CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021
Cassazione n. 39056/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con la sentenza suindicata la Corte di Appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] /[OSCURATO:PERSONA] per il reato di calunnia. Per mezzo del difensore, l'imputato impugna la sentenza denunciando vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in relazione all'applicazione alla fattispecie concreta della fattispecie di cui all'art. 368 cod. pen., per carenza degli elementi materiale e psicologico degli elementi strutturali del reato. Il ricorso è inammissibile perché costituisce la mera riedizione dei motivi di appello, compiutamente valutati dal giudice di appello pervenuti, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, alla conferma della sentenza di primo grado. In presenza della argomentata motivazione sulla sussistenza dei fatti, dei quali il ricorrente fornisce una versione alternativa priva di elementi di riscontro, la Corte di merito è pervenuta alla conferma della sentenza impugnata valorizzando la concatenazione, sul piano degli eventi, del mancato pagamento dell'assegno e del saldo delle spettanze dovute al prenditore che, a detta dell'imputato, se ne sarebbe appropriato casualmente. All'inammissibilità dell'impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA])4ente [OSCURATO:PERSONA]