CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 gennaio 2021
Cassazione n. 19528/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Udito in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, mentre, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] che non avrebbe partecipato all'udienza, richiamando il ricorso e la memoria depositata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 25/01/2021, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 07/05/2019 con la quale il Tribunale di Milano aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale liquidatore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 12/02/2015, responsabile del reato di bancarotta semplice (così riqualificata l'imputazione originaria di bancarotta fraudolenta documentale) e, esclusa la recidiva contestata, lo aveva condannato alla pena di anni 1 di reclusione e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dell'art. 178 cod. proc. pen. L'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si è svolta in forma camerale nonostante il difensore avesse manifestato, con pec del 02/11/2020 in vista dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rinviata per legittimo impedimento del difensore stesso, la volontà di presenziare all'udienza e, con pec del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avesse nuovamente richiesto che il procedimento venisse trattato in presenza e, ove ciò non fosse stato possibile, di rinviarlo ad altra data in modo da consentire il contraddittorio sull'impugnazione. Gli argomenti sviluppati con il primo motivo sono stati ripresi e approfonditi con la memoria di replica alle conclusioni del P.G. prodotta dalla difesa del ricorrente. 2.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 217 I. fall., in quanto, ai fini della sussistenza del reato, è necessaria una valutazione di intrinseca pericolosità della condotta, laddove quella del ricorrente non ha connotazione lesiva, in quanto la documentazione ritenuta mancante dalla curatela non era idonea a incidere in modo rilevante sulla ricostruzione dell'intera contabilità sociale. 2.3. Il terzo motivo lamenta l'erronea valutazione delle fonti di prova, in quanto dall'esame del curatore si evince che la documentazione contabile in ipotesi mal tenuta dall'imputato era nella disponibilità di altri soggetti a ciò preposti, ossia il commercialista Camuso, laddove nessuna responsabilità può essere attribuita a [OSCURATO:PERSONA] per operazioni realizzate prima dell'assunzione della sua carica di liquidatore. 2.4. Il quarto motivo denuncia la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 219, u.c., I. fall. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento.2. Il primo motivo non è fondato. 2.1. In fatto, deve rilevarsi - sulla base degli atti allegati allo stesso ricorso - che, con nota inviata il 16/10/2020, la Corte di appello confermava, tra gli altri, all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che il processo da lui patrocinato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe trattato alla prevista udienza del 06/11/2020 e, a tale proposito, si chiedeva a ciascun legale di comunicare «se intende riportarsi ai motivi o illustrarli oralmente, indicando in questo secondo caso la durata dell'intervento». L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] rispondeva in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] che intendeva discutere e, con l'occasione segnalava un legittimo impedimento per concomitante impegno professionale; in accoglimento di tale istanza, il processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fu rinviato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricevette poi una nota della Cancelleria della Corte di appello di Milano in cui si comunicava che l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si sarebbe svolta in camera di consiglio senza la presenza delle parti; con nota del 21/01/2021 (ormai scaduto il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza), l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiese che l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] venisse trattata "in presenza", richiamando, a tale scopo, la precedente comunicazione del 02/11/2020 relativa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2.2. Sempre in premessa, mette conto richiamare, in estrema sintesi, le vicende normative che hanno caratterizzato la disciplina in esame. La normativa dettata dall'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicato nella G.U. n. 269 del 28/10/2020) non era originariamente prevista nello stesso decreto-legge, ma è stata inserita dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176. Tale normativa era invece stabilita dall'art. 23 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (pubblicato nella G.U. n. 279 del 9 novembre 2020) e trovava applicazione alle udienze per il giudizio di appello fissate entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore dello stessi decreto n. 149. Tale decreto, però, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, della citata legge 18 dicembre 2020, n. 176, che, dunque, contestualmente, ha inserito nel testo del convertito decreto-legge n. 137 del 2020 l'art. 23 -bis e ha abrogato - statuendo la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e salvi gli effetti prodotti durante le sua vigenza - il decreto-legge n. 149 del 2020. Per comodità di esposizione si farà, d'ora in poi, riferimento solo all'art. 23 -bis del decreto-legge 137 del 2020, ma, naturalmente, i rilievi svolti andranno riferiti anche alla breve vigenza del decreto-legge n. 149 del 2020. 2.3. Ciò premesso, per affrontare il tema posto dal ricorso è necessario affrontare la questione di diritto sintetizzabile in questi termini: se, in forza della disciplina dettata dall'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, la richiesta di discussione orale per un'udienza nella quale il processo di appello è stato rinviato debba essere reiterata in vista dell'udienza di rinvio ovvero se la prima (e unica) richiesta riferita all'udienza in cui il processo di appello è stato rinviato sia sufficiente al fine di assicurare la trattazione orale dell'udienza successiva. Ritiene il Collegio che al quesito debba rispondersi nel secondo senso, sicché sarà poi necessario verificare la sussistenza dei requisiti affinché la richiesta di discussione orale possa esplicare i propri effetti anche rispetto all'udienza di rinvio. 2.4. Partendo dalla questione generale in diritto, rileva il Collegio che la richiesta di trattazione orale effettuata in vista di un'udienza poi, per qualsiasi ragione, rinviata esplica i propri effetti anche rispetto all'udienza di rinvio, "radicando" il processo di appello come processo "in presenza". La disciplina emergenziale dettata, con varie fonti legislative, per fronteggiare l'emergenza pandemica da Covid-19 presenta una ratio comune, rappresentata dall'esigenza di contenere, nei limiti del possibile, il movimento delle persone e il loro concentrarsi in luoghi chiusi, ossia, per quanto riguarda la normativa in esame, nelle aule di giustizia. La riferibilità della richiesta di trattazione orale anche all'udienza successiva alla prima rispetto alla quale era stata formulata non si pone in tensione con la ratio indicata, in quanto - risalendo (almeno di solito, come subito si vedrà) a una data anteriore ai quindici giorni liberi previsti dal comma 4 dell'art. 23 -bis cit. - essa comunque consente alla dirigenza della Corte di appello di conoscere con congruo anticipo il numero dei processi da trattare "in presenza" e di effettuare la relativa programmazione. D'altra parte, la soluzione contraria a quella qui accolta, condurrebbe a esiti del tutto asistematici nei casi in cui - non trovando applicazione il termine a comparire ex art. 601, comma 5, cod. proc. pen. (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 40443 del 17/01/2018, Gaudino, Rv. 273813; Sez. 5, n. 50185 del 11/10/2019, Tarantella, Rv. 277957) - il rinvio dalla prima udienza sia effettuato a un'udienza fissata prima dei quindici giorni: ipotesi, questa, in cui la tempestiva reiterazione della richiesta di "trattazione orale" sarebbe impossibile, con conseguente indebita compressione del diritto della parte richiedente. Pertanto deve affermarsi che, nella vigenza dell'art. 23 -bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, la richiesta di discussione orale per un'udienza nella quale il processo di appello è stato rinviato è sufficiente al fine di assicurare la trattazione orale dell'udienza successiva. 2.5. Ciò premesso, deve però rilevarsi che la fattispecie dedotta dal ricorrente non è riconducibile al principio di diritto appena enunciato. La comunicazione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si limitava a rappresentare di voler discutere il processo (ossia, di non volersi riportare ai motivi, secondo l'alternativa prospettata dalla Corte di appello milanese), ma non si trattava di una richiesta ai sensi dell'art. 23-bis del decreto legge n. 137 del 2020 e nemmeno ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge n. 149 del 2020 (in cui inizio di operatività, come si è visto, era differito alle udienze fissate entro i 15 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 149, ossia il 9 novembre 2020, quindi successivamente all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Pertanto, la manifestazione dell'intenzione di discutere il processo e di non riportarsi ai motivi effettuata in vista dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non può in alcun modo essere equiparata alla richiesta ex art. 23-bis cit. e, dunque, era del tutto inidonea a "incardinare" il processo di appello come processo "in presenza". Ne consegue che la trattazione "in forma cartolare" dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non fu preceduta da alcuna istanza ex art. 23-bis cit., sicché non vi è stata alcuna violazione di detta norma, mentre del tutto corretta è stata la procedura seguita. 3. Il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, devono essere rigettati, pur presentando vari profili di inammissibilità. 3.1. Richiamando la conforme sentenza di primo grado, la Corte distrettuale ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva consegnato alla curatela la documentazione contabile successiva alla fine del 2013 e fino al fallimento e aveva consegnato alcuni progetti di bilancio per il 2015 senza alcuna documentazione di sostegno; solo nel luglio 2016, il curatore aveva tardivamente ricevuto altra documentazione, che, comunque, in assenza della documentazione bancaria, non aveva consentito di accertare la reale situazione patrimoniale della fallita. Il curatore aveva poi sottolineato l'evidente discrasia imputabile al liquidatore, in quanto, sulla scorta della risultanze contabili e della situazione patrimoniale, al 16/02/2015 il dissesto era stimabile in soli 646 mila euro, laddove la reale entità, a seguito di successivi approfondimenti della curatela, era risultata di gran lunga superiore. Replicando ai motivi di appello, la sentenza impugnata - aderendo alle conclusioni del giudice di primo grado che aveva ricondotto l'addebito ascritto a [OSCURATO:PERSONA] nel perimetro della negligenza - ha rilevato come siano state accertate condotte sicuramente ascrivibili, per la carica ricoperta, all'imputato, che aveva gestito la contabilità in modo incompleto e irregolare fino alla data del fallimento e che risultava professionalmente impegnato nell'assistenza terminale di società in crisi di alto e medio livello afflitte da significativi dissesti. Nel caso di specie, la documentazione fu consegnata parzialmente al curatore e con grave ritardo, tanto che solo dopo il rinvio a giudizio è emerso un passivo di dimensioni completamente diverso (solo l'esposizione debitoria verso una banca superava i tre milioni di euro) da quello inizialmente individuato.3.2. Le doglianze articolate con i motivi in esame non scalfiscono la tenuta logico-argomentativa della motivazione della sentenza in esame. Lungi dall'essere priva di connotazione lesiva, la condotta attribuita a [OSCURATO:PERSONA] è risultata foriera, nel discorso giustificativo del giudice di appello, delle rilevanti discrasie nell'accertamento del passivo e delle sue cause, emersi - l'uno e le altre - solo con il prosieguo dell'attività accertativa del curatore; il che priva di consistenza il secondo motivo. Il terzo motivo è invece inammissibile in quanto - già nell'intestazione, ma anche nello sviluppo argomentativo - sollecita una diretta valutazione delle fonti di prove, all'evidenza preclusa al giudice di legittimità. Il motivo, peraltro, presenta anche profili di aspecificità lì dove fa riferimento a circostanze (la disponibilità della documentazione contabile in capo al commercialista, che comunque non sarebbe idonea a esonerare il liquidatore dalle proprie responsabilità) sottraendosi all'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349). 4. Il quarto motivo è inammissibile. Lungi dall'omettere di motivare sul punto, la Corte di appello ha puntualmente giustificato la conferma del diniego dell'applicazione della circostanza attenuante ex art. 219, u.c., I. fall., rilevando che il fatto accertato aveva avuto una diretta incidenza sulla determinazione del passivo, venendo in rilievo, al riguardo la rilevante discrasia già richiamata. Il ricorso, in buona sostanza, risulta carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). 5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricor