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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 settembre 2022

Cassazione n. 29492/2022

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o nella causa vertente tra: R.F.I. – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 134 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliati ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Valentina CIVITELLI e Francesca QUADRIO, giusta delega in atti; controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 429/2020 della Corte di Appello di Milanopubblicata il 03.06.2020 N.R.G. 1237/2019.

Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alle controparti e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese in favore dei controricorrenti; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, spese liquidate in Euro 1.500,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori, come per legge.

Roma, 7 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] RAIMONDI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o nella causa vertente tra: R.F.I. – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 134 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliati ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Valentina CIVITELLI e Francesca QUADRIO, giusta delega in atti; controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 429/2020 della Corte di Appello di Milanopubblicata il 03.06.2020 N.R.G. 1237/2019. Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alle controparti e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese in favore dei controricorrenti; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, spese liquidate in Euro 1.500,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori, come per legge. Roma, 7 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] RAIMONDI
Sentenza Cassazione n. 29492/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris