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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2025

Cassazione n. 02342/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lette inoltre le conclusioni scritte depositate nell'interesse di quest'ultimo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, omettendo un effettivo confronto con la lineare e logica motivazione con cui la Corte territoriale ha congruamente esposto le ragioni per cui devono ritenersi pienamente sussistenti gli artifizi e raggiri integranti la condotta truffaldina ascritta all'odierntp ricorrente (si veda la pag. 4 dell'impugnata e. sentenza), si è invero censurata con decisione !MIRI perché fondata su una valutazione asseritamente errata delle risultanze processuali, avulsa dal sindacato dinanzi a questa Corte; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine all'art. 157 cod. pen., per mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, poiché, da un lato, trattandosi di delitto commesso in epoca successiva e prossima al 31/08/2017 e, dunque, assoggettato al regime definito dalla c.d.

Legge Orlando, il relativo termine di prescrizione non coincide con quello indicato dal ricorrente, e, dall'altro lato, deve considerarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (cfr. Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, oltre che non consentito in questa sede, poiché, a fronte di una congrua motivazione (si veda pag. 16 della sentenza di primo grado) esente da evidenti illogicità con cui il giudice di primo grado ha ritenuto non sussistenti i presupposti applicativi delle suddette diminuenti, conformemente all'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), il ricorrente non ha prospettato in appello, neppure con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni, la questione già proponibile in quella sede (cfr. in motivazione sul punto: Sez. 2, n. 44819 del 20/11/2024, Rodi, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.; A P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 12 settembre 2025/' Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lette inoltre le conclusioni scritte depositate nell'interesse di quest'ultimo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, omettendo un effettivo confronto con la lineare e logica motivazione con cui la Corte territoriale ha congruamente esposto le ragioni per cui devono ritenersi pienamente sussistenti gli artifizi e raggiri integranti la condotta truffaldina ascritta all'odierntp ricorrente (si veda la pag. 4 dell'impugnata e. sentenza), si è invero censurata con decisione !MIRI perché fondata su una valutazione asseritamente errata delle risultanze processuali, avulsa dal sindacato dinanzi a questa Corte; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine all'art. 157 cod. pen., per mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, poiché, da un lato, trattandosi di delitto commesso in epoca successiva e prossima al 31/08/2017 e, dunque, assoggettato al regime definito dalla c.d. Legge Orlando, il relativo termine di prescrizione non coincide con quello indicato dal ricorrente, e, dall'altro lato, deve considerarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (cfr. Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, oltre che non consentito in questa sede, poiché, a fronte di una congrua motivazione (si veda pag. 16 della sentenza di primo grado) esente da evidenti illogicità con cui il giudice di primo grado ha ritenuto non sussistenti i presupposti applicativi delle suddette diminuenti, conformemente all'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), il ricorrente non ha prospettato in appello, neppure con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni, la questione già proponibile in quella sede (cfr. in motivazione sul punto: Sez. 2, n. 44819 del 20/11/2024, Rodi, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.; A P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 settembre 2025/' Il Consigliere
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