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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 23950/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12 novembre 2021 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso, articolato in unico motivo, espone censure diverse da quelle consentite, perché contesta il vizio di motivazione della sentenza impugnata, concernente il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla mancata adozione di pronuncia liberatoria a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., nonché con riguardo alla commisurazione della pena, sebbene si tratti di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, e, quindi, formula doglianze non riconducibili a quelle previste come ammissibili dal ..c combinato disposto degli artt. 444, comma 2-bis, e 610, comrna 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12 novembre 2021 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso, articolato in unico motivo, espone censure diverse da quelle consentite, perché contesta il vizio di motivazione della sentenza impugnata, concernente il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla mancata adozione di pronuncia liberatoria a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., nonché con riguardo alla commisurazione della pena, sebbene si tratti di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, e, quindi, formula doglianze non riconducibili a quelle previste come ammissibili dal ..c combinato disposto degli artt. 444, comma 2-bis, e 610, comrna 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23950/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris