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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 45138/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza del 12 aprile 2018 del Tribunale di Avezzano che, per quanto di interesse in questa sede, ha affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesione personale aggravata perché comportante un indebolimento permanente di un organo e l'ha condannata alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della parte civile alla quale è stata assegnata una provvisionale.

In particolare, la Corte di appello ha escluso l'aggravante contestata e ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata per essere il reato estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 192 cod. pen. e la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, sostenendo che gli indizi sui quali si fonda la affermazione della sua penale responsabilità non sono gravi, precisi e concordanti e che essi, anche valutati globalmente, non dimostrano la sua colpevolezza.

2.2. Con il secondo motivo si duole dell'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 133 cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico.

Con esso la ricorrente si limita a sostenere che gli indizi sono privi dei requisiti di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e che essi, unitariamente considerati, non valgono a provare la sua responsabilità, senza attaccare le regioni poste dalla Corte di appello a fondamento della sua decisione.

La ricorrente non si confronta affatto con tali ragioni e non muove alla sentenza di appello una critica argomentata.

È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice 2 censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

4. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono palesemente inammissibili, atteso che la sentenza di appello ha dichiarato non doversi procedere per l'unico reato per il quale la ricorrente era stata condannata in primo grado perché estinto per prescrizione.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/10/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza del 12 aprile 2018 del Tribunale di Avezzano che, per quanto di interesse in questa sede, ha affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesione personale aggravata perché comportante un indebolimento permanente di un organo e l'ha condannata alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della parte civile alla quale è stata assegnata una provvisionale. In particolare, la Corte di appello ha escluso l'aggravante contestata e ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata per essere il reato estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 192 cod. pen. e la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, sostenendo che gli indizi sui quali si fonda la affermazione della sua penale responsabilità non sono gravi, precisi e concordanti e che essi, anche valutati globalmente, non dimostrano la sua colpevolezza. 2.2. Con il secondo motivo si duole dell'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 133 cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico. Con esso la ricorrente si limita a sostenere che gli indizi sono privi dei requisiti di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e che essi, unitariamente considerati, non valgono a provare la sua responsabilità, senza attaccare le regioni poste dalla Corte di appello a fondamento della sua decisione. La ricorrente non si confronta affatto con tali ragioni e non muove alla sentenza di appello una critica argomentata. È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice 2 censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 4. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono palesemente inammissibili, atteso che la sentenza di appello ha dichiarato non doversi procedere per l'unico reato per il quale la ricorrente era stata condannata in primo grado perché estinto per prescrizione. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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