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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2021

Cassazione n. 09189/2022

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iesto l'accoglimento del primo motivo con assorbimento del secondo. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in quanto la CTR avrebbe ritenuto corretta la rendita catastale determinata dal Comune in applicazione dell'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1992, mentre invece essa avrebbe dovuto essere determinata secondo il criterio di cui al comma 2 della citata disposizione.

Infatti, trattandosi di immobile accatastato, a norma dell'art. 5 comma 2, il valore del medesimo è dato dalla rendita moltiplicata per determinati coefficienti, e non è quello contabile previsto dal comma 3 per gli immobili non iscritti in catasto e posseduti da un'impresa.

Inoltre, la pronuncia impugnata sarebbe contraddittoria in quanto da un lato rigetta l'appello confermando la sentenza della CTP, ma dall'altro sostiene che il Comune avrebbe correttamente applicato la rendita di euro 130,17.

Con il secondo motivo si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo della controversia avendo il giudice d'appello erroneamente affermato che la sentenza n. 464/4/12 [recte: 564/5/12] richiamata dagli appellanti non era mai stata prodotta in giudizio, sicché essi non ne avevano tenuto conto.

Al contrario, risultava dal verbale di udienza che i contribuenti avevano prodotto copia di tale pronuncia la quale costituirebbe un punto cardine della vicenda processuale, in quanto con essa la CTR aveva annullato la pronuncia della CTP, n. 342 del 3.5.2011 - posta a fondamento della decisione impugnata - confermando le rendite utilizzate dai contribuenti come base imponibile e già accertate dalla sentenza n. 406/13/2006.

Parimenti, il giudice d'appello avrebbe RGN 20390/2017 omesso di considerare un precedente di questa Corte (n. 8852 del 2010) richiamato dai contribuenti che aveva deciso un caso analogo.

Con ordinanza in data 17 marzo 2021, questa Corte ha disposto l'acquisizione del fascicolo del merito.

I motivi, in quanto connessi, sono suscettibili di trattazione congiunta.

Essi devono essere disattesi, ancorché la motivazione della sentenza impugnata debba essere in parte corretta nei termini che seguono.

Giova innanzitutto rilevare come, mediante l'impugnazione degli avvisi di accertamento relativi ad ICI per gli anni dal 2009 al 2011, i contribuenti abbiano evocato la violazione dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1992.

Tale disposizione stabilisce che «Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52» del d.P.R. n. 131 del 1986 in tema di imposta di registro.

Secondo i ricorrenti, il Comune avrebbe invece erroneamente fatto applicazione del comma 3 il quale si riferisce agli immobili classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto e per i quali è previsto che il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, applicando i coefficienti dal medesimo previsti.

Questa Corte ha statuito che in tema d'ICI, l'art. 74 della legge n. 342 del 2000, «nel disporre che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell'Agenzia del territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione, ma ciò non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita" (Cass., n. 4613 del 2018;RGN 20390/2017 n. 2017 n. 14402; Cass. 2016 n. 18056; 2016 n. 12330; Cass. 2012 n. 12753; Sez.

U, Sentenza n. 3160/11; Cass.23600/11).

La notificazione della rendita attribuita costituisce, dunque, il presupposto per l'utilizzo della stessa da parte dell'amministrazione comunale che agisca per il pagamento dell'IC; e ciò con riguardo anche alle annualità pregresse .(ed a maggior ragione per quella ancora in corso al momento della notificazione) in ordine alle quali la posizione ICI non risulti essere stata definita proprio in attesa dell'attribuzione della rendita notificata.

Si è infatti affermato che «in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il primo gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell'immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74 anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione.

Stabilendo, infatti, con il citato art. 74, che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale - coincidente con la notificazione dell'atto - con la sua applicabilità, che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica» (Cass., sez. 5, n. 13443 del 27/07/2012, Rv. 623510 - 01; sez. 5, n. 22653 del 11/09/2019, Rv. 655070 - 01).

Si è pertanto specificato che a detta interpretazione consegue che «la determinazione della base imponibile, tanto per i fabbricati non iscritti in catasto, quanto per quelli in relazione ai quali siano 4 !L.

RGN 20390/2017 intervenute variazioni permanenti, va sempre effettuata, anche per le annualità pregresse, in base alla rendita catastale, a prescindere dall'epoca di notificazione o di definitiva attribuzione», e ciò in quanto gli atti attributivi della rendita sono privi di forza costitutiva, ma hanno funzione meramente accertativa della concreta situazione catastale dell'immobile (cfr. 12029 del 25 maggio 2009; n. 16031/2009; Cass.n. 4335 del 2015 Cass. ord. n. 14773 del 2011; Cass. n. 23600 del 2011; 12753 del 2014; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23600 del 11/11/2011; Cass.

S.U. n. 3160/2011; Cass. n. 18056/2016; n. 12320/2016; n. 12753/2014; n. 9203/2007; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18056 del 14/09/2016; Cass. n. 14402 del 2017).

Tornando alla vicenda in esame, i contribuenti sostengono di contestare la determinazione della base imponibile effettuata dal Comune ai fini della quantificazione dell'ICI per gli anni dal 2009 al 2011, ma in realtà le censure da essi mosse si appuntano sulla errata determinazione della rendita catastale e specificamente sulla sua rivalutazione, asseritamente effettuata applicando un «coefficiente K».

Tali censure, tuttavia, avrebbero dovuto costituire oggetto di autonoma e tempestiva impugnazione, laddove, invece, i contribuenti si sono limitati ad impugnare gli avvisi di accertamento emessi dall'Amministrazione in relazione all'ICI, senza impugnare l'atto di variazione della rendita catastale attribuita dall'Agenzia del Territorio, come sarebbe stato loro onere, con la conseguenza che l'attribuzione della rendita è divenuta definitiva.

La disciplina prevista dall'art. 74, comma 3, della legge n. 342 del 2000 dispone che la notifica dell'atto impositivo ai fini ICI vale anche come atto di notificazione della rendita attribuita, comportando l'obbligo di impugnazione autonoma dell'atto modificativo della rendita catastale nei 60 giorni dalla data della notifica, stante l'autonomia tra i giudizi di impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale e dell'atto impositivo emanato dall'ente locale (Cass., Sez. 5, n. 4613 del 2018; sez. 5, n. 25550 del 2014; n. 2010, n. 10571 e n. 2007, n.

RGN 20390/2017 ( 9203).

Pertanto, ricevuta la notifica dell'avviso di accertamento, i contribuenti avrebbero dovuto impugnare l'atto di rideterminazione della rendita.

Non avendovi provveduto, essa è divenuta definitiva (Cass., sez. 5, n. 18998 del 2019).

Occorre, altresì, considerare che l'art. 5, comma 2 d.lgs. n. 504 del 1997 stabilisce la regola generale secondo la quale le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall'anno di imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali (cd. messa in atti).

Pertanto, correttamente l'Amministrazione comunale ha determinato la base imponibile ai fini ICI per gli anni dal 2009 in poi sulla base del provvedimento modificativo della rendita catastale il quale, come risulta dalla visura catastale, è datato 10 dicembre 2008 e risulta "messo in atti" il 12 dicembre 2008.

In senso contrario non rileva la sentenza definitiva della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 402/2006 e neppure la sentenza della Commissione tributaria regionale n. 564/4/2012, entrambe richiamate dai contribuenti, dal momento che tali pronunce riguardano avvisi di accertamento relativi ad anni di imposta anteriori a quelli qui in esame e comunque antecedenti all'intervenuta variazione della rendita catastale del 2008, riferendosi la prima pronuncia a ICI per gli anni dal 1999 al 2003, e la seconda ad ICI per gli anni dal 2005 al 2008.

Neppure assume rilevanza il precedente di questa Corte richiamato dai ricorrenti (Cass., sez. 5, n. 8852 del 14/04/2010) avendo esso ad oggetto la determinazione della base imponibile ai fini ICI (effettuata moltiplicando la rendita catastale per un coefficiente K, in applicazione del comma 3 dell'art. 5, d.lgs. n. 507 del 1992), laddove nel caso di specie le censure attengono alla rideterminazione (non già della base imponibile, ma) della rendita catastale operata dall'Agenzia del territorio.RGN 20390/2017 Per ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.

Nulla deve essere disposto riguardo alle spese in mancanza di costituzione della parte intimata.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iesto l'accoglimento del primo motivo con assorbimento del secondo. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in quanto la CTR avrebbe ritenuto corretta la rendita catastale determinata dal Comune in applicazione dell'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1992, mentre invece essa avrebbe dovuto essere determinata secondo il criterio di cui al comma 2 della citata disposizione. Infatti, trattandosi di immobile accatastato, a norma dell'art. 5 comma 2, il valore del medesimo è dato dalla rendita moltiplicata per determinati coefficienti, e non è quello contabile previsto dal comma 3 per gli immobili non iscritti in catasto e posseduti da un'impresa. Inoltre, la pronuncia impugnata sarebbe contraddittoria in quanto da un lato rigetta l'appello confermando la sentenza della CTP, ma dall'altro sostiene che il Comune avrebbe correttamente applicato la rendita di euro 130,17. Con il secondo motivo si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo della controversia avendo il giudice d'appello erroneamente affermato che la sentenza n. 464/4/12 [recte: 564/5/12] richiamata dagli appellanti non era mai stata prodotta in giudizio, sicché essi non ne avevano tenuto conto. Al contrario, risultava dal verbale di udienza che i contribuenti avevano prodotto copia di tale pronuncia la quale costituirebbe un punto cardine della vicenda processuale, in quanto con essa la CTR aveva annullato la pronuncia della CTP, n. 342 del 3.5.2011 - posta a fondamento della decisione impugnata - confermando le rendite utilizzate dai contribuenti come base imponibile e già accertate dalla sentenza n. 406/13/2006. Parimenti, il giudice d'appello avrebbe RGN 20390/2017 omesso di considerare un precedente di questa Corte (n. 8852 del 2010) richiamato dai contribuenti che aveva deciso un caso analogo. Con ordinanza in data 17 marzo 2021, questa Corte ha disposto l'acquisizione del fascicolo del merito. I motivi, in quanto connessi, sono suscettibili di trattazione congiunta. Essi devono essere disattesi, ancorché la motivazione della sentenza impugnata debba essere in parte corretta nei termini che seguono. Giova innanzitutto rilevare come, mediante l'impugnazione degli avvisi di accertamento relativi ad ICI per gli anni dal 2009 al 2011, i contribuenti abbiano evocato la violazione dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1992. Tale disposizione stabilisce che «Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52» del d.P.R. n. 131 del 1986 in tema di imposta di registro. Secondo i ricorrenti, il Comune avrebbe invece erroneamente fatto applicazione del comma 3 il quale si riferisce agli immobili classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto e per i quali è previsto che il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, applicando i coefficienti dal medesimo previsti. Questa Corte ha statuito che in tema d'ICI, l'art. 74 della legge n. 342 del 2000, «nel disporre che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell'Agenzia del territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione, ma ciò non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita" (Cass., n. 4613 del 2018;RGN 20390/2017 n. 2017 n. 14402; Cass. 2016 n. 18056; 2016 n. 12330; Cass. 2012 n. 12753; Sez. U, Sentenza n. 3160/11; Cass.23600/11). La notificazione della rendita attribuita costituisce, dunque, il presupposto per l'utilizzo della stessa da parte dell'amministrazione comunale che agisca per il pagamento dell'IC; e ciò con riguardo anche alle annualità pregresse .(ed a maggior ragione per quella ancora in corso al momento della notificazione) in ordine alle quali la posizione ICI non risulti essere stata definita proprio in attesa dell'attribuzione della rendita notificata. Si è infatti affermato che «in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il primo gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell'immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74 anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione. Stabilendo, infatti, con il citato art. 74, che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale - coincidente con la notificazione dell'atto - con la sua applicabilità, che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica» (Cass., sez. 5, n. 13443 del 27/07/2012, Rv. 623510 - 01; sez. 5, n. 22653 del 11/09/2019, Rv. 655070 - 01). Si è pertanto specificato che a detta interpretazione consegue che «la determinazione della base imponibile, tanto per i fabbricati non iscritti in catasto, quanto per quelli in relazione ai quali siano 4 !L. RGN 20390/2017 intervenute variazioni permanenti, va sempre effettuata, anche per le annualità pregresse, in base alla rendita catastale, a prescindere dall'epoca di notificazione o di definitiva attribuzione», e ciò in quanto gli atti attributivi della rendita sono privi di forza costitutiva, ma hanno funzione meramente accertativa della concreta situazione catastale dell'immobile (cfr. 12029 del 25 maggio 2009; n. 16031/2009; Cass.n. 4335 del 2015 Cass. ord. n. 14773 del 2011; Cass. n. 23600 del 2011; 12753 del 2014; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23600 del 11/11/2011; Cass. S.U. n. 3160/2011; Cass. n. 18056/2016; n. 12320/2016; n. 12753/2014; n. 9203/2007; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18056 del 14/09/2016; Cass. n. 14402 del 2017). Tornando alla vicenda in esame, i contribuenti sostengono di contestare la determinazione della base imponibile effettuata dal Comune ai fini della quantificazione dell'ICI per gli anni dal 2009 al 2011, ma in realtà le censure da essi mosse si appuntano sulla errata determinazione della rendita catastale e specificamente sulla sua rivalutazione, asseritamente effettuata applicando un «coefficiente K». Tali censure, tuttavia, avrebbero dovuto costituire oggetto di autonoma e tempestiva impugnazione, laddove, invece, i contribuenti si sono limitati ad impugnare gli avvisi di accertamento emessi dall'Amministrazione in relazione all'ICI, senza impugnare l'atto di variazione della rendita catastale attribuita dall'Agenzia del Territorio, come sarebbe stato loro onere, con la conseguenza che l'attribuzione della rendita è divenuta definitiva. La disciplina prevista dall'art. 74, comma 3, della legge n. 342 del 2000 dispone che la notifica dell'atto impositivo ai fini ICI vale anche come atto di notificazione della rendita attribuita, comportando l'obbligo di impugnazione autonoma dell'atto modificativo della rendita catastale nei 60 giorni dalla data della notifica, stante l'autonomia tra i giudizi di impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale e dell'atto impositivo emanato dall'ente locale (Cass., Sez. 5, n. 4613 del 2018; sez. 5, n. 25550 del 2014; n. 2010, n. 10571 e n. 2007, n. RGN 20390/2017 ( 9203). Pertanto, ricevuta la notifica dell'avviso di accertamento, i contribuenti avrebbero dovuto impugnare l'atto di rideterminazione della rendita. Non avendovi provveduto, essa è divenuta definitiva (Cass., sez. 5, n. 18998 del 2019). Occorre, altresì, considerare che l'art. 5, comma 2 d.lgs. n. 504 del 1997 stabilisce la regola generale secondo la quale le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall'anno di imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali (cd. messa in atti). Pertanto, correttamente l'Amministrazione comunale ha determinato la base imponibile ai fini ICI per gli anni dal 2009 in poi sulla base del provvedimento modificativo della rendita catastale il quale, come risulta dalla visura catastale, è datato 10 dicembre 2008 e risulta "messo in atti" il 12 dicembre 2008. In senso contrario non rileva la sentenza definitiva della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 402/2006 e neppure la sentenza della Commissione tributaria regionale n. 564/4/2012, entrambe richiamate dai contribuenti, dal momento che tali pronunce riguardano avvisi di accertamento relativi ad anni di imposta anteriori a quelli qui in esame e comunque antecedenti all'intervenuta variazione della rendita catastale del 2008, riferendosi la prima pronuncia a ICI per gli anni dal 1999 al 2003, e la seconda ad ICI per gli anni dal 2005 al 2008. Neppure assume rilevanza il precedente di questa Corte richiamato dai ricorrenti (Cass., sez. 5, n. 8852 del 14/04/2010) avendo esso ad oggetto la determinazione della base imponibile ai fini ICI (effettuata moltiplicando la rendita catastale per un coefficiente K, in applicazione del comma 3 dell'art. 5, d.lgs. n. 507 del 1992), laddove nel caso di specie le censure attengono alla rideterminazione (non già della base imponibile, ma) della rendita catastale operata dall'Agenzia del territorio.RGN 20390/2017 Per ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Nulla deve essere disposto riguardo alle spese in mancanza di costituzione della parte intimata. PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Così d
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