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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 luglio 2026

Cassazione n. 24271/2026

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ra Generale Dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Figli, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado delMolise n. 53/2024 depositata il 21/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11301/2024Numero sezionale 5556/2026Numero di raccolta generale 24271/2026Data pubblicazione 30/07/2026La controversia trae origine dall’intimazione di pagamento con la qualel’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Campobasso, richiese allaGisal s.a.s. – [OSCURATO:PERSONA] il pagamento dellasomma di euro 44.926,00, oltre interessi, in relazione all’IVA relativaall’anno d’imposta 2003, già oggetto di avviso di accertamento mediante ilquale l’Ufficio aveva disconosciuto parzialmente il credito IVA esposto dallasocietà in dichiarazione, ritenendo indetraibile l’imposta afferenteall’acquisto di alcuni beni immobili.

La società, che aveva in precedenzaottenuto il rimborso dell’eccedenza IVA previa prestazione di garanziafideiussoria e che, dopo l’impugnazione dell’avviso di accertamento, avevaprestato ulteriore polizza a copertura delle somme contestate, si eraavvalsa, in pendenza del giudizio di legittimità relativo all’atto impositivo,della definizione agevolata delle liti pendenti di cui all’art. 6 del d.l. n. 119del 2018, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136 del 2018.Successivamente, a fronte della richiesta della contribuente di restituzionedella polizza fideiussoria, l’Ufficio notificò l’intimazione di pagamento,assumendo che la definizione agevolata della lite non fosse equiparabileall’annullamento dell’atto impositivo e non precludesse la richiesta direstituzione delle somme rimborsate.

La contribuente impugnòl’intimazione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diCampobasso, deducendone l’illegittimità e la nullità per difetto delpresupposto esecutivo, l’erronea applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 119 del2018 e l’infondatezza della pretesa fiscale. [OSCURATO:PERSONA] tributariaprovinciale, con sentenza n. 474/2021, accolse il ricorso, ritenendo chel’intervenuta definizione agevolata avesse inciso sul rapporto tributariolitigioso, estinguendo i reciproci debiti e crediti delle parti.

L’Agenzia delleEntrate propose appello, sostenendo che il condono non consoliderebbe icrediti chiesti a rimborso e che l’Amministrazione conserverebbe il potere-dovere di pretendere la restituzione delle somme indebitamente erogate;Numero registro generale 11301/2024Numero sezionale 5556/2026Numero di raccolta generale 24271/2026Data pubblicazione 30/07/2026la società si costituì resistendo e chiese il rigetto del gravame.

La Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Molise, con sentenza n. 53/2024,pronunciata il 5 giugno 2023, depositata il 21 febbraio 2024 e notificata il22 marzo 2024, rigettò l’appello dell’Ufficio e confermò la decisione diprimo grado, condannando l’Amministrazione al pagamento delle spese dilite.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi; la [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, secondo comma,n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la Corte di giustizia tributaria disecondo grado, secondo la prospettazione dell’Agenzia ricorrente, reso unamotivazione soltanto apparente, limitandosi a richiamare il principiosecondo cui la novazione del rapporto tributario litigioso conseguente alladefinizione agevolata estinguerebbe i reciproci debiti e crediti tra le parti,senza tuttavia spiegare le ragioni della sua concreta applicabilità allafattispecie controversa.Il primo motivo è infondato.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile ilfondamento della decisione, perché sorretta da argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass., Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., 15 giugno2017, n. 14927; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 20 ottobreNumero registro generale 11301/2024Numero sezionale 5556/2026Numero di raccolta generale 24271/2026Data pubblicazione 30/07/20262021, n. 29124; Cass., 5 luglio 2022, n. 21302; Cass., 1 marzo 2022, n.6758).

La nullità ricorre, quindi, quando, dietro la parvenza di unagiustificazione della decisione assunta, non sia possibile comprendere leragioni della decisione e l’iter logico seguito per pervenire al risultatoenunciato, sicché la motivazione non assolva alla funzione di esternare unragionamento che, partendo da determinate premesse, pervenga conprocedimento logico e consequenziale alla spiegazione del risultato sullares decidendi (Cass., Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232).La mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, vaapprezzata tanto nei casi di radicale carenza dell’apparato argomentativo,quanto nelle ipotesi in cui esso si dipani in forme del tutto inidonee arivelare la ratio decidendi, perché intessuto di argomentazioni fra lorologicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili,restando esclusa la rilevanza di una verifica sulla sufficienza dellamotivazione rispetto alle risultanze probatorie (Cass., 18 settembre 2009,n. 20112).

Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ., rileva infatti solo l’anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè l’assolutamancanza di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, la motivazioneapparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e lamotivazione perplessa od obiettivamente incomprensibile (Cass., Sez.

U.,7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., 25 giugno 2021, n. 18311; Cass.,17 maggio 2018, n. 12096).Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata, sebbeneestremamente concisa e non priva di profili di semplificazioneargomentativa, non si risolve in una formula di stile né in una proposizionemeramente apodittica.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha,infatti, ricostruito l’oggetto della controversia, individuandolonell’intimazione di pagamento emessa dall’Ufficio dopo il perfezionamentodella definizione agevolata della lite concernente l’avviso di accertamentoNumero registro generale 11301/2024Numero sezionale 5556/2026Numero di raccolta generale 24271/2026Data pubblicazione 30/07/2026relativo al disconoscimento parziale del credito IVA, e ha dato conto dellecontrapposte prospettazioni delle parti, riportando, da un lato, la tesidell’Amministrazione, secondo cui «il perfezionamento del condono nonpreclude all’amministrazione finanziaria la possibilità di effettuareaccertamenti tributari per contestare la debenza del rimborso e non rendeaffatto incontestabili le somme richieste dai contribuenti quale rimborsodell’IVA», e, dall’altro, quella della contribuente, secondo cui «la domandadi definizione della lite pendente relativa all’avviso d’accertamento nonverteva sul diniego di rimborso ma era relativo al recupero a tassazionedell’Iva ritenuta indetraibile sull’acquisto di alcuni beni immobili».Muovendo da tale premessa, il giudice d’appello ha ritenuto applicabile allafattispecie il principio secondo cui la definizione agevolata della litedetermina la novazione del rapporto tributario litigioso e l’estinzione deireciproci debiti e crediti tra le parti, richiamando il passaggio in cui siafferma che «in tema di condono fiscale … il recupero delle maggiorisomme versate dal contribuente anteriormente alla definizione agevolatadella lite e relative al medesimo rapporto tributario, non è consentito…stante il principio generale, informatore della disciplina del condono, percui la novazione del rapporto tributario litigioso estingue i reciproci debiti ecrediti tra le parti, senza che venga in rilievo l’esatto accertamentodell’imponibile».

La Corte territoriale ha quindi concluso che tale principiofosse «sicuramente estensibile alla fattispecie», reputando perciò nonconsentita la successiva iniziativa dell’Ufficio volta a ottenere, medianteintimazione, la restituzione delle somme correlate alla medesima pretesaimpositiva.La ragione decisoria è, pertanto, chiaramente individuabile: la Corteterritoriale ha escluso la legittimità dell’intimazione sul presupposto che ladefinizione agevolata della lite relativa all’avviso di accertamento avesseesaurito il rapporto controverso e precluso ulteriori pretese restitutoriefondate sul medesimo rapporto.

Tale percorso argomentativo consente diNumero registro generale 11301/2024Numero sezionale 5556/2026Numero di raccolta generale 24271/2026Data pubblicazione 30/07/2026comprendere il nucleo logico-giuridico della decisione e di esercitare ilcontrollo di legittimità sulla correttezza della soluzione adottata.

Nonricorre, dunque, l’ipotesi della motivazione inesistente o meramenteapparente, non essendo configurabile il vizio quando la sentenza contengauna pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delladecisione, sufficiente a evidenziare il percorso argomentativo dellapronuncia giudiziale e funzionale alla sua comprensione e alla suaeventuale verifica in sede di impugnazione (Cass., 15 novembre 2019, n.29721; Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 5 agosto 2019, n. 20921;Cass., 7 aprile 2017, n. 9105).Né il richiamo operato dal giudice d’appello a precedenti giurisprudenzialiconsente, di per sé, di ravvisare la nullità denunciata.

La motivazione perrelationem ad un precedente giurisprudenziale esime il giudice dallosviluppare autonome argomentazioni di diritto, purché il percorsoargomentativo consenta di comprendere la fattispecie concreta,l’autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fattiesaminati al principio di diritto richiamato (Cass., 3 luglio 2018, n. 17403).Nella specie, il richiamo giurisprudenziale non è rimasto avulso dallaconcreta controversia, poiché è stato collegato alla natura della litedefinita, all’atto impositivo presupposto e alla successiva intimazione dipagamento.Le doglianze dell’Agenzia ricorrente investono, piuttosto, la correttezzagiuridica della regola applicata, la pertinenza dei precedenti richiamati e laportata degli effetti prodotti dalla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n.119 del 2018; profili che attengono al merito della decisione e integrano,se del caso, un error in iudicando, da scrutinare nell’ambito del secondomotivo, ma non determinano la nullità della sentenza per difetto assolutodi motivazione.

Il primo motivo deve, pertanto, essere rigettato.Con il secondo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 6Numero registro generale 11301/2024Numero sezionale 5556/2026Numero di raccolta generale 24271/2026Data pubblicazione 30/07/2026del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136 del2018, per avere la sentenza impugnata ritenuto che la definizioneagevolata della lite relativa all’atto impositivo, con estinzione del relativogiudizio, impedisse all’Amministrazione finanziaria di richiedere larestituzione delle somme già erogate a titolo di rimborso IVA e fossesostanzialmente equiparabile all’annullamento dell’atto impositivo, mentre,ad avviso dell’Ufficio, il condono non consoliderebbe i crediti chiesti arimborso e non precluderebbe la contestazione della relativa debenza.Il secondo motivo è infondato.L’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 disciplina una forma speciale edeccezionale di definizione delle controversie tributarie pendenti, finalizzataalla chiusura anticipata e definitiva del giudizio mediante il pagamento diun importo determinato secondo i criteri legali ivi previsti.

L’istituto, inlinea di continuità sistematica e funzionale con le precedenti discipline didefinizione agevolata delle liti fiscali, non è diretto all’accertamentodell’esatto imponibile, né alla verifica giudiziale della fondatezzasostanziale della pretesa tributaria o della contrapposta posizione delcontribuente, ma realizza una modalità legale, forfettaria e marcatamentedeflattiva di estinzione della lite.

Esso opera sul rapporto controverso neilimiti oggettivi della lite definita e non può essere inteso, in terminigenerali, né come regime sostitutivo dell’imposizione, né cometransazione o novazione di matrice negoziale, difettando l’elementoessenziale dell’autonomia negoziale e della volontà bilaterale delle parti,propria degli schemi contrattuali (Cass. n. 2220/2026).Il richiamo ai principi elaborati in relazione alle precedenti discipline didefinizione agevolata è pienamente giustificato dalla sostanziale continuitànormativa tra tali istituti e l’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, posto chequesta Corte ha già evidenziato come l’art. 6, comma 12, del d.l. n. 119del 2018 ricalchi, salvo minime divergenze formali, una disposizione giàsperimentata dal legislatore, ossia l’art. 16, comma 8, della l. n. 289 delNumero registro generale 11301/2024Numero sezionale 5556/2026Numero di raccolta generale 24271/2026Data pubblicazione 30/07/20262002, con conseguente applicabilità dei principi già espressi in materia didefinizione delle liti fiscali pendenti (Cass. n. 1590/2021).Ne consegue che il perfezionamento della definizione agevolata determinaipso iure l’estinzione del giudizio pendente e la cessazione della materiadel contendere secondo lo schema legale proprio del condono, ma nonequivale all’annullamento dell’atto impositivo, né comporta l’accertamentopositivo della spettanza del credito fatto valere dal contribuente.

In talsenso depone anche la previsione dell’art. 6, comma 9, ultimo periodo, deld.l. n. 119 del 2018, secondo cui gli effetti della definizione perfezionataprevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate ingiudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto:disposizione che conferma in modo inequivoco come la definizioneimpedisca il consolidamento delle decisioni non definitive e sostituiscaall’accertamento giudiziale del rapporto controverso un effetto estintivo difonte legale.In particolare, la cessazione della materia del contendere derivante dalladefinizione agevolata comporta, da un lato, la caducazione delle pronunceemanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato e,dall’altro, la loro radicale inidoneità ad acquistare efficacia di giudicatosostanziale, poiché l’avvenuta composizione della controversia determinala rimozione delle sentenze non più attuali e non più idonee a regolare ilrapporto tra le parti (Cass. n. 1590/2021).La definizione agevolata, dunque, non attribuisce al contribuente un titolosostanziale ulteriore, rispetto a quello derivante dalla legge di condono, enon trasforma, di per sé, in incontestabile un credito d’imposta la cuispettanza sia stata disconosciuta dall’Amministrazione.

Il contribuente chesceglie di definire la lite rinuncia consapevolmente alla prosecuzione delgiudizio e, quindi, alla possibilità di ottenere una pronuncia definitivafavorevole sulla fondatezza della propria posizione; allo stesso modo,l’Amministrazione vede estinguersi il processo relativo all’atto oggetto diNumero registro generale 11301/2024Numero sezionale 5556/2026Numero di raccolta generale 24271/2026Data pubblicazione 30/07/2026definizione, ma tale effetto non si identifica, in via generale, né con unadeclaratoria giudiziale di illegittimità dell’atto, né con il riconoscimentodefinitivo del credito originariamente esposto in dichiarazione.

Talericostruzione, tuttavia, deve essere necessariamente coordinata conl’oggetto concreto e specifico della controversia definita, poiché ladefinizione agevolata, pur non consolidando automaticamente creditiestranei alla lite, preclude che la medesima pretesa impositiva, giàdedotta nell’atto definito, possa essere nuovamente azionatadall’Amministrazione come se la definizione non fosse mai intervenuta.Con riguardo ai crediti d’imposta vantati dal contribuente in relazione aperiodi oggetto di definizione agevolata e disconosciutidall’Amministrazione finanziaria, questa Corte ha affermato che il condonoopera sul debito fiscale e non sui crediti del contribuente, sicché esso nonrende incontestabili le pretese di rimborso e non impedisceall’Amministrazione di contestarne la debenza (Cass., Sez.

U., n. 16692del 06/07/2017; conf.

Cass. n. 20829 del 30/09/2020).

Ne deriva, intermini generali, che il contribuente non può utilizzare la definizioneagevolata come titolo per ottenere o consolidare un rimborso estraneoall’oggetto della lite definita, e che l’Amministrazione conserva il potere diverificare e contestare la spettanza dei crediti chiesti a rimborso, secondo iprincipi consolidati in materia di condono e crediti d’imposta.Questa regola, tuttavia, non è decisiva nel caso in esame, che presentauna struttura fattuale e giuridica peculiare.

Non si verte, infatti, in unacontroversia nella quale, definito un giudizio concernente un attoimpositivo, il contribuente domandi successivamente il rimborso di uncredito rimasto fuori dal perimetro dell’atto definito, né in una fattispecienella quale l’Amministrazione, dopo la definizione, svolga un autonomo enuovo accertamento su un credito IVA distinto dalla pretesa oggetto dellalite.

La pretesa restitutoria azionata con l’intimazione di pagamento traeinvece origine proprio dall’avviso di accertamento con il quale l’UfficioNumero registro generale 11301/2024Numero sezionale 5556/2026Numero di raccolta generale 24271/2026Data pubblicazione 30/07/2026aveva disconosciuto il credito IVA già rimborsato e aveva recuperato atassazione la somma di euro 44.926,00; avviso che è stato integralmentericompreso nella definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119del 2018.In altri termini, l’Amministrazione non ha contestato, dopo la definizione,un credito diverso o ulteriore, ma ha richiesto il pagamento dellamedesima somma che costituiva l’oggetto sostanziale dell’avviso diaccertamento definito: somma corrispondente al rimborso IVA ritenutoindebito e già recuperato mediante l’atto impositivo poi incluso nellaprocedura di definizione.

La questione non attiene, dunque, alla generalepossibilità dell’Ufficio di verificare la debenza di rimborsi IVA, bensì allapossibilità di pretendere, dopo il perfezionamento della definizioneagevolata, il pagamento integrale della stessa obbligazione fiscale giàdefinita secondo il modulo legale prescelto dal legislatore.Sotto tale profilo, la tesi dell’Agenzia non può essere condivisa.

Se lacontroversia relativa all’avviso di accertamento era definibile – come nellaspecie è pacificamente avvenuto, non risultando adottato alcun diniegodella definizione – l’effetto proprio della procedura non può esseresvuotato o eluso, consentendo all’Amministrazione di esigere, mediante unsuccessivo atto della riscossione, l’intero importo della medesima pretesaimpositiva già oggetto di definizione.

Diversamente opinando, ladefinizione agevolata resterebbe priva di qualunque utilità sostanziale peril contribuente, mentre l’Amministrazione conseguirebbe, sul medesimodebito fiscale, un’irragionevole duplicazione degli effetti, ottenendo sia ilpagamento dovuto per la definizione, sia il pagamento integrale dellapretesa definita.Non è dirimente, in senso contrario, l’affermazione secondo cui ladefinizione agevolata non equivale all’annullamento dell’atto impositivo.Tale rilievo è corretto in astratto, ma non consente di trasformare l’attodefinito nel titolo per una riscossione successiva dell’intera pretesa.Numero registro generale 11301/2024Numero sezionale 5556/2026Numero di raccolta generale 24271/2026Data pubblicazione 30/07/2026L’estinzione della lite non accerta la spettanza del credito IVA in favoredella contribuente; tuttavia, una volta che l’Amministrazione abbiaricondotto il disconoscimento del rimborso ad un avviso di accertamento etale avviso sia stato definito, la medesima pretesa non può esserenuovamente fatta valere mediante intimazione di pagamento fondata sulmedesimo rapporto già definitivamente chiuso sul piano processuale.La distinzione tra condono dei debiti e non operatività del condono suicrediti conserva pertanto pieno valore sistematico, ma solo nei casi in cuiil credito del contribuente resti estraneo alla lite definita.

Essa nonlegittima, invece, la duplicazione degli effetti sullo stesso rapporto, quandoil debito restitutorio derivante dal rimborso ritenuto indebito sia stato giàintegralmente dedotto nell’avviso di accertamento definito e costituisca ilnucleo essenziale della controversia chiusa con la procedura agevolata.La condonabilità della lite assume, allora, rilievo non perché trasformi ilrimborso in credito definitivamente accertato, ma perché delimita ilperimetro oggettivo della definizione: l’avviso di accertamento aveva adoggetto il recupero dell’IVA ritenuta indetraibile e già rimborsata; ladefinizione ha riguardato quell’avviso e quella specifica pretesa;l’intimazione successiva ha riproposto la stessa pretesa come debito darimborso erroneamente ottenuto.

In tale sequenza, la richiesta dell’Ufficiosi pone in diretto contrasto con l’effetto estintivo della definizione, non giàperché il condono consolidi in astratto i crediti IVA, ma perché impediscedi pretendere nuovamente il pagamento della medesima obbligazionefiscale già definita.Ne consegue che la sentenza impugnata, pur utilizzando espressioni nonpienamente coerenti con la più rigorosa qualificazione dogmaticadell’istituto – in particolare là dove richiama la novazione del rapportotributario litigioso – ha correttamente escluso la legittimità dell’intimazionedi pagamento, sul decisivo rilievo che l’Amministrazione non potevapretendere, dopo la definizione agevolata dell’avviso di accertamento, ilNumero registro generale 11301/2024Numero sezionale 5556/2026Numero di raccolta generale 24271/2026Data pubblicazione 30/07/2026pagamento della medesima somma che costituiva l’oggetto della litedefinita.

Il secondo motivo deve, pertanto, essere rigettato.Il punto decisivo non è, dunque, stabilire se la definizione agevolataproduca un effetto equivalente all’annullamento dell’avviso diaccertamento, né se essa determini il riconoscimento sostanziale delcredito IVA originariamente esposto dalla contribuente.

La definizione nonproduce tali effetti.

Essa impedisce, però, che l’Amministrazione, dopoavere consentito la chiusura agevolata della controversia relativa all’avvisocon cui quel credito era stato disconosciuto, torni a pretendere, medianteun atto della riscossione, il pagamento integrale della stessa somma giàricompresa nell’atto definito.

In questa ipotesi, infatti, la richiesta nonriguarda un credito estraneo alla lite, né una pretesa nuova e autonoma,ma ripropone il medesimo contenuto economico dell’avviso diaccertamento ormai definito secondo il modulo legale prescelto dalcontribuente e non contestato dall’Ufficio.Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: «In tema didefinizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (nella specie,ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni,dalla l. n. 136 del 2018), il perfezionamento della definizione non equivaleall’annullamento dell’atto impositivo e non accerta, di per sé, la spettanzadel credito d’imposta vantato dal contribuente.

Tuttavia, quando la litedefinita abbia avuto ad oggetto un avviso di accertamento con il qualel’Amministrazione ha disconosciuto un credito IVA già rimborsato,recuperando a tassazione la relativa somma, l’Ufficio non può, dopo ladefinizione, esigere con un successivo atto della riscossione il pagamentointegrale di quella stessa somma, poiché la definizione preclude che lamedesima pretesa, già ricompresa nella lite definita, sia nuovamenteazionata per l’intero mediante un atto della riscossione».Il ricorso va, in ultima analisi, respinto.

Le spese sono regolate dallasoccombenza.Numero registro generale 11301/2024Numero sezionale 5556/2026Numero di raccolta generale 24271/2026Data pubblicazione 30/07/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento,in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 4.300,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misuradel 15 per cento, esborsi e accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/07/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ra Generale Dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Figli, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado delMolise n. 53/2024 depositata il 21/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11301/2024Numero sezionale 5556/2026Numero di raccolta generale 24271/2026Data pubblicazione 30/07/2026La controversia trae origine dall’intimazione di pagamento con la qualel’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Campobasso, richiese allaGisal s.a.s. – [OSCURATO:PERSONA] il pagamento dellasomma di euro 44.926,00, oltre interessi, in relazione all’IVA relativaall’anno d’imposta 2003, già oggetto di avviso di accertamento mediante ilquale l’Ufficio aveva disconosciuto parzialmente il credito IVA esposto dallasocietà in dichiarazione, ritenendo indetraibile l’imposta afferenteall’acquisto di alcuni beni immobili. La società, che aveva in precedenzaottenuto il rimborso dell’eccedenza IVA previa prestazione di garanziafideiussoria e che, dopo l’impugnazione dell’avviso di accertamento, avevaprestato ulteriore polizza a copertura delle somme contestate, si eraavvalsa, in pendenza del giudizio di legittimità relativo all’atto impositivo,della definizione agevolata delle liti pendenti di cui all’art. 6 del d.l. n. 119del 2018, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136 del 2018.Successivamente, a fronte della richiesta della contribuente di restituzionedella polizza fideiussoria, l’Ufficio notificò l’intimazione di pagamento,assumendo che la definizione agevolata della lite non fosse equiparabileall’annullamento dell’atto impositivo e non precludesse la richiesta direstituzione delle somme rimborsate. La contribuente impugnòl’intimazione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diCampobasso, deducendone l’illegittimità e la nullità per difetto delpresupposto esecutivo, l’erronea applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 119 del2018 e l’infondatezza della pretesa fiscale. [OSCURATO:PERSONA] tributariaprovinciale, con sentenza n. 474/2021, accolse il ricorso, ritenendo chel’intervenuta definizione agevolata avesse inciso sul rapporto tributariolitigioso, estinguendo i reciproci debiti e crediti delle parti. L’Agenzia delleEntrate propose appello, sostenendo che il condono non consoliderebbe icrediti chiesti a rimborso e che l’Amministrazione conserverebbe il potere-dovere di pretendere la restituzione delle somme indebitamente erogate;Numero registro generale 11301/2024Numero sezionale 5556/2026Numero di raccolta generale 24271/2026Data pubblicazione 30/07/2026la società si costituì resistendo e chiese il rigetto del gravame. La Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Molise, con sentenza n. 53/2024,pronunciata il 5 giugno 2023, depositata il 21 febbraio 2024 e notificata il22 marzo 2024, rigettò l’appello dell’Ufficio e confermò la decisione diprimo grado, condannando l’Amministrazione al pagamento delle spese dilite. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi; la [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, secondo comma,n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la Corte di giustizia tributaria disecondo grado, secondo la prospettazione dell’Agenzia ricorrente, reso unamotivazione soltanto apparente, limitandosi a richiamare il principiosecondo cui la novazione del rapporto tributario litigioso conseguente alladefinizione agevolata estinguerebbe i reciproci debiti e crediti tra le parti,senza tuttavia spiegare le ragioni della sua concreta applicabilità allafattispecie controversa.Il primo motivo è infondato.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile ilfondamento della decisione, perché sorretta da argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass., Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., 15 giugno2017, n. 14927; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 20 ottobreNumero registro generale 11301/2024Numero sezionale 5556/2026Numero di raccolta generale 24271/2026Data pubblicazione 30/07/20262021, n. 29124; Cass., 5 luglio 2022, n. 21302; Cass., 1 marzo 2022, n.6758). La nullità ricorre, quindi, quando, dietro la parvenza di unagiustificazione della decisione assunta, non sia possibile comprendere leragioni della decisione e l’iter logico seguito per pervenire al risultatoenunciato, sicché la motivazione non assolva alla funzione di esternare unragionamento che, partendo da determinate premesse, pervenga conprocedimento logico e consequenziale alla spiegazione del risultato sullares decidendi (Cass., Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232).La mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, vaapprezzata tanto nei casi di radicale carenza dell’apparato argomentativo,quanto nelle ipotesi in cui esso si dipani in forme del tutto inidonee arivelare la ratio decidendi, perché intessuto di argomentazioni fra lorologicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili,restando esclusa la rilevanza di una verifica sulla sufficienza dellamotivazione rispetto alle risultanze probatorie (Cass., 18 settembre 2009,n. 20112). Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ., rileva infatti solo l’anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè l’assolutamancanza di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, la motivazioneapparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e lamotivazione perplessa od obiettivamente incomprensibile (Cass., Sez. U.,7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., 25 giugno 2021, n. 18311; Cass.,17 maggio 2018, n. 12096).Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata, sebbeneestremamente concisa e non priva di profili di semplificazioneargomentativa, non si risolve in una formula di stile né in una proposizionemeramente apodittica. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha,infatti, ricostruito l’oggetto della controversia, individuandolonell’intimazione di pagamento emessa dall’Ufficio dopo il perfezionamentodella definizione agevolata della lite concernente l’avviso di accertamentoNumero registro generale 11301/2024Numero sezionale 5556/2026Numero di raccolta generale 24271/2026Data pubblicazione 30/07/2026relativo al disconoscimento parziale del credito IVA, e ha dato conto dellecontrapposte prospettazioni delle parti, riportando, da un lato, la tesidell’Amministrazione, secondo cui «il perfezionamento del condono nonpreclude all’amministrazione finanziaria la possibilità di effettuareaccertamenti tributari per contestare la debenza del rimborso e non rendeaffatto incontestabili le somme richieste dai contribuenti quale rimborsodell’IVA», e, dall’altro, quella della contribuente, secondo cui «la domandadi definizione della lite pendente relativa all’avviso d’accertamento nonverteva sul diniego di rimborso ma era relativo al recupero a tassazionedell’Iva ritenuta indetraibile sull’acquisto di alcuni beni immobili».Muovendo da tale premessa, il giudice d’appello ha ritenuto applicabile allafattispecie il principio secondo cui la definizione agevolata della litedetermina la novazione del rapporto tributario litigioso e l’estinzione deireciproci debiti e crediti tra le parti, richiamando il passaggio in cui siafferma che «in tema di condono fiscale … il recupero delle maggiorisomme versate dal contribuente anteriormente alla definizione agevolatadella lite e relative al medesimo rapporto tributario, non è consentito…stante il principio generale, informatore della disciplina del condono, percui la novazione del rapporto tributario litigioso estingue i reciproci debiti ecrediti tra le parti, senza che venga in rilievo l’esatto accertamentodell’imponibile». La Corte territoriale ha quindi concluso che tale principiofosse «sicuramente estensibile alla fattispecie», reputando perciò nonconsentita la successiva iniziativa dell’Ufficio volta a ottenere, medianteintimazione, la restituzione delle somme correlate alla medesima pretesaimpositiva.La ragione decisoria è, pertanto, chiaramente individuabile: la Corteterritoriale ha escluso la legittimità dell’intimazione sul presupposto che ladefinizione agevolata della lite relativa all’avviso di accertamento avesseesaurito il rapporto controverso e precluso ulteriori pretese restitutoriefondate sul medesimo rapporto. Tale percorso argomentativo consente diNumero registro generale 11301/2024Numero sezionale 5556/2026Numero di raccolta generale 24271/2026Data pubblicazione 30/07/2026comprendere il nucleo logico-giuridico della decisione e di esercitare ilcontrollo di legittimità sulla correttezza della soluzione adottata. Nonricorre, dunque, l’ipotesi della motivazione inesistente o meramenteapparente, non essendo configurabile il vizio quando la sentenza contengauna pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delladecisione, sufficiente a evidenziare il percorso argomentativo dellapronuncia giudiziale e funzionale alla sua comprensione e alla suaeventuale verifica in sede di impugnazione (Cass., 15 novembre 2019, n.29721; Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 5 agosto 2019, n. 20921;Cass., 7 aprile 2017, n. 9105).Né il richiamo operato dal giudice d’appello a precedenti giurisprudenzialiconsente, di per sé, di ravvisare la nullità denunciata. La motivazione perrelationem ad un precedente giurisprudenziale esime il giudice dallosviluppare autonome argomentazioni di diritto, purché il percorsoargomentativo consenta di comprendere la fattispecie concreta,l’autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fattiesaminati al principio di diritto richiamato (Cass., 3 luglio 2018, n. 17403).Nella specie, il richiamo giurisprudenziale non è rimasto avulso dallaconcreta controversia, poiché è stato collegato alla natura della litedefinita, all’atto impositivo presupposto e alla successiva intimazione dipagamento.Le doglianze dell’Agenzia ricorrente investono, piuttosto, la correttezzagiuridica della regola applicata, la pertinenza dei precedenti richiamati e laportata degli effetti prodotti dalla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n.119 del 2018; profili che attengono al merito della decisione e integrano,se del caso, un error in iudicando, da scrutinare nell’ambito del secondomotivo, ma non determinano la nullità della sentenza per difetto assolutodi motivazione. Il primo motivo deve, pertanto, essere rigettato.Con il secondo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 6Numero registro generale 11301/2024Numero sezionale 5556/2026Numero di raccolta generale 24271/2026Data pubblicazione 30/07/2026del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136 del2018, per avere la sentenza impugnata ritenuto che la definizioneagevolata della lite relativa all’atto impositivo, con estinzione del relativogiudizio, impedisse all’Amministrazione finanziaria di richiedere larestituzione delle somme già erogate a titolo di rimborso IVA e fossesostanzialmente equiparabile all’annullamento dell’atto impositivo, mentre,ad avviso dell’Ufficio, il condono non consoliderebbe i crediti chiesti arimborso e non precluderebbe la contestazione della relativa debenza.Il secondo motivo è infondato.L’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 disciplina una forma speciale edeccezionale di definizione delle controversie tributarie pendenti, finalizzataalla chiusura anticipata e definitiva del giudizio mediante il pagamento diun importo determinato secondo i criteri legali ivi previsti. L’istituto, inlinea di continuità sistematica e funzionale con le precedenti discipline didefinizione agevolata delle liti fiscali, non è diretto all’accertamentodell’esatto imponibile, né alla verifica giudiziale della fondatezzasostanziale della pretesa tributaria o della contrapposta posizione delcontribuente, ma realizza una modalità legale, forfettaria e marcatamentedeflattiva di estinzione della lite. Esso opera sul rapporto controverso neilimiti oggettivi della lite definita e non può essere inteso, in terminigenerali, né come regime sostitutivo dell’imposizione, né cometransazione o novazione di matrice negoziale, difettando l’elementoessenziale dell’autonomia negoziale e della volontà bilaterale delle parti,propria degli schemi contrattuali (Cass. n. 2220/2026).Il richiamo ai principi elaborati in relazione alle precedenti discipline didefinizione agevolata è pienamente giustificato dalla sostanziale continuitànormativa tra tali istituti e l’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, posto chequesta Corte ha già evidenziato come l’art. 6, comma 12, del d.l. n. 119del 2018 ricalchi, salvo minime divergenze formali, una disposizione giàsperimentata dal legislatore, ossia l’art. 16, comma 8, della l. n. 289 delNumero registro generale 11301/2024Numero sezionale 5556/2026Numero di raccolta generale 24271/2026Data pubblicazione 30/07/20262002, con conseguente applicabilità dei principi già espressi in materia didefinizione delle liti fiscali pendenti (Cass. n. 1590/2021).Ne consegue che il perfezionamento della definizione agevolata determinaipso iure l’estinzione del giudizio pendente e la cessazione della materiadel contendere secondo lo schema legale proprio del condono, ma nonequivale all’annullamento dell’atto impositivo, né comporta l’accertamentopositivo della spettanza del credito fatto valere dal contribuente. In talsenso depone anche la previsione dell’art. 6, comma 9, ultimo periodo, deld.l. n. 119 del 2018, secondo cui gli effetti della definizione perfezionataprevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate ingiudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto:disposizione che conferma in modo inequivoco come la definizioneimpedisca il consolidamento delle decisioni non definitive e sostituiscaall’accertamento giudiziale del rapporto controverso un effetto estintivo difonte legale.In particolare, la cessazione della materia del contendere derivante dalladefinizione agevolata comporta, da un lato, la caducazione delle pronunceemanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato e,dall’altro, la loro radicale inidoneità ad acquistare efficacia di giudicatosostanziale, poiché l’avvenuta composizione della controversia determinala rimozione delle sentenze non più attuali e non più idonee a regolare ilrapporto tra le parti (Cass. n. 1590/2021).La definizione agevolata, dunque, non attribuisce al contribuente un titolosostanziale ulteriore, rispetto a quello derivante dalla legge di condono, enon trasforma, di per sé, in incontestabile un credito d’imposta la cuispettanza sia stata disconosciuta dall’Amministrazione. Il contribuente chesceglie di definire la lite rinuncia consapevolmente alla prosecuzione delgiudizio e, quindi, alla possibilità di ottenere una pronuncia definitivafavorevole sulla fondatezza della propria posizione; allo stesso modo,l’Amministrazione vede estinguersi il processo relativo all’atto oggetto diNumero registro generale 11301/2024Numero sezionale 5556/2026Numero di raccolta generale 24271/2026Data pubblicazione 30/07/2026definizione, ma tale effetto non si identifica, in via generale, né con unadeclaratoria giudiziale di illegittimità dell’atto, né con il riconoscimentodefinitivo del credito originariamente esposto in dichiarazione. Talericostruzione, tuttavia, deve essere necessariamente coordinata conl’oggetto concreto e specifico della controversia definita, poiché ladefinizione agevolata, pur non consolidando automaticamente creditiestranei alla lite, preclude che la medesima pretesa impositiva, giàdedotta nell’atto definito, possa essere nuovamente azionatadall’Amministrazione come se la definizione non fosse mai intervenuta.Con riguardo ai crediti d’imposta vantati dal contribuente in relazione aperiodi oggetto di definizione agevolata e disconosciutidall’Amministrazione finanziaria, questa Corte ha affermato che il condonoopera sul debito fiscale e non sui crediti del contribuente, sicché esso nonrende incontestabili le pretese di rimborso e non impedisceall’Amministrazione di contestarne la debenza (Cass., Sez. U., n. 16692del 06/07/2017; conf. Cass. n. 20829 del 30/09/2020). Ne deriva, intermini generali, che il contribuente non può utilizzare la definizioneagevolata come titolo per ottenere o consolidare un rimborso estraneoall’oggetto della lite definita, e che l’Amministrazione conserva il potere diverificare e contestare la spettanza dei crediti chiesti a rimborso, secondo iprincipi consolidati in materia di condono e crediti d’imposta.Questa regola, tuttavia, non è decisiva nel caso in esame, che presentauna struttura fattuale e giuridica peculiare. Non si verte, infatti, in unacontroversia nella quale, definito un giudizio concernente un attoimpositivo, il contribuente domandi successivamente il rimborso di uncredito rimasto fuori dal perimetro dell’atto definito, né in una fattispecienella quale l’Amministrazione, dopo la definizione, svolga un autonomo enuovo accertamento su un credito IVA distinto dalla pretesa oggetto dellalite. La pretesa restitutoria azionata con l’intimazione di pagamento traeinvece origine proprio dall’avviso di accertamento con il quale l’UfficioNumero registro generale 11301/2024Numero sezionale 5556/2026Numero di raccolta generale 24271/2026Data pubblicazione 30/07/2026aveva disconosciuto il credito IVA già rimborsato e aveva recuperato atassazione la somma di euro 44.926,00; avviso che è stato integralmentericompreso nella definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119del 2018.In altri termini, l’Amministrazione non ha contestato, dopo la definizione,un credito diverso o ulteriore, ma ha richiesto il pagamento dellamedesima somma che costituiva l’oggetto sostanziale dell’avviso diaccertamento definito: somma corrispondente al rimborso IVA ritenutoindebito e già recuperato mediante l’atto impositivo poi incluso nellaprocedura di definizione. La questione non attiene, dunque, alla generalepossibilità dell’Ufficio di verificare la debenza di rimborsi IVA, bensì allapossibilità di pretendere, dopo il perfezionamento della definizioneagevolata, il pagamento integrale della stessa obbligazione fiscale giàdefinita secondo il modulo legale prescelto dal legislatore.Sotto tale profilo, la tesi dell’Agenzia non può essere condivisa. Se lacontroversia relativa all’avviso di accertamento era definibile – come nellaspecie è pacificamente avvenuto, non risultando adottato alcun diniegodella definizione – l’effetto proprio della procedura non può esseresvuotato o eluso, consentendo all’Amministrazione di esigere, mediante unsuccessivo atto della riscossione, l’intero importo della medesima pretesaimpositiva già oggetto di definizione. Diversamente opinando, ladefinizione agevolata resterebbe priva di qualunque utilità sostanziale peril contribuente, mentre l’Amministrazione conseguirebbe, sul medesimodebito fiscale, un’irragionevole duplicazione degli effetti, ottenendo sia ilpagamento dovuto per la definizione, sia il pagamento integrale dellapretesa definita.Non è dirimente, in senso contrario, l’affermazione secondo cui ladefinizione agevolata non equivale all’annullamento dell’atto impositivo.Tale rilievo è corretto in astratto, ma non consente di trasformare l’attodefinito nel titolo per una riscossione successiva dell’intera pretesa.Numero registro generale 11301/2024Numero sezionale 5556/2026Numero di raccolta generale 24271/2026Data pubblicazione 30/07/2026L’estinzione della lite non accerta la spettanza del credito IVA in favoredella contribuente; tuttavia, una volta che l’Amministrazione abbiaricondotto il disconoscimento del rimborso ad un avviso di accertamento etale avviso sia stato definito, la medesima pretesa non può esserenuovamente fatta valere mediante intimazione di pagamento fondata sulmedesimo rapporto già definitivamente chiuso sul piano processuale.La distinzione tra condono dei debiti e non operatività del condono suicrediti conserva pertanto pieno valore sistematico, ma solo nei casi in cuiil credito del contribuente resti estraneo alla lite definita. Essa nonlegittima, invece, la duplicazione degli effetti sullo stesso rapporto, quandoil debito restitutorio derivante dal rimborso ritenuto indebito sia stato giàintegralmente dedotto nell’avviso di accertamento definito e costituisca ilnucleo essenziale della controversia chiusa con la procedura agevolata.La condonabilità della lite assume, allora, rilievo non perché trasformi ilrimborso in credito definitivamente accertato, ma perché delimita ilperimetro oggettivo della definizione: l’avviso di accertamento aveva adoggetto il recupero dell’IVA ritenuta indetraibile e già rimborsata; ladefinizione ha riguardato quell’avviso e quella specifica pretesa;l’intimazione successiva ha riproposto la stessa pretesa come debito darimborso erroneamente ottenuto. In tale sequenza, la richiesta dell’Ufficiosi pone in diretto contrasto con l’effetto estintivo della definizione, non giàperché il condono consolidi in astratto i crediti IVA, ma perché impediscedi pretendere nuovamente il pagamento della medesima obbligazionefiscale già definita.Ne consegue che la sentenza impugnata, pur utilizzando espressioni nonpienamente coerenti con la più rigorosa qualificazione dogmaticadell’istituto – in particolare là dove richiama la novazione del rapportotributario litigioso – ha correttamente escluso la legittimità dell’intimazionedi pagamento, sul decisivo rilievo che l’Amministrazione non potevapretendere, dopo la definizione agevolata dell’avviso di accertamento, ilNumero registro generale 11301/2024Numero sezionale 5556/2026Numero di raccolta generale 24271/2026Data pubblicazione 30/07/2026pagamento della medesima somma che costituiva l’oggetto della litedefinita. Il secondo motivo deve, pertanto, essere rigettato.Il punto decisivo non è, dunque, stabilire se la definizione agevolataproduca un effetto equivalente all’annullamento dell’avviso diaccertamento, né se essa determini il riconoscimento sostanziale delcredito IVA originariamente esposto dalla contribuente. La definizione nonproduce tali effetti. Essa impedisce, però, che l’Amministrazione, dopoavere consentito la chiusura agevolata della controversia relativa all’avvisocon cui quel credito era stato disconosciuto, torni a pretendere, medianteun atto della riscossione, il pagamento integrale della stessa somma giàricompresa nell’atto definito. In questa ipotesi, infatti, la richiesta nonriguarda un credito estraneo alla lite, né una pretesa nuova e autonoma,ma ripropone il medesimo contenuto economico dell’avviso diaccertamento ormai definito secondo il modulo legale prescelto dalcontribuente e non contestato dall’Ufficio.Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: «In tema didefinizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (nella specie,ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni,dalla l. n. 136 del 2018), il perfezionamento della definizione non equivaleall’annullamento dell’atto impositivo e non accerta, di per sé, la spettanzadel credito d’imposta vantato dal contribuente. Tuttavia, quando la litedefinita abbia avuto ad oggetto un avviso di accertamento con il qualel’Amministrazione ha disconosciuto un credito IVA già rimborsato,recuperando a tassazione la relativa somma, l’Ufficio non può, dopo ladefinizione, esigere con un successivo atto della riscossione il pagamentointegrale di quella stessa somma, poiché la definizione preclude che lamedesima pretesa, già ricompresa nella lite definita, sia nuovamenteazionata per l’intero mediante un atto della riscossione».Il ricorso va, in ultima analisi, respinto. Le spese sono regolate dallasoccombenza.Numero registro generale 11301/2024Numero sezionale 5556/2026Numero di raccolta generale 24271/2026Data pubblicazione 30/07/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento,in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 4.300,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misuradel 15 per cento, esborsi e accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/07/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24271/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris