CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 05739/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. Il Tribunale di Bari ha rigettatol’opposizione proposta dalla Regione Puglia avverso il decreto con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 238.675,75 in favore di [OSCURATO:PERSONA], per differenze sull’indennità supplementare exart. 28 legge regionale Puglia n. 7/2002. 2. [OSCURATO:PERSONA], cessato dal servizio in data 1.9.2005 in forza dell’incentivo all’esodo ex art. 28 legge regionale Puglia n. 7/2002, aveva chiesto le differenze sull’indennità supplementare, in ragione del trattamento economico di dirigente, per avere svolto l’incarico di dirigente facente funzioni dell’[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio Regionale dal 1.2.2005 al 31.8.2005. 3. La Corte di Appello di Bari, in accoglimento del gravame proposto dalla Regione Puglia avverso la sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda del Caporale. 4. Il giudice di appello, richiamata la delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 1072 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], secondo cui alla determinazione dell’indennità supplementare concorrono le voci strutturali della retribuzione, costituite dallo stipendio tabellare, dall’indennità integrativa speciale, dalla retribuzione individuale di anzianità e dalla retribuzione di posizione, nonché il rateo della tredicesima mensilità,ha ritenuto il carattere occasionale delle mansioni superiori svolte dal Caporale ed ha valorizza to la circostanza che nel periodo dal 1.2.2005 al 31.8.2005lo stipendio tabellare del medesimo, erogato in base alla categoria economica di appartenenza D6, era rimasto immutato, mentre l’indennità per i “facenti funzione” era stata liquidata a parte, in via transitoria ed aggiuntiva. 5. Alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità , secondo cui l’indennitàincentivante di esodo è composta dagli elementi che assumono i connotati di compenso fisso, continuativo, costante e generale, con eccezione di quelli occasionali o elargiti a titolo di ristoro o indennizzo per la particolare gravosità delle mansioni richieste, e considerato il carattere temporaneo e provvisorio dell’incarico dirigenziale, la Corte territoriale ha equipara to l’indennità accessoria corrisposta per l’espletamento delle superiori mansioni dirigenziali agli emolumenti occasionali o elargiti a titolo di ristoro o indennizzo per la particolare gravosità delle mansioni richieste. 6. Ha inoltre considerato irrilevante la mancanza di contestuale avvio, da parte della Regione Puglia, delle procedure per la copertura del posto, in quanto l’incarico dirigenziale era stato conferito al Caporale temporaneamente e provvisoriamentepochi mesi prima della risoluzione del rapporto. 7. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria 8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. DIRITTO 1. Con l’unico motivo, di ricorso si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 28, comma 6, della legge regionale Puglia n. 7/2002 , nonché dell’art. 1, comma 6, della legge regionale Puglia n. 7/2005. Si critica la sentenza impugnata per avere ritenuto il carattere occasionale dell’incarico dirigenzialeassegnato al Caporale, senza considerare la natura e la complessità delle funzioni affidate al medesimo e l’effettivo esercizio delle medesime, con pienezza di poteri e di responsabilità. Si evidenzia che per definizione lo stipendio è destinato a remunerare la prestazione del dipendente e che la prestazione svolta dal ricorrente aveva carattere dirigenziale. 2. Il ricorso è inammissibile. 3. La Corte territoriale ha infatti accertato che lo stipendio tabellare corrisposto al Caporale nel periodo dal 1.2.2005 al 31.8.2005 era stato erogato in base alla categoria economica di appartenenza D6ed era rimasto immutato, mentre l’indennità per i “facenti funzione” gli era stata liquidata a parte, in via transitoria ed aggiuntiva.Il ricorso,nel sostenere che nel mese di agosto 2005 il Caporale ha percepito lo stipendio da dirigente,tende dunque alla rivisitazione del fatto. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, inrealtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. SU 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758). Inoltre, il ricorso non confuta in alcun modo l a statuizion e della sentenza impugnata secondo cui la temporaneità dell’incarico dirigenziale è desumibile dallacircostanza che la Regione Puglia lo aveva conferito al Caporale pochi mesi prima delladata di risoluzione del rapporto , nonostante quest’ultima fosse ben nota alle parti che avevano già negoziato al riguardo sin dal 3.6.2004. L’interpretazione della Corte territoriale è inoltre conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che in ordine alle previsioni contenute nella L.R. Calabria n. 8 del 2005 ( analoghe a quelle contenute nell’art. 28, comma 6, della legge [OSCURATO:PERSONA]) ha affermato il principio secondo cui l’indennità di esodo incentivante è composta da tutti quegli elementi che assumono i connotati di compenso fisso, continuativo, costante e generale, con eccezione di quelli occasionali od elargiti a titolo di ristoro od indennizzo per la particolare gravosità delle mansioni richieste (Cass. n. 1914/2017 , richiamata da Cass. n. 29971/2017). Si è in particolare ritenuto cheil riferimento della L.R. n. 8 del 2005 c i t. alla retribuzione lorda induce a ritenere che il legislatore avesse inteso fare riferimento alla retribuzione comprensiva delle componenti fisse dello stipendio a carattere continuativo di cui alla lett. c dell'art. 52 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] locali, applicabile ratione temporis ( si è d unque rilevato che tra le medesime non si rinvienela indennità di struttura che, volta ad indennizzare le mansioni, proprie degli addetti alle strutture speciali, assume la natura di compenso inerente allo specifico settore considerato, compenso che viene erogato fintantoché l'adibizione allo speciale settore permane ) . Principio che, mutatis mutandis, vale anche per l’indennità per i “facenti funzione”che viene qui in considerazione. Questa Corte hainoltre sottolineato che la sentenza della Corte Costituzionale n. 271 del 2011si è limitata a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008 n. 15 perché,con efficacia retroattiva, aveva stabilito che l'art. 7, comma 6, della legge regionale n. 8 del 2005 dovesse essere inteso nel senso che nel concetto di retribuzione lorda ai fini indicati andasse escluso il rateo di tredicesima mensilità. Sicché si è precisato che tale pronuncia non ha prodotto alcun effetto caducatorio sull' art. 52 lett. c) del CCNL comparto [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il che vale in linea generale. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 6. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per il ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. PQM La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 6.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del c