Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:751
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CO0151_INF

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 5 ottobre 2023 – ZSE Elektrárne (causa C-151/23) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 183 – Eccedenza di IVA – Rimborso tardivo – Diritto del soggetto passivo agli interessi di mora – Modalità di applicazione – Autonomia processuale degli Stati membri – Principi di effettività e di neutralità fiscale – Normativa nazionale che situa il dies a quo per il calcolo degli interessi di mora in una data successiva a quella in cui avrebbe dovuto essere effettuato il rimborso in assenza della verifica fiscale» Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell'imposta assolta a monte – Modalità di esercizio del diritto a detrazione – Restituzione dell'eccedenza – Obbligo di versare interessi in caso di mancato rimborso entro un termine ragionevole – Modalità di applicazione degli interessi rientranti nell'autonomia processuale degli Stati membri – Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività – Determinazione del dies a quo per il calcolo degli interessi che deve garantire un adeguato risarcimento del danno subito (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 183, comma 1) (v. punti 27-31 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 183, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che: il soggetto passivo ha il diritto di ottenere che l’amministrazione tributaria gli versi interessi di mora su un’eccedenza dell’imposta sul valore aggiunto allorché detta amministrazione non abbia effettuato il rimborso di tale eccedenza in un lasso di tempo ragionevole.

Le modalità di applicazione di detti interessi rientrano nell’autonomia processuale degli Stati membri, delimitata dai principi di equivalenza e di effettività, restando inteso che le norme nazionali attinenti, segnatamente, al dies a quo per il calcolo degli interessi eventualmente dovuti non devono condurre a privare il soggetto passivo di un adeguato risarcimento della perdita causata dal rimborso tardivo della suddetta eccedenza.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CO0151_INF Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 5 ottobre 2023 – ZSE Elektrárne (causa C-151/23) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 183 – Eccedenza di IVA – Rimborso tardivo – Diritto del soggetto passivo agli interessi di mora – Modalità di applicazione – Autonomia processuale degli Stati membri – Principi di effettività e di neutralità fiscale – Normativa nazionale che situa il dies a quo per il calcolo degli interessi di mora in una data successiva a quella in cui avrebbe dovuto essere effettuato il rimborso in assenza della verifica fiscale» Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell'imposta assolta a monte – Modalità di esercizio del diritto a detrazione – Restituzione dell'eccedenza – Obbligo di versare interessi in caso di mancato rimborso entro un termine ragionevole – Modalità di applicazione degli interessi rientranti nell'autonomia processuale degli Stati membri – Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività – Determinazione del dies a quo per il calcolo degli interessi che deve garantire un adeguato risarcimento del danno subito (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 183, comma 1) (v. punti 27-31 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 183, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che: il soggetto passivo ha il diritto di ottenere che l’amministrazione tributaria gli versi interessi di mora su un’eccedenza dell’imposta sul valore aggiunto allorché detta amministrazione non abbia effettuato il rimborso di tale eccedenza in un lasso di tempo ragionevole. Le modalità di applicazione di detti interessi rientrano nell’autonomia processuale degli Stati membri, delimitata dai principi di equivalenza e di effettività, restando inteso che le norme nazionali attinenti, segnatamente, al dies a quo per il calcolo degli interessi eventualmente dovuti non devono condurre a privare il soggetto passivo di un adeguato risarcimento della perdita causata dal rimborso tardivo della suddetta eccedenza.
Sentenza Corte di giustizia UE/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris