivamente depositata il 14 novembre successivo; - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle amm