CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2021
Cassazione n. 36155/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente WWINPINIR sul ricorso 26503 -2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. BELLONI 78, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2740/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ebbe ad evocare in giudizio, avanti il Tribunale di Noia, [OSCURATO:PERSONA] deducendo d'esser comproprietario di un cortiletto adiacente la sua casa d'abitazione, cortiletto che l'altro contitolare aveva occupato con ponte mobile, che, quando aperto, gli impediva il transito verso la sua cantina. Resistette il Casillo rilevando giudicato al riguardo formatosi in precedente giudizio, che portava accertamento che il Miranda non era contitolare del bene immobile di causa. Il Tribunale nolano accolse la domanda di riconoscimento della comproprietà del fondo avanzata dal Miranda e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] - Angelo e [OSCURATO:PERSONA] - proposero gravame avanti la Corte d'Appello di Napoli. Ad esito della trattazione il Collegio partenopeo, resistendo gli eredi del Miranda, accolse il gravame osservando come in effetto la questione era coperta dal giudicato formatosi sulla scorta delle sentenze del Tribunale di Nola emesse nel 1996 e nel 1998, portanti accertamento che il Miranda non era comproprietario del cortiletto di causa. Avverso la decisone resa dalla Corte campana [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - eredi di [OSCURATO:PERSONA] - hanno proposto ricorso per cassazione articolato su unico motivo, illustrato anche con nota difensiva. I consorti Casillo, ritualmente evocati, hanno resistito con controricorso. Ragioni della decisione Il ricorso svolto dai consorti Miranda-Marra risulta privo di pregio giuridico e va rigettato. Con l'unico mezzo d'impugnazione i ricorrenti deducono violazione del disposto ex art 2909 cod. civ. poiché violato il giudicato formale esterno portato nella sentenza n° 5423/11 emessa da questa Suprema Corte in altro giudizio tra il Miranda ed il Casillo. l Difatti i consorti Miranda-Marra rilevano come il giudicato, posto dal Collegio partenopeo alla base della sua decisione, contrasta con giudicato, formatosi successivamente, portato nella citata sentenza di questa Suprema Corte, che ebbe a ritenere esistente il diritto di comproprietà del Miranda sul cortile, oggetto di causa, sicché doveva essere applicata la regola iuris che prevale il giudicato più recente salva l'intervenuta revocazione, nella specie non intervenuta. La censura elaborata dai ricorrenti non appare fondata, anche in disparte l'osservazione che la sentenza di legittimità, portante l'ultimo giudicato, non risulta esser stata depositata nel giudizio d'appello, bensì solo in questa sede, benché di molto anteriore alla data di emissione della sentenza qui impugnata. Difatti a ben leggere l'arresto reso da questo [OSCURATO:PERSONA] nel 2011, la questione, afferente il diritto di proprietà sul cortiletto di causa, non appare essere stata oggetto della statuizione adottata dalla Suprema Corte, bensì detto Collegio si è limitato a stabilire che, correttamente la Corte d'Appello napoletana aveva ritenuto che la questione circa la titolarità del diritto di proprietà sullo spiazzo, oggetto dell'odierna lite, non aveva formato oggetto di quella lite. Dunque la statuizione, adottata sul punto nella causa definita con la sentenza di questa Corte Suprema assume una valenza di questione esaminata incidenter tantum, in quanto non collegata - non atteneva a domanda proposta nella lite - al decisum nemmeno quale elemento presupposto, e come tale non suscettibile di divenire cosa giudicata - Cass. sez. 5 n° 19632/19 -. Di conseguenza la sentenza addotta in questa sede dai consorti Marra-Miranda, non operando accertamento alcuno in punto esistenza del diritto di comproprietà sul cortiletto de quo, nemmeno configura un giudicato successivo a quello ritenuto dalla Corte partenopea e posto alla base della decisione impugnata. Al rigetto dell"impugnazione segue la condanna solidale dei ricorrenti alla rifusione verso i resistenti consorti Casillo delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in C 3.200,00 di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario, secondo regola, di tariffa forense.Concorrono in capo ai ricorrenti le condizioni per l'ulteriore pagamento del contributo unificato, ove dovuto. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, a rifondere ai consorti Casillo, in solido fra loro, le spese id questo giudizio di legittimità liquidate in C 3.200,00 di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario nella misura del 15%. Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater dPR 115/02 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dell'alt 13 comma 1 bis dPR 115/02. Così deciso in Roma nell'adunanza in camera di consiglio del 23 giugno