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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20666/2023

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16 MAG 2023 SENTENZA , ni sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 07-06-2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia degli imputati, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 giugno 2022, la Corte di appello di Milano confermava la decisione del 25 novembre 2021, con cui il G.U.P. del Tribunale di Milano aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4, mesi 10 di reclusione ed euro 41.000 euro di multa ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli di quattro episodi del reato di cui agli art. 73 e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, a loro contestato in relazione all'importazione di ingenti quantitativi di hashish dalla Spagna; fatti commessi nel territorio nazionale e in Vignate, in epoca antecedente e prossima al 24 novembre e fino al 18 dicembre 2020.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello lombarda, la Tolino e [OSCURATO:SOCIETA], tramite il loro comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando sei motivi.

Con il primo, la difesa censura la conferma del giudizio di colpevolezza dei ricorrenti, osservando che lo stesso è stato fondato su. mere presunzioni, senza considerare che in tre degli episodi contestati non è stata rinvenuta alcuna sostanza stupefacente, mentre il carico del 18 dicembre 2020 era destinato ad altro soggetto, dotato di autonomo e diverso account non riconducibile alla Tolino ed effettivamente esistente nel Comune di Milano, come accertato dalla stessa P.G.

Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano l'attribuzione della condotta riferita al sequestro del 18 dicembre 2020, evidenziando che il fatto è stato loro ascritto pur in assenza di riscontri circa l'esistenza di un'effettiva attività di cessione e circa la quantità della droga, il che avrebbe dovuto escludere anche la configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità.

Con il terzo motivo, è stata eccepita l'inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte nella fase delle indagini preliminari, in particolare di quelle di [OSCURATO:PERSONA], le cui affermazioni, fondate su dati meramente ipotetici, sono rimaste prive di adeguato conforto probatorio.

Il quarto motivo è dedicato alla nullità della sentenza per l'apparenza della motivazione della sentenza impugnata, che sarebbe consistita in una mera ripetizione acritica di quella del primo giudice, senza alcun confronto con il materiale probatorio raccolto.

Con il quinto motivo, si contesta il diniego delle attenuanti generiche, non avendo la Corte di appello tenuto conto dell'irreprensibile comportamento processuale degli imputati e della loro sostanziale incensuratezza, essedo la sola Tolino gravata da un precedente non specifico.

Con il sesto motivo, infine, oggetto di doglianza è il trattamento sanzionatorio, dolendosi la difesa, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'inosservanza della legge penale, di nuovo del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, della fissazione della pena in misura superiore al minimo edittale e dell'entità degli aumenti per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati.

1. Premesso che i primi quattro motivi sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sovrapponibili, occorre evidenziare che la conferma del giudizio di colpevolezza degli imputati in ordine al reato a loro ascritto in rubrica resiste ampiamente alle obiezioni difensive.

Occorre innanzitutto premettere che la Corte di appello non si è affatto limitata a un acritico recepimento delle conclusioni del primo giudice, ma si è adeguatamente confrontata con ciascun motivo di impugnazione, rilevandone l'infondatezza con argomenti razionali e coerenti.

In particolare, nello sviluppare ulteriormente i temi già affrontati dal G.U.P., i giudici di secondo grado hanno operato in primo luogo un'attenta ricostruzione dei fatti di causa, richiamando a tal fine le attività investigative della P.G. (CC di Cassano d'Adda), nonché le sommarie informazioni sia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo titolare e gli altri due dipendenti dell'azienda di trasporto "Express service s.r.l.", sia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costoro dipendenti della società "Albini&[OSCURATO:SOCIETA].".

Al riguardo deve solo precisarsi che, con il terzo motivo di ricorso, la difesa ha eccepito la "inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte nella fase delle indagini preliminari", senza tuttavia specificare il motivo dell'eccepita inutilizzabilità, che invero va esclusa, posto che tali sommarie informazioni, confluite nel giudizio abbreviato scelto dall'imputato, sono state legittimamente assunte e sono state poste in correlazione logica con gli ulteriori elementi probatori raccolti.

In tal senso, è stato in particolare ricordato nelle due conformi sentenze di merito, ai fini della ricostruzione dei fatti di causa, che, in data 24 novembre 2020 gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono recati presso i magazzini della società "Albini&[OSCURATO:SOCIETA]" per procedere, dopo il pagamento in contanti della merce, al ritiro di due bancali facenti parte di un'unica spedizione proveniente dalla società spagnola "[OSCURATO:SOCIETA].", commissionata in data 18 novembre 2020 a seguito di trattative telefoniche e a mezzo di messaggi di posta elettronica della Tolino; alcuni giorni dopo, il 1° dicembre 2020, gli imputati si recavano di nuovo presso i magazzini della medesima società di spedizioni, per procedere, dopo il pagamento del corrispettivo, al ritiro di uno o due bancali facenti parte di un'unica spedizione proveniente dalla medesima società "[OSCURATO:SOCIETA]", commissionata dalla Tolino il 25 novembre 2020.

In seguito, il 15 dicembre 2020 (giorno in cui ha avuto l'attività di indagine, che poi si è estesa alla verifica di quanto accaduto anche nei giorni precedenti attraverso l'esame delle immagini di videosorveglianza, le perquisizioni e l'ascolto dei dipendenti delle società interessate), la Tolino e il marito [OSCURATO:SOCIETA] si recavano presso i magazzini della "Albini&[OSCURATO:SOCIETA]" a bordo di un autocarro di marca Peugeot dove ritiravano una cassa di legno chiusa, mentre il resto del carico veniva ritirato due giorni dopo da dipendenti della società "Express service s.r.l.".

Il 18 dicembre 2020, infine, due dipendenti del corriere trasporto "Express service s.r.l." si recavano presso i magazzini della "Albini&[OSCURATO:SOCIETA]" in Vignate per procedere al ritiro di un carico di merce proveniente dalla società spagnola "[OSCURATO:SOCIETA]" e destinato a una società maltese.

A seguito di un controllo tramite scanner dei tre bancali costituenti il carico da consegnare, i dipendenti della "Albini&[OSCURATO:SOCIETA]" rilevavano la presenza di una grossa cassa in legno, contenente, come accertato poi a seguito di perquisizione, 256 chilogrammi lordi di hashish.

Dalle dichiarazioni della titolare e delle dipendenti della "Albini&[OSCURATO:SOCIETA]", si apprendeva che, nei giorni precedenti l'arrivo del predetto lotto, la Tolino, che aveva commissionato la spedizione in oggetto, aveva più volte contattato la società per sincerarsi che il carico in oggetto fosse partito dalla Spagna e fosse giunto nei magazzini, perché, a suo dire, vi era l'urgenza di farlo recapitare a Napoli; i due dipendenti della "Express service s.r.l.", a loro volta, riferivano agli operanti di aver avuto ordine dalla propria azienda di procedere al ritiro della merce in questione presso i magazzini di Vignate per conto di tale [OSCURATO:SOCIETA], contattabile da un'utenza telefonica che risultava intestata all'imputato [OSCURATO:PERSONA].

Tanto premesso, sia il G.U.P. che la Corte di appello hanno ritenuto ascrivibile agli imputati il reato loro contestato in ordine a ciascuno degli episodi loro contestati: in particolare, quanto all'episodio del 18 dicembre 2020, contraddistinto dal sequestro del quantitativo di hashish presente nella cassa di legno, qualificabile senz'altro come ingente (trattandosi di oltre 250 chilogrammi), è stato sottolineato che, come accertato anche mediante l'acquisizione della corrispondenza telematica intercorsa, la Tolino e la [OSCURATO:SOCIETA], prima del ritiro della predetta merce, hanno proceduto tanto alla commissione del carico, quanto al pagamento della fattura relativa al medesimo carico giunto presso i magazzini della "Albini&[OSCURATO:SOCIETA]", per cui ragionevolmente gli stessi sono stati ritenuti responsabili dell'importazione della partita di hashish trovata in una delle casse facenti parte della spedizione da loro commissionata.

Quanto agli ulteriori episodi del 24 novembre, del 10 e del 15 dicembre 2020, i giudici di merito hanno innanzitutto rimarcato la circostanza che, anche in questi tre casi, le spedizioni di merce provenivano dalla medesima società spagnola, la "[OSCURATO:SOCIETA].", con fermo deposito presso i magazzini della "Albini&[OSCURATO:SOCIETA]" siti in Vignate, essendo altresì significativo che, in queste tre date, servendosi sempre dello stesso autoveicolo targato [OSCURATO:TARGA], i carichi di merce sono stati ritirati, presso tali depositi, siti in Lombardia, personalmente da [OSCURATO:SOCIETA] e dalla moglie Tolino, provenienti dalla Campania, previo pagamento in contanti da parte degli imputati, e ciò a dispetto di formali emissioni di fatture intestate a soggetti differenti.

Inoltre, salvo che nell'episodio del 24 novembre 2020, gli imputati, una volta affrontato il lungo e dispendioso viaggio dalla Campania, procedevano al ritiro solo di una parte dell'intero carico oggetto delle spedizioni da loro commissionate, affidando il recupero della restante merce a una società terza, fatto questo non giustificabile con la convenienza economica del viaggio, di certo non legata peraltro al trasporto di mangime o di terra di cocco (questo l'oggetto apparente di alcuni carichi), settori nei quali non risulta che i ricorrenti abbiano mai operato.

Ancora, è stato sottolineato nella sentenza impugnata sia che la cassa in legno contenente mangime per animale di cui al controllo del 15 dicembre 2020 era identica a quella all'interno della quale, il 18 dicembre 2020, è stato rinvenuto l'ingente quantitativo di hashish, sia che la scatola marrone notata dagli operanti nel corso del controllo del 15 dicembre 2020 (e mai più rinvenuta) riportava l'effigie "R", così come alcuni pacchi di iuta contenenti sostanza stupefacente rinvenuti nella cassa di legno di cui alla perquisizione del 18 dicembre 2020.

Non meno rilevante, dal punto di vista indiziario, è stato poi ritenuto il fatto che le società di volta in volta individuate quali destinatarie della merce o nei confronti delle quali sono state emesse formalmente le fatture sono risultate o non censite in alcuna banca dati ("[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:SOCIETA]."), o aventi un diverso oggetto sociale ("[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]") o addirittura inattive da anni ("[OSCURATO:SOCIETA].").

Valutando unitariamente gli elementi probatori acquisiti, sia il G.U.P. che la Corte di appello sono dunque pervenuti alla conclusione, non manifestamente illogica, secondo cui gli imputati (i quali nel corso del giudizio non hanno mai fornito una versione alternativa dei fatti a loro contestati), avevano meticolosamente costituito un complesso schema delinquenziale, finalizzato all'importazione dal territorio spagnolo di sostanza stupefacente, attraverso il paravento costituito sia da una regolarità apparente degli scambi commerciali, avvalendosi a tal fine dello schermo di società inattive o fittizie come destinatarie o acquirenti formali della merce, sia dal contestuale trasporto di sostanza stupefacente e di prodotti alimentari per animali o attinenti all'attività agricola, prodotti non ricollegabili a reali attività da loro svolte.

2.1. Orbene, in quanto preceduto da un'esauriente disamina delle fonti dimostrative disponibili (correttamente intese nel loro reale significato) e sorretto da considerazioni razionali, il giudizio sull'ascrivibilità agli imputati delle condotte contestate non presta il fianco alle censure difensive, che si articolano nella sostanziale proposta di una lettura alternativa (e invero frammentaria) del materiale istruttorio, operazione non consentita in questa sede, dovendosi ribadire (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601) che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

2. Residuano le doglianze sul trattamento sanzionatorio (motivi quinto e sesto).

2.1. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, occorre evidenziare che il ricorso non si confronta adeguatamente con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata, nella quale (pag. 12) è stata rimarcata l'assenza di elementi positivamente valutabili, posto che gli imputati, oltre a essere gravati da precedenti penali, peraltro già richiamati e valorizzati dal primo giudice (pag. 22-23 della pronuncia di primo grado), non hanno apportato alcun concreto e utile contributo alle indagini e al processo, a ciò aggiungendosi che i fatti di causa si sono rivelati di particolare gravità, anche perché dimostrativi di un'organizzazione collaudata.

Orbene, in presenza di un apparato argomentativo non manifestamente illogico, non vi è spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive, dovendosi ribadire la costante affermazione - di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02) secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o • comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione, essendo stato altresì chiarito (cfr. Sez. 4, n. 20115 del 04/04/2018, Rv. 272747) che la condotta processuale dell'imputato che mantenga un atteggiamento "non collaborativo" può giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto, seppure l'esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili le dichiarazioni false rese a propria difesa dall'imputato, ciò non equivale a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all'art. 133 cod. pen. 2.2.

Le restanti doglianze sulla determinazione della pena e sull'entità dell'aumento per la continuazione sono generiche, non essendo state sufficientemente illustrate, sia in questa sede sia, prima ancora, nel giudizio di appello, le ragioni che avrebbero giustificato una mitigazione del trattamento sanzionatorio, a ciò dovendosi solo aggiungere che, in ogni caso, il G.U.P. (pag. 23-24 della decisione di primo grado) aveva già evidenziato, in maniera non irrazionale, la necessità di discostarsi dal minimo edittale "in ragione del consistente quantitativo di sostanze stupefacenti importate dalla Spagna, nonché in ragione delle stesse modalità e circostanze dell'azione, indicative dell'inserimento in un più vasto circuito criminale organizzato volto all'approvvigionamento e al commercio illegale di stupefacenti, reiterato in modo sistematico secondo un modus procectendi collaudato", restando solo da precisare che, comunque, gli aumenti per la continuazione interna risultano non eccessivi, essendo stati fissati nella misura di 4 mesi di reclusione e di euro 5.000 di multa per ciascun episodio.

3. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, i ricorsi di [OSCURATO:SOCIETA] e della Tolino vanno dichiarati inammissibili, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
16 MAG 2023 SENTENZA , ni sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 07-06-2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia degli imputati, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 giugno 2022, la Corte di appello di Milano confermava la decisione del 25 novembre 2021, con cui il G.U.P. del Tribunale di Milano aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4, mesi 10 di reclusione ed euro 41.000 euro di multa ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli di quattro episodi del reato di cui agli art. 73 e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, a loro contestato in relazione all'importazione di ingenti quantitativi di hashish dalla Spagna; fatti commessi nel territorio nazionale e in Vignate, in epoca antecedente e prossima al 24 novembre e fino al 18 dicembre 2020. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello lombarda, la Tolino e [OSCURATO:SOCIETA], tramite il loro comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando sei motivi. Con il primo, la difesa censura la conferma del giudizio di colpevolezza dei ricorrenti, osservando che lo stesso è stato fondato su. mere presunzioni, senza considerare che in tre degli episodi contestati non è stata rinvenuta alcuna sostanza stupefacente, mentre il carico del 18 dicembre 2020 era destinato ad altro soggetto, dotato di autonomo e diverso account non riconducibile alla Tolino ed effettivamente esistente nel Comune di Milano, come accertato dalla stessa P.G. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano l'attribuzione della condotta riferita al sequestro del 18 dicembre 2020, evidenziando che il fatto è stato loro ascritto pur in assenza di riscontri circa l'esistenza di un'effettiva attività di cessione e circa la quantità della droga, il che avrebbe dovuto escludere anche la configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità. Con il terzo motivo, è stata eccepita l'inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte nella fase delle indagini preliminari, in particolare di quelle di [OSCURATO:PERSONA], le cui affermazioni, fondate su dati meramente ipotetici, sono rimaste prive di adeguato conforto probatorio. Il quarto motivo è dedicato alla nullità della sentenza per l'apparenza della motivazione della sentenza impugnata, che sarebbe consistita in una mera ripetizione acritica di quella del primo giudice, senza alcun confronto con il materiale probatorio raccolto. Con il quinto motivo, si contesta il diniego delle attenuanti generiche, non avendo la Corte di appello tenuto conto dell'irreprensibile comportamento processuale degli imputati e della loro sostanziale incensuratezza, essedo la sola Tolino gravata da un precedente non specifico. Con il sesto motivo, infine, oggetto di doglianza è il trattamento sanzionatorio, dolendosi la difesa, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'inosservanza della legge penale, di nuovo del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, della fissazione della pena in misura superiore al minimo edittale e dell'entità degli aumenti per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati. 1. Premesso che i primi quattro motivi sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sovrapponibili, occorre evidenziare che la conferma del giudizio di colpevolezza degli imputati in ordine al reato a loro ascritto in rubrica resiste ampiamente alle obiezioni difensive. Occorre innanzitutto premettere che la Corte di appello non si è affatto limitata a un acritico recepimento delle conclusioni del primo giudice, ma si è adeguatamente confrontata con ciascun motivo di impugnazione, rilevandone l'infondatezza con argomenti razionali e coerenti. In particolare, nello sviluppare ulteriormente i temi già affrontati dal G.U.P., i giudici di secondo grado hanno operato in primo luogo un'attenta ricostruzione dei fatti di causa, richiamando a tal fine le attività investigative della P.G. (CC di Cassano d'Adda), nonché le sommarie informazioni sia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo titolare e gli altri due dipendenti dell'azienda di trasporto "Express service s.r.l.", sia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costoro dipendenti della società "Albini&[OSCURATO:SOCIETA].". Al riguardo deve solo precisarsi che, con il terzo motivo di ricorso, la difesa ha eccepito la "inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte nella fase delle indagini preliminari", senza tuttavia specificare il motivo dell'eccepita inutilizzabilità, che invero va esclusa, posto che tali sommarie informazioni, confluite nel giudizio abbreviato scelto dall'imputato, sono state legittimamente assunte e sono state poste in correlazione logica con gli ulteriori elementi probatori raccolti. In tal senso, è stato in particolare ricordato nelle due conformi sentenze di merito, ai fini della ricostruzione dei fatti di causa, che, in data 24 novembre 2020 gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono recati presso i magazzini della società "Albini&[OSCURATO:SOCIETA]" per procedere, dopo il pagamento in contanti della merce, al ritiro di due bancali facenti parte di un'unica spedizione proveniente dalla società spagnola "[OSCURATO:SOCIETA].", commissionata in data 18 novembre 2020 a seguito di trattative telefoniche e a mezzo di messaggi di posta elettronica della Tolino; alcuni giorni dopo, il 1° dicembre 2020, gli imputati si recavano di nuovo presso i magazzini della medesima società di spedizioni, per procedere, dopo il pagamento del corrispettivo, al ritiro di uno o due bancali facenti parte di un'unica spedizione proveniente dalla medesima società "[OSCURATO:SOCIETA]", commissionata dalla Tolino il 25 novembre 2020. In seguito, il 15 dicembre 2020 (giorno in cui ha avuto l'attività di indagine, che poi si è estesa alla verifica di quanto accaduto anche nei giorni precedenti attraverso l'esame delle immagini di videosorveglianza, le perquisizioni e l'ascolto dei dipendenti delle società interessate), la Tolino e il marito [OSCURATO:SOCIETA] si recavano presso i magazzini della "Albini&[OSCURATO:SOCIETA]" a bordo di un autocarro di marca Peugeot dove ritiravano una cassa di legno chiusa, mentre il resto del carico veniva ritirato due giorni dopo da dipendenti della società "Express service s.r.l.". Il 18 dicembre 2020, infine, due dipendenti del corriere trasporto "Express service s.r.l." si recavano presso i magazzini della "Albini&[OSCURATO:SOCIETA]" in Vignate per procedere al ritiro di un carico di merce proveniente dalla società spagnola "[OSCURATO:SOCIETA]" e destinato a una società maltese. A seguito di un controllo tramite scanner dei tre bancali costituenti il carico da consegnare, i dipendenti della "Albini&[OSCURATO:SOCIETA]" rilevavano la presenza di una grossa cassa in legno, contenente, come accertato poi a seguito di perquisizione, 256 chilogrammi lordi di hashish. Dalle dichiarazioni della titolare e delle dipendenti della "Albini&[OSCURATO:SOCIETA]", si apprendeva che, nei giorni precedenti l'arrivo del predetto lotto, la Tolino, che aveva commissionato la spedizione in oggetto, aveva più volte contattato la società per sincerarsi che il carico in oggetto fosse partito dalla Spagna e fosse giunto nei magazzini, perché, a suo dire, vi era l'urgenza di farlo recapitare a Napoli; i due dipendenti della "Express service s.r.l.", a loro volta, riferivano agli operanti di aver avuto ordine dalla propria azienda di procedere al ritiro della merce in questione presso i magazzini di Vignate per conto di tale [OSCURATO:SOCIETA], contattabile da un'utenza telefonica che risultava intestata all'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Tanto premesso, sia il G.U.P. che la Corte di appello hanno ritenuto ascrivibile agli imputati il reato loro contestato in ordine a ciascuno degli episodi loro contestati: in particolare, quanto all'episodio del 18 dicembre 2020, contraddistinto dal sequestro del quantitativo di hashish presente nella cassa di legno, qualificabile senz'altro come ingente (trattandosi di oltre 250 chilogrammi), è stato sottolineato che, come accertato anche mediante l'acquisizione della corrispondenza telematica intercorsa, la Tolino e la [OSCURATO:SOCIETA], prima del ritiro della predetta merce, hanno proceduto tanto alla commissione del carico, quanto al pagamento della fattura relativa al medesimo carico giunto presso i magazzini della "Albini&[OSCURATO:SOCIETA]", per cui ragionevolmente gli stessi sono stati ritenuti responsabili dell'importazione della partita di hashish trovata in una delle casse facenti parte della spedizione da loro commissionata. Quanto agli ulteriori episodi del 24 novembre, del 10 e del 15 dicembre 2020, i giudici di merito hanno innanzitutto rimarcato la circostanza che, anche in questi tre casi, le spedizioni di merce provenivano dalla medesima società spagnola, la "[OSCURATO:SOCIETA].", con fermo deposito presso i magazzini della "Albini&[OSCURATO:SOCIETA]" siti in Vignate, essendo altresì significativo che, in queste tre date, servendosi sempre dello stesso autoveicolo targato [OSCURATO:TARGA], i carichi di merce sono stati ritirati, presso tali depositi, siti in Lombardia, personalmente da [OSCURATO:SOCIETA] e dalla moglie Tolino, provenienti dalla Campania, previo pagamento in contanti da parte degli imputati, e ciò a dispetto di formali emissioni di fatture intestate a soggetti differenti. Inoltre, salvo che nell'episodio del 24 novembre 2020, gli imputati, una volta affrontato il lungo e dispendioso viaggio dalla Campania, procedevano al ritiro solo di una parte dell'intero carico oggetto delle spedizioni da loro commissionate, affidando il recupero della restante merce a una società terza, fatto questo non giustificabile con la convenienza economica del viaggio, di certo non legata peraltro al trasporto di mangime o di terra di cocco (questo l'oggetto apparente di alcuni carichi), settori nei quali non risulta che i ricorrenti abbiano mai operato. Ancora, è stato sottolineato nella sentenza impugnata sia che la cassa in legno contenente mangime per animale di cui al controllo del 15 dicembre 2020 era identica a quella all'interno della quale, il 18 dicembre 2020, è stato rinvenuto l'ingente quantitativo di hashish, sia che la scatola marrone notata dagli operanti nel corso del controllo del 15 dicembre 2020 (e mai più rinvenuta) riportava l'effigie "R", così come alcuni pacchi di iuta contenenti sostanza stupefacente rinvenuti nella cassa di legno di cui alla perquisizione del 18 dicembre 2020. Non meno rilevante, dal punto di vista indiziario, è stato poi ritenuto il fatto che le società di volta in volta individuate quali destinatarie della merce o nei confronti delle quali sono state emesse formalmente le fatture sono risultate o non censite in alcuna banca dati ("[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:SOCIETA]."), o aventi un diverso oggetto sociale ("[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]") o addirittura inattive da anni ("[OSCURATO:SOCIETA]."). Valutando unitariamente gli elementi probatori acquisiti, sia il G.U.P. che la Corte di appello sono dunque pervenuti alla conclusione, non manifestamente illogica, secondo cui gli imputati (i quali nel corso del giudizio non hanno mai fornito una versione alternativa dei fatti a loro contestati), avevano meticolosamente costituito un complesso schema delinquenziale, finalizzato all'importazione dal territorio spagnolo di sostanza stupefacente, attraverso il paravento costituito sia da una regolarità apparente degli scambi commerciali, avvalendosi a tal fine dello schermo di società inattive o fittizie come destinatarie o acquirenti formali della merce, sia dal contestuale trasporto di sostanza stupefacente e di prodotti alimentari per animali o attinenti all'attività agricola, prodotti non ricollegabili a reali attività da loro svolte. 2.1. Orbene, in quanto preceduto da un'esauriente disamina delle fonti dimostrative disponibili (correttamente intese nel loro reale significato) e sorretto da considerazioni razionali, il giudizio sull'ascrivibilità agli imputati delle condotte contestate non presta il fianco alle censure difensive, che si articolano nella sostanziale proposta di una lettura alternativa (e invero frammentaria) del materiale istruttorio, operazione non consentita in questa sede, dovendosi ribadire (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601) che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. 2. Residuano le doglianze sul trattamento sanzionatorio (motivi quinto e sesto). 2.1. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, occorre evidenziare che il ricorso non si confronta adeguatamente con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata, nella quale (pag. 12) è stata rimarcata l'assenza di elementi positivamente valutabili, posto che gli imputati, oltre a essere gravati da precedenti penali, peraltro già richiamati e valorizzati dal primo giudice (pag. 22-23 della pronuncia di primo grado), non hanno apportato alcun concreto e utile contributo alle indagini e al processo, a ciò aggiungendosi che i fatti di causa si sono rivelati di particolare gravità, anche perché dimostrativi di un'organizzazione collaudata. Orbene, in presenza di un apparato argomentativo non manifestamente illogico, non vi è spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive, dovendosi ribadire la costante affermazione - di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02) secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o • comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione, essendo stato altresì chiarito (cfr. Sez. 4, n. 20115 del 04/04/2018, Rv. 272747) che la condotta processuale dell'imputato che mantenga un atteggiamento "non collaborativo" può giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto, seppure l'esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili le dichiarazioni false rese a propria difesa dall'imputato, ciò non equivale a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all'art. 133 cod. pen. 2.2. Le restanti doglianze sulla determinazione della pena e sull'entità dell'aumento per la continuazione sono generiche, non essendo state sufficientemente illustrate, sia in questa sede sia, prima ancora, nel giudizio di appello, le ragioni che avrebbero giustificato una mitigazione del trattamento sanzionatorio, a ciò dovendosi solo aggiungere che, in ogni caso, il G.U.P. (pag. 23-24 della decisione di primo grado) aveva già evidenziato, in maniera non irrazionale, la necessità di discostarsi dal minimo edittale "in ragione del consistente quantitativo di sostanze stupefacenti importate dalla Spagna, nonché in ragione delle stesse modalità e circostanze dell'azione, indicative dell'inserimento in un più vasto circuito criminale organizzato volto all'approvvigionamento e al commercio illegale di stupefacenti, reiterato in modo sistematico secondo un modus procectendi collaudato", restando solo da precisare che, comunque, gli aumenti per la continuazione interna risultano non eccessivi, essendo stati fissati nella misura di 4 mesi di reclusione e di euro 5.000 di multa per ciascun episodio. 3. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, i ricorsi di [OSCURATO:SOCIETA] e della Tolino vanno dichiarati inammissibili, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dic
Sentenza Cassazione n. 20666/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris