CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45939/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PATERNO' CALOGERO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] PATERNO' ANGELO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenzain data 20/10/2022 della Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza in data 02/11/2021 del G.u.p. del Tribunale di Enna, che li aveva condannati per il reato di furto e di uso indebito di carta bancomat. Deduce: 1. Vizio di motivazione in relazione alla capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo. 2. Vizio di motivazione in relazione alle attenuanti generiche. 3. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità, sostanzialmente reiterando le medesime questioni risolte dalla Corte di appello su tutti i temi oggi riproposti con il ricorso (cfr. da pag. 5 a pag. 9 della sentenza impugnata). 3.1. A tale proposito, questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferra ri). 3.2. A ciò si aggiunga che le doglianze articolate nei ricorsi non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argonnentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia. Allora, vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 — 01). Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, cori la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrential pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis