CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15536/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di cassazione (indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 428/13/2021 della Commissione tributaria regionale della Lombardia,depositata il 26 gennaio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Tributi – accollo - compensazione Rilevato che: In data 13 novembre 2015 [OSCURATO:PERSONA] (accollato) sottoscriveva un contratto di accollo tributario con [OSCURATO:PERSONA] (accollante) che, in data 19 novembre 2015, compensava il debito dell’accollato con un suo credito IRAP relativo all’anno 2014, credito poi risultato inesistente. Successivamente l’Agenzia delle entrate emetteva atto di recupero con il quale applicavaa [OSCURATO:PERSONA] la sanzione prevista dall’art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 471 del 1997, determinata nella misura del cento per cento dell’imposta. Il ricorso proposto dal contribuente contro l’atto di recupero veniva respinto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado. Osservava la CTR che l’appellante non aveva dimostrato che la sua condotta era fondata sul legittimo affidamento. Rilevava, in particolare, che la denuncia-querela presentata – dopo la notifica dell’atto impugnato - nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA] e il conseguente decreto di rinvio a giudizio non consentivano di ritenere che il contribuente fosse stato riconosciuto vittima di una truffa. Soggiungeva che nel ricorso introduttivo il contribuente non aveva eccepito di essere stato truffato dalla Miorelli sicché i documenti a tal fine prodotti in appello integravano una inammissibile nuova eccezione. Avverso lasentenza della CTR il contri buente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la nullità della sentenza impugnata per vizio di omessa pronuncia e per violazione dell’obbligo di motivazione.Censura la decisione gravata per avere la CTR, come pure il giudice di primo grado, omesso di pronunciarsi sulla richiesta, formulata in via subordinata, di applicazione della sanzione nella misura del trenta per cento dell’importo non versato, ai sensi dell’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997, nonché di applicazione del procedimento di definizione agevolata ex artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997. 1.1. Il motivo, ammissibile in quanto non involge il merito della controversia,è fondato. 1.2. Risulta dal ricorso per cassazione e dagli atti allo stesso allegati che il contribuente, con il ricorso introduttivo del giudizio, ha chiesto l’applicazione del primo comma del d.lgs. n. 471 del 1997,che prevede una sanzione nella misura del trenta per cento dell’importo non versato, in luogo del comma 5 del medesimo decreto legislativo, applicato dall’Ufficio con irrogazione della sanzione nella misura del cento per cento; ha chiesto,altresì, l’applicazione del procedimento di definizione agevolata ex artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997. Con l’atto di appello il contribuente ha riproposto tali questioni sulle quali il primo giudice non si era pronunciato. 1.3. La CTR ha omesso ogni decisione su tali capi di domanda dando così luogo al vizio di omessa pronuncia denunciato dal ricorrente. 2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, in combinato disposto con l’art. 345 cod. proc. civ.Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la CTR omesso di attribuire rilevanza ai documenti prodotti in appello (denuncia-querela presentata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e successivo decreto di rinvio a giudizio) affermando che il contribuente non era stato riconosciuto vittima di una truffa, per cui i documenti prodotti in appello integravano una inammissibile nuova eccezione. 3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, con riferimento al reato di truffa perpetrato in danno del contribuente. 4. I due motivi, esaminabili congiuntamente per connessione, sono infondati. 4.1. La CTRha difatti corrett amente rilevato che il contribuente non aveva eccepito in primo grado di essere stato vittima di truffa , sicché la deduzione di tale circostanza – alla cui dimostrazione tendevano i documenti prodotti dall’appellante – costituiva una inammissibile nuova eccezione. 4.2. Il giudice di appello ha comunque valutato la denuncia - querela e il decreto di rinvio a giudizio prodotti dall’appellante , ritenendo –sulla base di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità – che tali documenti non com provassero che il contribuente fosse stato riconosciuto vittima di truffa (occorrendo all’evidenza una sentenza definitiva). 5. In conclusione, deveessere accolto il primo motivo di ricorso e rigettati il secondo ed il terzo; la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto,con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. LaCorte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del la Lombardia, in diversa composizione,cui demanda di provvedere anche sulle spe